Codice di Procedura Penale
Testo in vigore al
Art. 255 Determinazione della pena agli effetti degli articoli precedenti
1. Per il computo della pena agli effetti degli articoli precedenti si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per ciascun reato consumato o tentato e alle circostanze aggravanti; delle circostanze attenuanti non si tien conto, fatta eccezione per l'eta'.
Art. 256 Divieto del mandato di cattura in determinate circostanze
1. Non deve emettersi il mandato di cattura in alcun caso, quando appare che il fatto venne compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facolta' legittima. Se il mandato e' stato emesso, deve essere revocato con ordinanza appena risultino le dette condizioni.
Art. 257 Provvedimenti in sostituzione del mandato di cattura per i minorenni
1. Se l'imputato, nel momento in cui si procede, ha compiuto gli anni quattordici ma non ancora i diciotto, il giudice ha facolta' di sostituire al mandato di cattura il provvedimento indicato nell'ultimo capoverso dell'articolo 246.
Art. 258 Provvedimenti riguardanti gli infermi di mente
1. Se l'imputato e' persona che, nel momento in cui ha commesso il fatto, si trovava in tale stato d'infermita' di mente da escludere la capacita' d'intendere o di volere, il giudice quando occorre ne dispone con decreto motivato il ricovero provvisorio in un manicomio, salvo quanto e' stabilito nell'articolo 301.
2. Se l'infermita' di mente sopravviene al reato, si applica la disposizione dell'articolo 88.
Art. 259 Casi nei quali puo' sospendersi l'esecuzione del mandato di cattura
1. Fuori dei casi preveduti dall'art. 253 e dal n. 2) dell'art. 254, se imputata e' una donna incinta o che allatta la propria prole o persona che si trova in condizioni di salute particolarmente gravi ovvero quando le circostanze del fatto e le qualita' morali dell'arrestato giustificano il provvedimento, il giudice puo' disporre con decreto motivato la sospensione della esecuzione del mandato di cattura con o senza cauzione o malleveria.
2. Ordinata la sospensione, il giudice, quando ne abbia bisogno, puo' fare accompagnare l'imputato dinanzi a se' dalla forza pubblica.
3. Il provvedimento indicato nella prima parte di questo articolo e' sempre irrevocabile con decreto motivato.
Art. 260 Revoca e nuova emissione del mandato di cattura
1. In ogni stato dell'istruzione, quando vengono a mancare le condizioni che legittimano il mandato di cattura, il giudice deve revocarlo.
2. Fuori dei casi preveduti dall'articolo 253, il giudice in ogni stato dell'istruzione, quando non ritiene piu' necessario mantenere il mandato di cattura, puo' revocarlo ed emettere se occorre mandato di comparizione o d'accompagnamento.5
3. La revoca e' disposta con ordinanza.
4. Il mandato di cattura gia' revocato o convertito puo' essere, quando ne ricorrono le condizioni, nuovamente emesso.
Art. 261 Casi nei quali puo' emettersi mandato di comparizione o d'accompagnamento; successiva emissione del mandato di cattura
1. Fuori dei casi preveduti dagli articoli 253 e 254, puo' essere emesso soltanto mandato di comparizione o di accompagnamento.5
2. Il mandato di comparizione puo' essere convertito in quello d'accompagnamento, se l'imputato non si presenta senza un legittimo impedimento.
3. Il mandato d'accompagnamento puo' emettersi nei casi preveduti dall'articolo 254 quando il giudice non ritiene di emettere mandato di cattura o di comparizione o quando vi e' fondato motivo per ritenere che il mandato di comparizione abbia a rimanere senza effetto.5
4. L'imputato contro il quale e' stato emesso mandato d'accompagnamento non puo' essere privato della liberta' in forza di tale mandato oltre il giorno successivo a quello del suo arrivo nel luogo in cui si trova il giudice.
5. Dopo il mandato di comparizione o d'accompagnamento puo' essere emesso il mandato di cattura, se risultano elementi che autorizzano la cattura.
Art. 262 Conclusioni obbligatorie del pubblico ministero; mandati d'arresto del giudice istruttore
1. Prima di ordinare l'emissione o la revoca del mandato di cattura, il giudice istruttore deve sentire il pubblico ministero. Il pretore provvede d'ufficio informandone il procuratore del Re.
2. Il giudice istruttore che compie atti fuori della propria residenza e senza l'intervento del pubblico ministero puo', nei casi in cui la legge autorizza il mandato di cattura, emettere provvisoriamente mandato d'arresto, e lo converte quando occorre in mandato di cattura, sentito il pubblico ministero.
Art. 263 Impugnabilita' delle ordinanze del giudice
1. Il pubblico ministero puo' richiedere l'emissione del mandato di cattura nei casi preveduti dalla legge.
2. Se il giudice non accoglie la richiesta, o se dispone la revoca del mandato di cattura, la relativa ordinanza puo' essere appellata dal procuratore della Repubblica o dal procuratore generale.
3. Se l'ordinanza e' emessa dal pretore, sull'appello decide il giudice istruttore; negli altri casi, la sezione istruttoria.
4. Contro l'ordinanza, emessa ai sensi del comma precedente dal giudice istruttore possono proporre ricorso per cassazione per violazione di legge il procuratore della Repubblica e il procuratore generale; avverso l'ordinanza emessa ai sensi del comma precedente dalla sezione istruttoria puo' proporre ricorso per cassazione per violazione di legge il procuratore generale.
Art. 263-bis Impugnazione dell'imputato avverso provvedimento di emissione di ordine o mandato di cattura
1. L'imputato puo' ricorrere per cassazione per violazione di legge contro l'ordine o mandato di cattura o di arresto emesso in qualsiasi stato e grado del procedimento. Il ricorso non sospende l'esecuzione.58
Art. 264 Requisiti formali dei mandati
1. Ogni mandato e' emesso con le forme del decreto e contiene quando la legge non richiede altri elementi:
1) le generalita' dell'imputato o quanto altro valga ad identificarlo e, se e' possibile, l'indicazione del luogo in cui probabilmente si trova;
2) un cenno sommario del fatto, con l'indicazione degli articoli di legge che lo prevedono;
3) la data, la sottoscrizione del magistrato che lo emette e del cancelliere, ed il sigillo dell'ufficio.
2. I mandati di cattura, di arresto o di accompagnamento devono contenere la sommaria enunciazione, compatibile con il segreto istruttorio, dei motivi che ne determinato la emissione.
3. Nel mandato di cattura, se occorre ed e' possibile, sono indicati anche i connotati dell'imputato; e in ogni caso e' contenuto l'ordine di arrestarlo e di condurlo in carcere a disposizione dell'autorita' che ha emesso il mandato.
4. Nel mandato di comparizione o di accompagnamento sono indicati l'autorita' davanti alla quale l'imputato deve comparire, il luogo, il giorno e l'ora della comparizione.
5. Per il mandato di comparizione il termine per comparire e' di tre giorni, salvo quanto e' disposto nell'articolo 183; il giudice puo' abbreviare il termine per motivi d'urgenza lasciando all'imputato il tempo strettamente necessario per presentarsi.
Art. 265 Nullita' dei mandati
1. Il mandato e' nullo:
1° se vi e' incertezza assoluta circa l'Autorita' che lo ha emesso, se non e' in alcun modo determinata la persona dell'imputato, ovvero se vi e' incertezza assoluta circa il luogo o il tempo in cui l'imputato deve compatire;
2° se manca la data o la sottoscrizione del magistrato che lo ha emesso.
2. Nondimeno la nullita' e' sanata quando in conseguenza di un mandato nullo e' arrestato il vero imputato nei casi in cui e' prescritto o autorizzato il mandato di cattura, ovvero quando l'imputato stesso si e' presentato all'Autorita' davanti alla quale doveva comparire.
3. L'irregolarita' del mandato che non produce nullita', non esime gli ufficiali od agenti incaricati dell'esecuzione o della notificazione dall'adempimento del loro dovere, quando e' possibile.
Art. 266 Esecuzione dei mandati
1. Il mandato di comparizione e' notificato all'imputato.
2. I mandati d'accompagnamento, d'arresto e di cattura, quando non devono essere notificati all'imputato gia' detenuto per altra causa, sono eseguiti dagli ufficiali od agenti della polizia giudiziaria o della forza pubblica, i quali consegnano all'imputato copia del mandato e compilano un sommario processo verbale dell'esecuzione. Se non trovano l'imputato, dopo aver esaurito le ricerche opportune, compilano il processo verbale, esponendo le indagini fatte. Il processo verbale e' in ogni caso trasmesso all'Autorita' che ha emesso il mandato.
Art. 267 Limitazioni di tempo per l'esecuzione dei mandati
1. Senza permesso scritto dell'Autorita' che ha emesso il mandato o l'ordine ovvero del giudice istruttore o del pretore del luogo in cui deve essere eseguito, gli ufficiali ed agenti della polizia giudiziaria o della forza pubblica non possono, per eseguirlo, introdursi nelle abitazioni o nei luoghi chiusi adiacenti ad esse dopo un'ora dal tramonto e prima di un'ora avanti la levata del sole.
2. Se peraltro si deve eseguire un mandato o un ordine di cattura o d'arresto e vi e' fondato motivo di sospettare che l'imputato voglia sottrarsi all'esecuzione o che il ritardo possa cagionare gravi difficolta' per l'esecuzione o che vada disperso in tutto od in parte il corpo del reato, l'esecuzione puo' avvenire nei luoghi predetti incondizionatamente anche di notte.
Art. 268 Latitanza
1. E' latitante chi volontariamente si sottrae all'esecuzione di un mandato di cattura ovvero di un ordine di cattura, d'arresto o di carcerazione.
2. La qualita' di latitante permane fino a che sia pronunciata sentenza di proscioglimento o sia revocato il mandato o l'ordine di cattura, ovvero sia estinto il reato per il quale fu emesso il predetto ordine o mandato o sia estinta la pena per l'esecuzione della quale fu emesso l'ordine di carcerazione.
3. Quando alla latitanza sono attribuiti determinati effetti giuridici, questi si verificano anche se essa riguarda un procedimento penale diverso da quello nel quale gli effetti medesimi debbono verificarsi.
4. Al latitante per ogni effetto e' equiparato l'evaso.
Sezione III. Della custodia preventiva
Art. 269 Scarcerazione ordinata dal giudice istruttore o dal pretore
1. Durante la istruzione e dopo lo interrogatorio il giudice istruttore o il pretore, nei procedimenti per reati di sua competenza ordina immediatamente, anche di ufficio, la scarcerazione dell'imputato, quando vengono a mancare a carico di questo indizi sufficienti, ovvero se risulta che la legge non autorizza il mandato di cattura.
2. Se la scarcerazione e' ordinata per mancanza di sufficienti indizi ma rimangono motivi di sospetto, puo' essere imposto all'imputato uno o piu' tra gli obblighi indicati nell'art. 282.
Art. 270 Scarcerazione ordinata dal pubblico ministero
1. Quando la cattura e' stata ordinata dal pubblico ministero, anche la scarcerazione deve essere immediatamente da questo ordinata, se ricorrono le condizioni prevedute dalla prima parte dell'articolo precedente.
2. Nei casi nei quali il pubblico ministero non ritiene di ordinarie la scarcerazione richiesta dall'imputato oppure ritiene che si debba applicare la disposizione del capoverso dell'articolo precedente, provvede il giudice istruttore o la sezione istruttoria, a cui rispettivamente l'istanza deve essere trasmessa dal pubblico ministero, insieme con le sue conclusioni e con gli atti del procedimento.25
Art. 271 Decorrenza della custodia preventiva
1. La durata della custodia preventiva si inizia per ogni effetto dal giorno in cui l'imputato venne fermato o arrestato.
2. Se l'imputato e' detenuto per un altro reato, la predetta decorrenza rispetto al nuovo reato si inizia dal giorno della notificazione del mandato o dell'ordine di cattura; ma se l'imputato e' condannato per il reato in relazione al quale era detenuto al momento della notificazione del mandato o dell'ordine di cattura, la decorrenza della custodia preventiva rispetto al nuovo reato, agli effetti dell'articolo seguente e dell'art. 137 del codice penale, si inizia dal giorno nel quale e' cessata la espiazione della pena per quel reato.
3. Se l'imputato e' detenuto per esecuzione di pena, la custodia preventiva conseguente alla comunicazione di un mandato o di un ordine di cattura per altro reato decorre dal giorno in cui e' cessata la espiazione della pena.
4. La comunicazione di un ordine di carcerazione per esecuzione di pena a persona che si trova in istato di custodia preventiva per un altro reato sospende il corso di questa per tutta la durata della pena.
5. Agli effetti dell'art. 137 del codice penale l'intera custodia preventiva sofferta dall'imputato si detrae in ogni caso dalla durata della pena, anche se questa e' stata inflitta per un reato diverso da quello al quale consegni la custodia preventiva o in un distinto procedimento, purche' il reato stesso non sia stato commesso dopo la cessazione della custodia preventiva.
Art. 272 Durata massima della custodia preventiva
1. La durata della custodia preventiva, quando si procede con l'istruzione formale, non puo' oltrepassare i termini sottoindicati:
1) nei casi nei quali il mandato di cattura e' facoltativo, sei mesi, se per il delitto per il quale si procede la legge prevede la pena della reclusione superiore nel massimo a quattro anni; tre mesi se la legge prevede una pena minore;
2) nei casi nei quali il mandato di cattura e' obbligatorio, due anni se per il delitto per il quale si procede la legge prevede la pena della reclusione non inferiore nel massimo a venti anni o la pena dell'ergastolo; un anno se la legge prevede una pena minore.
2. Quando si procede con istruzione sommaria, se la durata della custodia preventiva ha oltrepassato i quaranta giorni, senza che il pubblico ministero abbia fatto la richiesta per il decreto di citazione a giudizio o per la sentenza di proscioglimento, il pubblico ministero deve trasmettere gli atti al giudice istruttore perche' si proceda con istruzione formale.
3. Nei procedimenti di competenza del pretore, quando la durata della custodia preventiva ha oltrepassato i trenta giorni e non e' stato emesso il decreto di citazione a giudizio, l'imputato deve essere scarcerato.
4. Se la sentenza di rinvio a giudizio non e' depositata in cancelleria entro i termini stabiliti nei precedenti commi, l'imputato deve essere scarcerato.
5. L'imputato deve essere altresi' scarcerato se non e' intervenuta sentenza irrevocabile di condanna e la durata complessiva della custodia preventiva ha oltrepassato il doppio dei termini indicati nei numeri 1) e 2) del presente articolo.48
6. I termini stabiliti nel presente articolo rimangono sospesi durante il tempo in cui l'imputato e' sottoposto all'osservazione per perizia psichiatrica.
7. Con l'ordinanza di scarcerazione, tanto nella fase istruttoria che in quella del giudizio, puo' essere imposto all'imputato uno o piu' tra gli obblighi indicati nell'articolo 282.
8. Se l'imputato trasgredisce agli obblighi impostigli o risulta che si e' dato o e' per darsi alla fuga, il giudice emette mandato di cattura, a seguito del quale decorrono nuovamente i termini di durata della custodia preventiva.
9. Si osservano, per la competenza a decidere sulla scarcerazione, le disposizioni dell'articolo 279, in quanto applicabili.
10. Contro l'imputato scarcerato per decorrenza dei termini stabiliti nel presente articolo, non puo' essere emesso nuovo mandato od ordine di cattura o di arresto per lo stesso fatto.
Art. 272-bis Provvedimenti sulla scarcerazione - Impugnazioni
1. La scarcerazione puo' essere chiesta dal pubblico ministero o dall'imputato.
2. Il giudice provvede con ordinanza contro la quale possono proporre l'impugnazione il procuratore della Repubblica, il procuratore generale e l'imputato.
3. Nell'istruzione, se l'ordinanza e' emessa dal pretore, sull'appello decide il giudice istruttore; negli altri casi la sezione istruttoria.
4. Contro le ordinanze emesse in grado di appello dal giudice istruttore e contro quelle emesse dalla sezione istruttoria in primo grado o in grado di appello puo' essere proposto ricorso per cassazione.
5. Contro l'ordinanza emessa negli atti preliminari al dibattimento, indipendentemente dall'impugnazione ammessa contro la sentenza, puo' essere subito proposto ricorso per cassazione.
6. La disposizione dei capoverso precedente si applica anche nel caso di ordinanza emessa nel corso del dibattimento, se questo e' rinviato a tempo indeterminato o se e' pronunciata sentenza inoppugnabile. In questi casi il termine per l'impugnazione decorre rispettivamente dal provvedimento di rinvio e dalla pronuncia della sentenza.
7. L'impugnazione del pubblico ministero non sospende l'esecuzione dell'ordinanza di scarcerazione.
Art. 273 Mandato di cattura dopo il rinvio a giudizio
1. Dopo ordinata la scarcerazione, il mandato di cattura deve essere emesso, successivamente alla sentenza di rinvio o al decreto di citazione a giudizio, dal pretore o dal presidente del collegio che deve giudicare, secondo la rispettiva competenza, nei casi preveduti dall'articolo 254, qualora l'imputato si sia dato o sia per darsi alla fuga.549