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REGOLAMENTO (CEE) N. 1964/82 DELLA COMMISSIONE del 20 luglio 1982 che stabilisce le condizioni per la concessione di restituzioni particolari all'esportazione per talune carni bovine disossate

Testo in vigore al

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LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati del settore delle carni bovine1, modificato da ultimo dall'atto di adesione della Grecia, in particolare l'articolo 18, paragrafo 6 e l'articolo 25,

considerando che il regolamento (CEE) n. 885/68 del Consiglio2, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 427/773, ha stabilito le regole generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e i criteri di fissazione del loro importo;

considerando che, data la situazione del mercato, la situazione economica del settore delle carni bovine e le possibilità di collocamento di taluni prodotti del settore stesso, è opportuno prevedere le condizioni alle quali possono essere concesse per i prodotti in questione restituzioni particolari; che nella fattispecie tali condizioni vanno definite per alcune qualità di carni ricavate dal disossamento di quarti posteriori di bovini maschi;

considerando, che per garantire il rispetto di tali obiettivi, è opportuno prevedere un regime di controllo specifico; che la provenienza del prodotto può essere certificata dalla presentazione di un attestato conforme al modello dell'allegato del regolamento (CEE) n. 32/82 della Commissione, del 7 gennaio 1982, che stabilisce le condizioni per la concessione di restituzioni particolari all'esportazione nel settore delle carni bovine4, modificato dal regolamento (CEE) n. 752/825;

considerando che occorre prevedere di subordinare la concessione della restituzione particolare all'esportazione di tutti i pezzi ricavati dal disossamento dei quarti posteriori posti sotto controllo, esclusi alcuni sottoprodotti commercializzabili sul mercato della Comunità;

considerando che, trattandosi dei termini e delle prove di esportazione, occorre riferirsi alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2730/79 della Commissione del 29 novembre 1979, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli6, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 202/827;

considerando che è opportuno lasciare all'operatore, per il buon funzionamento del regime istituito dal presente regolamento, la possibilità di ricorrere facoltativamente alle disposizioni dell'articolo 4 o dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 565/80 del Consiglio, del 4 marzo 1980, relativo al pagamento anticipato delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli8;

considerando che l'applicazione del regime del deposito di approvvigionamento, previsto all'articolo 26 del regolamento (CEE) n. 2730/79, è incompatibile con l'obiettivo del presente regolamento; che non è quindi necessario accordare la possibilità di assoggettare i prodotti in causa al regime di cui al suddetto articolo 26;

considerando che, dato il carattere particolare di tale restituzione, occorre ribadire il divieto di sostituzione e adottare misure che consentano l'individuazione dei prodotti in oggetto;

considerando che si devono stabilire le modalità secondo cui gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi di prodotti che hanno usufruito di restituzioni particolari all'esportazione;

considerando che il comitato di gestione per le carni bovine non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente;

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 20 luglio 1982. Per la Commissione Poul DALSAGER Membro della Commissione