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Sez. L - , Sentenza n. 29757 del 12/12/2017 (Rv. 646268 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE - MATERNITÀ | Lavoratrici autonome - Professione legale - Indennità di maternità - Stato di gravidanza anteriore alle modifiche dell'art. 70 del d.lgs. n. 151 del 2001 - Regime anteriore più favorevole - Applicabilità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2017-12-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/646268-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE - MATERNITÀ

L'indennità di maternità dovuta alle libere professioniste esercenti la professione legale, in caso di gravidanza iniziata nel periodo antecedente al 29 ottobre 2003, data di entrata in vigore della l. n. 289 del 2003, che ha modificato - senza efficacia retroattiva - l'art. 70 del d.lgs. n. 151 del 2001, non soggiace in ogni caso al più favorevole regime reddituale previsto dall'originaria formulazione di tale norma, in quanto, al fine di individuare la disciplina applicabile, non essendovi prima alcun diritto ad ottenere la prestazione, si deve avere riguardo al compimento del sesto mese di gravidanza, che segna il passaggio agli ultimi due mesi, sicché la nuova disciplina troverà applicazione se già entrata in vigore in tale momento.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 26/03/2001 num. 151 art. 70 CORTE COST., Legge 15/10/2003 num. 289

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)