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Sez. 5, Sentenza n. 3055 del 19/06/1996 Cc. (dep. 20/09/1996) Rv. 206544 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - PROCEDIMENTO | Avviso della data di fissazione dell'udienza - Termine - Computo a giorni liberi e pieni - Necessità - Fissazione dell'udienza prima del termine - Integrazione del termine - Legittimità - Concessione di un nuovo termine pieno di tre giorni - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 1996-06-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/206544-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - PROCEDIMENTO

In tema di riesame avverso i provvedimenti restrittivi della libertà personale, il termine di tre giorni previsto dall'art. 309 comma ottavo cod. proc. pen., essendo stabilito con riferimento al momento finale, va computato ex art. 172, comma quinto cod. proc. pen., perciò a giorni liberi e interi. Quando in udienza si faccia rilevare la sua violazione, la parte non ha diritto ad un nuovo termine di tre giorni, ma all'integrazione fino a quello minimo previsto dalla legge.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 172 com. 4, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 172 com. 4, Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 309 com. 8, Legge 28/07/1989 num. 271 art. 309 com. 8

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)