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Sez. 1, Sentenza n. 2570 del 03/10/1974 (Rv. 370997 - 01)

TRIBUTI DEGLI ENTI PUBBLICI LOCALI - IMPOSTA AREE FABBRICABILI - DICHIARAZIONE DI INCOSTITUZIONALITA: EFFETTI - RATE D' IMPOSTA NON SCADUTE O NON PAGATE - OBBLIGO DI PAGAMENTO - INSUSSISTENZA - RATE PAGATE DOPO LA PUBBLICAZIONE DELLA PRONUNCIA D' INCOSTITUZIONALITA - RIPETIBILITA - RATE PAGATE ANTERIORMENTE - IRRIPETIBILITA - CONDIZIONI - AUTOLIQUIDAZIONE E CONTESTUALE PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - IRRIPETIBILITA - RICORSO PER L'ACCERTAMENTO INTEGRATIVO - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1974-10-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/370997-01

TRIBUTI DEGLI ENTI PUBBLICI LOCALI - IMPOSTA AREE FABBRICABILI - DICHIARAZIONE DI INCOSTITUZIONALITA: EFFETTI - RATE D' IMPOSTA NON SCADUTE O NON PAGATE - OBBLIGO DI PAGAMENTO - INSUSSISTENZA - RATE PAGATE DOPO LA PUBBLICAZIONE DELLA PRONUNCIA D' INCOSTITUZIONALITA - RIPETIBILITA - RATE PAGATE ANTERIORMENTE - IRRIPETIBILITA - CONDIZIONI - AUTOLIQUIDAZIONE E CONTESTUALE PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - IRRIPETIBILITA - RICORSO PER L'ACCERTAMENTO INTEGRATIVO - IRRILEVANZA.*

La sentenza della Corte costituzionale 23 maggio 1966, n 44 - che ha dichiarato la illegittimita costituzionale dell'art 25, secondo comma, della legge 5 marzo 1963, n 246, istitutiva dell'imposta sugli incrementi di valore delle aree fabbricabili - esplica i suoi effetti sul rapporto tributario, sorto in base alla norma dichiarata illegittima, nel senso che, ancorche iscritta a ruolo, non sono dovute le rate di imposta non ancora scadute o, comunque, non ancora soddisfatte entro il giorno della pubblicazione della sentenza medesima nella Gazzetta ufficiale e, se pagate successivamente, tali rate sono ripetibili con l'Azione di indebito soggetta al termine ordinario di prescrizione. La sentenza stessa non esplica, invece, alcun effetto rispetto al pagamento del tributo, o della rata d'imposta, che sia gia avvenuto entro la data predetta, in conformita dell'accertamento divenuto definitivo a seguito di concordato tributario o altrimenti - alla data stessa, per non avere il contribuente esperito contro l'accertamento medesimo i rimedi giurisdizionali, con l'osservanza dei presupposti processuali e dei termini di decadenza propri del processo tributario, ex art 285 tu fl.(nella specie e stato ritenuto che l'imposta pagata per effetto di 'autotassazioné prima della pronuncia di incostituzionalita era irripetibile e che non aveva rilievo, in senso contrario, il ricorso presentato dal contribuente contro la rettifica-maggiorazione d'imposta operata dalla giunta comunale, in quanto il ricorso stesso riguardava esclusivamente la maggiorazione del tributo). (V 3225'72, mass nn 361027; 361028).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 136, Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Regio Decr. 14/09/1931 num. 1175 art. 285 CORTE COST., Legge 11/03/1953 num. 87 art. 30 CORTE COST., Legge 05/03/1963 num. 246 art. 25 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)