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Sez. 1, Sentenza n. 8921 del 01/07/1981 Ud. (dep. 13/10/1981) Rv. 150485 - 01

REATO - CAUSALITÀ (RAPPORTO DI) - CONCORSO DI CAUSE - CAUSA SOPRAVVENUTA - INTERRUZIONE DEL RAPPORTO DI CAUSALITÀ - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1981-07-01
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/150485-01

REATO - CAUSALITÀ (RAPPORTO DI) - CONCORSO DI CAUSE - CAUSA SOPRAVVENUTA - INTERRUZIONE DEL RAPPORTO DI CAUSALITÀ - CONDIZIONI.*

Si ha interruzione del rapporto di causalità rispetto alla serie eziologica attribuibile alla condotta dell'agente, quando la causa sopravvenuta si ponga al di fuori delle normali e prevedibili linee di sviluppo della predetta serie, cioè costituisca un fattore eccezionale tale che, malgrado il più alto grado di previdenza e prudenza, non sia possibile predisporre alcuna misura per evitarlo. (Conf mass n 147891).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 41 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)