Sez. 3, Sentenza n. 3274 del 18/10/2000 Cc. (dep. 27/11/2000) Rv. 217854 - 01
UDIENZA PRELIMINARE (COD. PROC. PEN. 1988) - IN GENERE | Nuove disposizioni di cui alla legge n. 51 del 1998 - Art. 33 sexies c.p.p. - Disciplina transitoria di cui all'art. 220 legge n. 51 - Applicabilità' anche dopo la modifica dell'art. 33 sexies ad opera della legge n. 479 del 1999 - Sussistenza - Fondamento.
UDIENZA PRELIMINARE (COD. PROC. PEN. 1988) - IN GENERE
La disposizione transitoria di cui all'art. 220 D. Lgs. 19 febbraio 1998 n. 51 (norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado)- per la quale se alla data del 2 gennaio 2000 è stata fissata o è iniziata l'udienza preliminare per un reato attribuito alla cognizione del tribunale in composizione monocratica, l'udienza è tenuta con l'applicazione delle disposizioni anteriormente vigenti - non può ritenersi superata dalla nuova formulazione dell' art. 33 sexies c.p.p. (secondo cui se nell'udienza preliminare il giudice ritiene che per il reato deve procedersi con citazione diretta pronuncia ordinanza di trasmissione degli atti al P.M.), originariamente introdotto con l'art. 170 del D. Lgs. n. 51 citato e successivamente modificato, con l'art. 47 della Legge 16 dicembre 1999 n. 479, atteso che la disciplina codicistica, per quanto sopravvenuta, regola esclusivamente le situazioni a regime, mentre la norma transitoria è destinata a sopperire le temporanee esigenze del periodo di transizione da vecchio a nuovo sistema.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 33 sexies CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 33 sexies CORTE COST., Legge 16/12/1999 num. 479 art. 47, Decreto Legisl. 19/02/1998 num. 51 art. 220 CORTE COST., Decreto Legisl. 19/02/1998 num. 51 art. 170
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)