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Modificazioni all'ordinamento del Consiglio di Stato e della Giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale

Testo in vigore al

Capo I. Delle attribuzioni consultive e giurisdizionali del Consiglio di Stato.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
In virtu' della delegazione di poteri conferita al Nostro Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno e ad interim degli affari esteri, Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto col Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo;

Art. 1

1. L'art. 5. del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, 17 agosto 1907, n. 638, e' abrogato e sostituito dal seguente:
«Il Consiglio di Stato si divide in cinque sezioni. Le prime tre sono consultive e trattano gli affari relativi ai diversi ministeri, secondo il reparto che sara' fissato annualmente con decreto Reale.
Le altre due sezioni costituiscono il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale. Il reparto dei ricorsi fra esse e' devoluto al presidente del Consiglio di Stato con l'assistenza dei presidenti delle sezioni medesime.
Ogni sezione e' presieduta dal presidente proprio. Il presidente del Consiglio di Stato presiede le adunanze generali, e le adunanze plenarie indicate nel secondo comma dell'art. 13 del presente decreto, e puo' presiedere le sezioni consultive nelle quali reputi intervenire»,

Art. 2

1. Oltre ai casi stabiliti per legge o regolamento i presidenti ed i consiglieri del Consiglio di Stato non possono ricevere o accettare incarichi o missioni estranee alle normali loro attribuzioni, se non per deliberazione del Consiglio dei Ministri. Essi, inoltre, non possono far parte di altri corpi consultivi dell'Amministrazione centrale.

Art. 3

1. Il primo comma dell'art. 8 del testo unico predetto e' abrogato e sostituito dal seguente:
«Al principio di ogni anno sono designati con decreto Reale, il presidente e i consiglieri di ogni sezione, in modo pero' che in ciascuna sezione almeno due e non piu' di quattro consiglieri siano mutati dalla composizione dell'anno precedente».

Art. 4

1. L'art. 12 del testo unico predetto e' abrogato e sostituito dal seguente:
«Il voto del Consiglio di Stato e' richiesto:
1° Sopra tutte le proposte di regolamenti che per l'articolo 1, n. 7, del R. decreto 14 novembre 1901, n. 466, sono soggetti alla approvazione del Consiglio dei Ministri;
2° Sulle domande di provvisioni ecclesiastiche, per le quali occorre il decreto Reale;
3° Sopra tutti i coordinamenti in testi unici di leggi di regolamenti, salvo che non sia diversamente stabilito per legge;
4° Sui ricorsi fatti al Re contro la legittimita' dei provvedimenti amministrativi, sui quali siano esaurite o non possano proporsi domande di riparazione in via gerarchica;
5° Sulle convenzioni o sui contratti da approvarsi per legge, o che importino impegni finanziari che non trovano riscontro in impegni regolarmente assunti per legge;
6° In tutti gli altri casi in cui sia richiesto per legge.
«Nei casi previsti al n. 4 di questo articolo, quando il provvedimento sia contrario al parere del Consiglio di Stato, deve farsi constare dal decreto Reale che e' stato pure udito il Consiglio dei Ministri.
«I ricorsi indicati al n. 4 del comma 1°, non sono piu' ammessi dopo 180 giorni da quello in cui il ricorrente ebbe comunicazione del provvedimento: e devono essere notificati all'autorita' che abbia emesso il provvedimento e a chi vi abbia interesse diretto nei modi stabiliti dal regolamento».

Art. 5

1. Nell'art. 22 (1° comma) del testo unico predetto, alle parole «Spetta alla sezione IV del Consiglio di Stato» sono sostituite le seguenti: «Spetta al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale»;

2. nell'art. 23 (comma 1°) del testo unico medesimo, alle parole «La sezione V del Consiglio di Stato decide», sono sostituite le seguenti: «Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale decide», e nel penultimo comma dell'articolo medesimo, alle parole: «Ai ricorsi prodotti alla sezione quinta», sono sostituite le seguenti: «Ai ricorsi prodotti ai sensi di questo articolo».

Art. 6

1. Il n. 13 dell'art. 23 del testo unico della legge sul Consiglio di Stato 17 agosto 1907, n. 638 e' abrogato e sostituito come appresso:
«13. Dei ricorsi in materia di concorso di spese per opere di bonifica di prima categoria costruite direttamente dallo Stato e per sua concessione da altri enti, nonche' in materia di consorzi per opere di bonifica della stessa categoria, ai termini dell'art. 1, comma 1° e 2°, del decreto-legge 8 agosto 1918, n. 1255».

Art. 7

1. Nelle materie in cui il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale non ha competenza esclusiva a senso dell'articolo seguente, esso e' autorizzato a decidere di tutte le questioni pregiudiziali ed incidentali relative a diritti la cui risoluzione sia necessaria per pronunciare sulla questione principale di sua competenza.

2. Su dette questioni pregiudiziali e incidentali, tuttavia, la efficacia della cosa giudicata rimane limitata alla questione principale decisa nel caso.

3. Restano sempre in esclusiva competenza dell'autorita' giudiziaria l'incidente di falso, e le questioni concernenti lo stato e la capacita' di privati individui, salvo che si tratti della capacita' a stare in giudizio.

Art. 8

1. Sono attribuiti all'esclusiva giurisdizione del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale:

  1. 1° I ricorsi relativi al rapporto di impiego prodotti dagli impiegati dello Stato, degli enti od istituti pubblici sottoposti a tutela od anche a sola vigilanza dell'amministrazione centrale dello Stato o da agenti di ferrovie e tramwie concesse all'industria privata ai sensi dell'art. 15 del R. decreto-legge 19 ottobre 1923, n. 2311, quando non si tratti di materia spettante alla giurisdizione della Corte dei conti o a quella di corpi o collegi speciali;

  2. 2° I ricorsi contro i provvedimenti che autorizzano o negano la fondazione di istituzioni pubbliche di beneficenza, o di istituzioni pubbliche di istruzione e di educazione, o che ne approvano o modificano gli statuti;

  3. 3° I ricorsi relativi al concentramento, al raggruppamento, alla fusione, alla trasformazione, alla costituzione in consorzio o alla federazione delle istituzioni pubbliche indicate nel numero precedente o ad esse equiparate a norma dell'art. 91 della legge 17 luglio 1890, n. 6972;

  4. 4° Le controversie fra lo Stato ed i suoi creditori riguardanti la interpretazione dei contratti di prestito pubblico, delle leggi relative a tali prestiti e delle altre sul debito pubblico; nonche' le controversie indicate nell'art. 14 della legge 27 aprile 1885, n. 3048;

  5. 5° I ricorsi circa la competenza passiva delle spese ritenute rispettivamente obbligatorie per lo Stato, per la Provincia e per il Comune, ai termini delle leggi vigenti in materia di sanita' pubblica;

  6. 6° I ricorsi in materia di spedalita' e di ricovero degli inabili al lavoro;

  7. 7° Le controversie relative alle spese per gli alienati previste dall'art. 7 (1° comma) della legge 14 febbraio 1904, n. 36;

  8. 8° I ricorsi contro il decreto del Prefetto che, in seguito al reclamo di parte o d'ufficio, abbia provveduto per regolare o vietare l'esercizio d'industrie insalubri o pericolose, ai termini degli articoli 32, 33 e 34 della legge sulla P. S. 30 giugno 1889, n. 6144, e dell'art. 68 della legge sanitaria testo unico 1° agosto 1907, n. 636;

  9. 9° I ricorsi contro le decisioni delle Giunte provinciali amministrative emesse in materia di loro esclusiva giurisdizione.

2. I ricorsi previsti dai numeri 1, 6 e 7 del presente articolo sono ammessi soltanto per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge. Quelli indicati ai numeri 6 e 7 sono trattati in Camera di consiglio.

3. Su quelli previsti dai numeri 2, 3, 4, 5, 8 e 9, il Consiglio di Stato pronunzia anche in merito, salvo, pei ricorsi di cui al n. 9 quanto e' disposto in contrario dal 2° comma dell'articolo 19 del testo unico 17 agosto 1907, n. 639, modificato dall'art. 22 del presente decreto.

Art. 9

1. Nelle materie deferite alla esclusiva giurisdizione del Consiglio di Stato, questo conosce anche di tutte le questioni relative a diritti.

2. Restano, tuttavia, sempre riservate all'autorita' giudiziaria ordinaria le questioni attinenti a diritti patrimoniali conseguenziali alla pronunzia di legittimita' dell'atto o provvedimento contro cui si ricorre, nonche' le questioni pregiudiziali concernenti lo stato e la capacita' dei privati individui, salvo che si tratti della capacita' di stare in giudizio, e la risoluzione dell'incidente di falso.

Art. 10

1. L'art. 32 del testo unito predetto e' abrogato e sostituito dal seguente:
«Le parti in causa o la pubblica amministrazione dovranno domandare, con separate istanze, ai presidenti delle sezioni contenziose, la fissazione dell'udienza per la discussione dei ricorsi.
I ricorsi si avranno per abbandonati, se per il corso di tre anni non siasi fatto alcun atto di procedura
».

Art. 11

1. Il 1° comma dell'art. 33 e' abrogato e sostituito dal seguente:
«Nel giorno fissato per la discussione del ricorso, il consigliere incaricato fa, in udienza pubblica, la relazione dell'affare».

Art. 12

1. Gli articoli 24, 25, 26, 27, 28, 30, 36 e 38 del testo unico predetto, sono modificati come segue:

  1. 1° Nell'art. 24, alle parole: «Le sezioni giurisdizionali pronunziano sui ricorsi attribuiti alla loro competenza» sono sostituite le seguenti: «Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale pronuncia sui ricorsi attribuiti alla sua competenza».

  2. 2° Nell'art. 25, comma 1°, alle parole: «alle sezioni giurisdizionali» sono sostituite le seguenti: «Al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale»; e nel comma 2° dello stesso articolo, alle parole «della sezione giurisdizionale competente» sono sostituite le seguenti: «del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale».

  3. 3° Nell'art. 26, comma 1°, alle parole «alle sezioni giurisdizionali» sono sostituite le parole: «al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale».

  4. 4° Nell'art. 27, comma 1°, alle parole «I ricorsi presentati alle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato» sono sostituite le seguenti: «I ricorsi presentati al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale».

  5. 5° Nell'art. 28, comma 1°, alle parole «alle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato» sono sostituite le seguenti: «al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale»; e nel comma 2°, dello stesso articolo, alle parole «Il ricorso e' diretto alla sezione competente» sono sostituite le seguenti: «Il ricorso e' diretto al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale».

  6. 6° Nell'art. 30, comma 1°, alle parole «il presidente della sezione, alla quale e' diretto il ricorso» sono sostituite le parole: «il presidente del Consiglio di Stato».

  7. 7° Nell'art. 36, 1° comma, alle parole «Se la sezione cui e' diretto il ricorso» sono sostituite le seguenti: «Se la sezione cui e' stato rimesso il ricorso», e nel comma 2° dello stesso articolo alle parole «La sezione quinta puo', inoltre, ordinare» sono sostituite le seguenti: «Nei giudizi di merito il Consiglio di Stato, puo', inoltre, ordinare».

  8. 8° Nell'art. 38, alle parole «Contro le decisioni delle sezioni» sono sostituite le seguenti: Contro le decisioni del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale».

Art. 13

1. All'art. 37 dello stesso testo unico e' sostituito il seguente:
«Se il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale riconosce infondato il ricorso lo rigetta. Se accoglie il ricorso per motivi di incompetenza annulla l'atto e rimette l'affare all'autorita' competente. Se accoglie il ricorso per altri motivi, nei casi previsti dall'art. 22 del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con R. decreto 17 agosto 1907, n. 638, e dai numeri 1, 6 e 7, dell'art. 8 del presente decreto, annulla l'atto o provvedimento, salvo gli ulteriori provvedimenti dell'autorita' amministrativa; e negli altri casi, ove non dichiari inammissibile il ricorso, decide anche nel merito.
«Se le sezioni, cui e' stato rimesso il ricorso, riconoscono che il punto di diritto sottoposto al loro esame ha dato luogo a precedenti decisioni in sede giurisdizionale tra loro difformi, potranno, su richiesta delle parti o di ufficio, rinviare con ordinanza la controversia all'adunanza plenaria col concorso di nove votanti.
«Per tale effetto saranno, al principio di ogni anno, designati, con decreto Reale, quattro consiglieri per ciascuna sezione giurisdizionale, che dovranno costituire, insieme col presidente del Consiglio di Stato, l'adunanza plenaria, ed il segretario incaricato di assistervi.
«Le norme del procedimento saranno determinate nel regolamento».

Capo II. Delle attribuzioni giurisdizionali della Giunta provinciale amministrativa.

Art. 14

1. Il n. 8 dell'art. 1 del testo unico della legge sulla Giunta provinciale amministrativa, 17 agosto 1907, n. 639, e' abrogato e sostituito come appresso:
«8. Ricorsi in materia di bonifica di seconda categoria, ai termini dell'art. 1, comma 3°, del decreto-legge 8 agosto 1918, n. 1255».

Art. 15

1. Nelle materie in coi la Giunta provinciale amministrativa non ha competenza esclusiva a senso dell'articolo seguente, si applicano, circa la cognizione delle questioni pregiudiziali ed incidentali relative ai diritti, le disposizioni dell'art. 7 del presente decreto.

Art. 16

1. La Giunta provinciale amministrativa giudica con giurisdizione esclusiva sui ricorsi per questioni derivanti dal rapporto di impiego prodotti da impiegati assunti in servizio, secondo gli ordinamenti delle rispettive amministrazioni, dai Comuni, dalle Provincie, dalle istituzioni pubbliche di beneficenza o da qualsiasi altro ente od istituto pubblico sottoposto alla tutela od anche alla sola vigilanza dell'Amministrazione pubblica locale. Restano tuttavia ferme le disposizioni vigenti circa i maestri elementari.

2. Pei ricorsi contro le deliberazioni delle rispettive amministrazioni con le quali gli impiegati siano stati destituiti, dispensati dal servizio o in qualsiasi altra forma licenziati, o siano stati sospesi per un tempo maggiore di tre mesi ovvero siasi provveduto alla formazione del loro ruolo di anzianita', la Giunta provinciale amministrativa decide anche in merito.

3. Sono altresi' attribuiti all' esclusiva giurisdizione della Giunta provinciale amministrativa, che si pronuncia anche in merito.

  1. 1° I ricorsi e le opposizioni contro le deliberazioni dei Consigli comunali in materia di fiere e mercati, ai termini dell'art. 1 della legge 17 maggio 1866, n. 2983, omessa la decisione della Deputazione provinciale preveduta nel secondo capoverso del detto articolo;

  2. 2° I ricorsi contro le iscrizioni nel ruolo della spesa per somministrazione del chinino agli operai ed ai coloni affetti da febbri palustri, ai termini dell'art. 159 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 1° agosto 1907, n. 636.

Art. 17

1. Nelle materie deferite alla giurisdizione esclusiva della Giunta provinciale amministrativa si applica, circa la cognizione delle questioni relative a diritti, la disposizione dell'art. 9 del presente decreto.

Art. 18

1. Il comma 2° dell'art. 4 del testo unico delle leggi sulla Giunta provinciale amministrativa 17 agosto 1907, n. 639, e' Modificato come appresso:
«Essi debbono essere notificati tanto alla autorita' che ha emesso il provvedimento impugnato quanto alle persone alle quali il medesimo direttamente si riferisce, nel termine di 30 giorni dalla notificazione del provvedimento stesso nelle forme e nei modi stabiliti dal regolamento».

Art. 19

1. L'art. 13 del testo unico predetto e' abrogato e sostituito dal seguente:
«Nell'esecuzione della giurisdizione attribuitale dalla presente e da qualsiasi altra legge, la Giunta delibera con l'intervento, in qualita' di presidente, del Prefetto o di chi ne fa le veci, di due consiglieri di prefettura e del piu' anziano e del meno anziano dei consiglieri elettivi. Gli altri consiglieri elettivi ed i supplenti, gli uni e gli altri nell'ordine sopra indicato, sono chiamati ad adempiere, ove occorra, le funzioni di supplenti ai consiglieri impediti od assenti».