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Ordinamento della professione di ragioniere e perito commerciale

Testo in vigore al

Art. 26 Riunioni consiliari

1. Il presidente del Consiglio nazionale convoca il Consiglio ogni volta che lo ritiene opportuno e deve convocarlo a richiesta di almeno cinque membri.

2. Per la validita' delle adunanze del Consiglio nazionale occorre la presenza della maggioranza dei componenti.

3. In caso di assenza del presidente e del vice presidente, ne fa le veci il consigliere piu' anziano per iscrizione nell'albo e, in caso di pari anzianita', il maggiore di eta'.

4. Le deliberazioni vengono prese a maggioranza assoluta di voti e, in caso di parita', prevale il voto del presidente o di chi ne fa le veci.

5. Il segretario redige il verbale sotto la direzione del presidente.

6. Il verbale e' sottoscritto dal presidente e dal segretario,

Art. 27 Notificazione delle decisioni

1. Le decisioni del Consiglio nazionale sono notificate entro trenta giorni agli interessati, al pubblico ministero presso la Corte di appello della circoscrizione alla quale l'interessato appartiene nonche' al Consiglio del Collegio ed al Ministero di grazia e giustizia.

Art. 28 Reclami

1. Le deliberazioni del Consiglio nazionale in materia di iscrizione nell'albo o nell'elenco e di cancellazione, nonche' in materia disciplinare e di eleggibilita' a componente del Consiglio del Collegio possono essere impugnate davanti al Tribunale del luogo dove ha sede il Consiglio che ha emesso la deliberazione, dall'interessato e dal pubblico ministero, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla notifica della deliberazione stessa.

2. Il Tribunale provvede in camera di consiglio, con sentenza, sentiti il pubblico ministero e l'interessato.

3. L'appello dalla sentenza del Tribunale e' deciso con la osservanza delle medesime forme.

Titolo IV. Gli albi e gli elenchi: condizioni per esservi iscritti

Art. 29 Albo ed elenco dei non esercenti

1. Il Consiglio di ciascun Collegio custodisce l'albo del ragionieri e periti commerciali.

2. Il Consiglio, entro il primo trimestre di ogni anno, provvede alla revisione dell'albo da esso tenuto ed alle occorrenti variazioni, osservate per le cancellazioni le relative norme.

3. L'albo, a cura del Consiglio del Collegio, deve essere comunicato al Ministero di grazia e giustizia, al Consiglio nazionale, ai Capi della Corte di appello, dai Tribunali e delle Preture del distretto, nonche' agli altri Consigli dei Collegi.

4. L'albo deve contenere il cognome, il nome, la paternita', l'anno di nascita, la residenza e l'indirizzo degli iscritti nonche' la data di iscrizione e il titolo in base al quale questa e' stata disposta.

5. L'albo e' compilato secondo l'ordine di anzianita' dell'iscrizione e porta un indice alfabetico che ripete il numero d'ordine di iscrizione nell'albo.

6. Coloro che a norma dell'art. 3, non possono esercitare la professione, pur avendone i requisiti, sono iscritti a loro richiesta in uno speciale elenco contenente le indicazioni di cui al comma precedente.

Art. 30 Divieto di iscrizione in piu' albi - Anzianita'

1. Non si puo' essere iscritti che in un solo albo di ragionieri o periti commerciali. L'infrazione di tale divieto da' luogo ad azione disciplinare.

2. La data di iscrizione nell'albo stabilisce l'anzianita'.

3. Coloro che dopo la cancellazione sono di nuovo iscritti nell'albo hanno l'anzianita' derivante dalla prima iscrizione, dedotta la durata dell'interruzione.

Art. 31 Requisiti per l'iscrizione all'albo o nell'elenco speciale

1. Per ottenere l'iscrizione all'albo o nell'elenco speciale e' necessario:

  1. a) essere cittadino italiano o di uno Stato membro delle Comunita' europee, oppure cittadino di uno Stato con il quale esista trattamento di reciprocita';

  2. b) godere dei diritti politici;

  3. c) essere di condotta irreprensibile;

  4. d) non avere riportato condanna a pene che, a norma del presente ordinamento, danno luogo alla radiazione dall'albo;

  5. e) avere la residenza anagrafica nella circoscrizione del collegio professionale presso il quale l'iscrizione e' richiesta;

  6. f) avere conseguito il diploma di ragioniere e perito commerciale ed essere in possesso di un diploma universitario legalmente riconosciuto, conseguito a seguito di un corso di studi specialistici della durata di tre anni, oppure della laurea in giurisprudenza o in economia e commercio;

  7. g) avere conseguito l'abilitazione professionale.

2. Con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, sentito il Consiglio universitario nazionale, saranno stabilite le modalita' di accesso e le materie di studio per il conseguimento del diploma al termine dei corsi triennali previsti dalla lettera f) del comma 1.

3. L'abilitazione all'esercizio della libera professione e' subordinata al compimento di un periodo di pratica triennale da effettuare, dopo il conseguimento del diploma universitario di cui alla lettera f) del comma 1, presso un ragioniere perito commerciale iscritto all'albo professionale da almeno un quinquennio e, al termine di tale periodo, al superamento di un apposito esame di Stato, disciplinato dalle norme della legge 8 dicembre 1956, n. 1378, e successive modificazioni. La durata della pratica professionale e' ridotta da tre a due anni per coloro che sono in possesso della laurea in giurisprudenza o in economia e commercio.

4. Le modalita' di iscrizione, lo svolgimento della pratica professionale, nonche' la tenuta dei relativi registri da parte dei collegi dei ragionieri e periti commerciali, saranno disciplinati dal Consiglio nazionale dei ragionieri e periti commerciali.2

Art. 32 Domanda di iscrizione nell'albo o nell'elenco speciale

1. La domanda per l'iscrizione nell'albo o nell'elenco speciale, redatta su carta bollata e corredata dei documenti comprovanti il possesso dei requisiti stabiliti dal presente ordinamento, nonche' dalla ricevuta di pagamento della prescritta tassa, deve essere diretta al Consiglio del Collegio nella cui circoscrizione il richiedente ha la residenza.

2. Il rigetto della domanda, per motivi di incompatibilita' o di condotta, non puo' essere pronunciato se non dopo aver sentito il richiedente.

3. Il Consiglio deve deliberare nel termine di tre mesi dalla presentazione della domanda.

4. La deliberazione adottata su relazione di un consigliere, e' motivata e deve essere notificata, entro quindici giorni, allo interessato ed al pubblico ministero presso il Tribunale.

5. Contro tale deliberazione, l'interessato ed il pubblico ministero possono proporre ricorso al Consiglio nazionale, nel termine perentorio di trenta giorni dalla notifica. Il ricorso del pubblico ministero ha effetto sospensivo.

6. Qualora il Consiglio non abbia provveduto sulla domanda nel termine stabilito nel terzo comma del presente articolo, l'interessato puo', entro trenta giorni dalla scadenza di tale termine, proporre ricorso al Consiglio nazionale che, richiamati gli atti, decide sul merito della iscrizione.

Art. 33 Trasferimento di residenza

1. Il ragioniere e perito commerciale che trasferisce la residenza puo' chiedere il trasferimento dell'iscrizione nell'albo della nuova residenza.

2. In caso di accoglimento della domanda, il richiedente e' iscritto con l'anzianita' che aveva nell'albo precedente.

3. Non e' ammesso il trasferimento quando il richiedente si trovi sottoposto a procedimento penale o disciplinare o sia sospeso dall'esercizio della professione.

4. Per le iscrizioni in seguito a trasferimento si applicano le disposizioni dell'articolo precedente.

Titolo V. Cancellazione dall'albo o dall'elenco procedimento disciplinare

Art. 34 Cancellazione dall'albo o dall'elenco

1. Oltre che nel caso di rinuncia dell'iscritto, la cancellazione dall'albo e' pronunciata dal Consiglio del Collegio d'ufficio o su richiesta del pubblico ministero:

  1. 1) nei casi di incompatibilita' previsti dall'art. 3;

  2. 2) quando e' venuto a mancare uno dei requisiti indicati nei numeri 1 e 2 dell'art. 31, salvi i casi di radiazione;

  3. 3) quando l'iscritto trasferisce la residenza fuori della circoscrizione del Collegio presso cui e' iscritto o comunque si rende irreperibile.

2. Il Consiglio del Collegio pronuncia la cancellazione dallo elenco speciale nel caso di rinuncia ed in quelli indicati ai numeri 2 e 3 del presente articolo.

3. La cancellazione, tranne nel caso di rinuncia e di irreperibilita', non puo' essere pronunciata se non dopo aver sentito l'interessato.

4. Le deliberazioni del Consiglio del Collegio sono notificate entro quindici giorni all'interessato ed al pubblico ministero presso il Tribunale.

5. L'interessato ed il pubblico ministero possono proporre ricorso al Consiglio nazionale nel termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione.

6. Il ricorso ha effetto sospensivo.

7. Il ragioniere e perito commerciale cancellato dall'albo o dall'elenco speciale ha diritto di esservi reiscritto qualora dimostri la cessazione dei fatti che hanno determinato la cancellazione. Per la nuova iscrizione sono applicabili le disposizioni dell'art. 31.

Art. 35 Responsabilita' disciplinare degli iscritti nell'albo dei ragio- nieri e periti commerciali - Azione disciplinare

1. Il ragioniere e perito commerciale che si rende colpevole di abusi o mancanze nell'esercizio della professione o comunque di fatti non conformi alla dignita' ed al decoro professionale, e' sottoposto a procedimento disciplinare.

2. Salvo il disposto dell'art. 38, commi secondo e terzo, il Consiglio del Collegio che custodisce l'albo o l'elenco speciale in cui l'incolpato e' iscritto, inizia il procedimento disciplinare d'ufficio o su richiesta del pubblico ministero presso il Tribunale nella cui circoscrizione ha sede il Collegio, oppure su richiesta degli interessati.

3. Se l'incolpato e' membro del Consiglio del Collegio, la competenza a procedere disciplinarmente spetta al Consiglio costituito nella sede della Corte di appello e, se egli appartiene a quest'ultimo, al Consiglio costituito nella sede della Corte di appello vicina, determinata dal Consiglio nazionale.

Art. 36 Pene disciplinari

1. Le pene disciplinari che il Consiglio puo', secondo i casi, applicare sono:

  1. 1) la censura;

  2. 2) la sospensione dall'esercizio professionale per un tempo non superiore ai due anni;

  3. 3) la radiazione.

Art. 38 Casi di radiazione

1. La radiazione e' pronunciata contro il ragioniere e perito commerciale che abbia, con la sua condotta, gravemente compromesso la propria reputazione o la dignita' della professione.

2. La condanna per delitto contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, contro il patrimonio oppure per ogni altro delitto non colposo, per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni o nel massimo a cinque anni, importa la radiazione di diritto dall'albo o dallo elenco.

3. Importano parimenti la radiazione di diritto:

  1. 1) l'interdizione dai pubblici uffici, perpetua o di durata superiore a tre anni, o la interdizione dalla professione per una eguale durata;

  2. 2) il ricovero in un manicomio giudiziario, nei casi indicati nell'art. 222, comma secondo, del Codice penale e l'assegnazione ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro.

4. La radiazione nei casi previsti dai commi secondo e terzo del presente articolo e' dichiarata dal Consiglio del Collegio, sentito, ove lo creda, l'interessato.

Art. 39 Casi di sospensione

1. Oltre i casi di sospensione dall'esercizio professionale previsti nel Codice penale, importano di diritto la sospensione dall'esercizio della professione:

  1. a) l'interdizione dai pubblici uffici per una durata non superiore a tre anni;

  2. b) il ricovero in un manicomio giudiziario fuori dei casi previsti nell'articolo precedente, il ricovero in una casa di cura e di custodia, l'applicazione di una delle misure di sicurezza non detentive previste dall'art. 215 del Codice penale, comma terzo, numeri 1, 2 e 3;

  3. c) l'emissione di un mandato o di un ordine di cattura.

2. La sospensione e' dichiarata dal Consiglio del Collegio, sentito, ove lo creda, il professionista.

3. Il Consiglio del Collegio, osservate le forme del procedimento disciplinare, puo' pronunciare la sospensione nei casi in cui questa si renda necessaria per salvaguardare la dignita' ed il decoro professionale, nonche' a carico degli iscritti che non adempiono, nel termine stabilito dal Consiglio stesso, al versamento dei contributi previsti dal presente ordinamento.

4. La sospensione inflitta per quest'ultimo motivo e' revocata, con provvedimento del presidente del Consiglio, quando lo iscritto dimostri di aver pagate le somme dovute.

5. Nei casi previsti nelle lettere a), b) e c) del presente articolo ed in quello di omesso pagamento dei contributi la durata della sospensione non e' soggetta a limiti di tempo.

6. Il ragioniere e perito commerciale cui sia stata applicata la censura e' punito con la sospensione non inferiore ad un mese se incorre in una nuova mancanza.

Art. 40 Rapporti tra il procedimento disciplinare e il giudizio penale

1. Il ragioniere e perito commerciale iscritto nell'albo o nell'elenco che sia stato sottoposto a giudizio penale e' sottoposto anche a procedimento disciplinare per il fatto che ha formato oggetto dell'imputazione, tranne il caso che sia intervenuta sentenza di proscioglimento perche' il fatto non sussiste o perche' l'imputato non l'ha commesso.

Art. 41 Istruttoria nel procedimento disciplinare

1. Ferme le disposizioni di cui agli articoli 38, ultimo comma, e 39, secondo comma, nessuna pena disciplinare puo' essere inflitta senza che l'incolpato sia stato invitato a comparire avanti il Consiglio con l'assegnazione di un termine non inferiore a giorni dieci per essere sentito nelle sue discolpe.

2. L'incolpato ha facolta' di presentare documenti e memorie difensive.

Art. 42 Ricusazione ed astensione

1. I membri del Consiglio devono astenersi quando ricorrono i motivi indicati nell'art. 51 del Codice di procedura civile e possono essere ricusati per gli stessi motivi.

2. Sull'astensione e sulla ricusazione decide il Consiglio.

3. Se non e' disponibile il numero dei componenti del Consiglio che e' prescritto per deliberare, gli atti sono rimessi senza indugio al Consiglio costituito nella sede della Corte d'appello. Se i componenti che hanno chiesta l'astensione o sono stati ricusati fanno parte di quest'ultimo Consiglio, gli atti sono rimessi al Consiglio nazionale per la designazione del Consiglio costituito nella sede della Corte d'appello viciniore.

4. Il Consiglio competente a termini del comma precedente, se autorizza l'astensione o riconosce legittima la ricusazione, si sostituisce al Consiglio del Collegio cui appartengono i componenti che hanno chiesto di astenersi o che sono stati ricusati; altrimenti restituisce gli atti per la prosecuzione del procedimento.

Art. 43 Notificazione delle deliberazioni

1. Le deliberazioni disciplinari sono notificate entro trenta giorni all'interessato ed al pubblico ministero presso il Tribunale nella cui circoscrizione l'incolpato risiede, nonche' al procuratore generale presso la Corte di appello e al Ministero di grazia e giustizia.

Art. 44 Ricorso al Consiglio nazionale

1. Nel termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione l'interessato ed il pubblico ministero possono proporre ricorso al Consiglio nazionale.

2. Il Consiglio nazionale puo' sospendere l'efficacia del provvedimento; riesamina integralmente i fatti e puo' infliggere al professionista una pena disciplinare piu' grave.

3. Gli effetti del ricorso sono limitati ai professionisti che l'hanno proposto.

Art. 45 Riammissione dei radiati

1. Il ragioniere e perito commerciale radiato dall'albo o dall'elenco puo' essere riammesso, purche' siano trascorsi almeno sei anni dal provvedimento di radiazione e, se questo derivo' da condanna penale, sia intervenuta la riabilitazione. In ogni caso deve risultare che il radiato ha tenuto, dopo la radiazione, irreprensibile condotta.

2. Si applicano le disposizioni dell'art. 32.

Art. 46 Prescrizione dell'azione disciplinare

1. L'azione disciplinare si prescrive in cinque anni.