Sez. 3, Ordinanza n. 24285 del 31/07/2026 (Rv. 679467-01)
PROCEDIMENTO CIVILE - IN GENERE | Negoziazione assistita obbligatoria - Liquidazione giudiziale delle spese - Doverosità - Fattispecie. SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - LIQUIDAZIONE - IN GENERE - In genere.
PROCEDIMENTO CIVILE - IN GENERE
Nell'ambito delle materie per le quali il previo esperimento della procedura di negoziazione assistita costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale, al difensore spetta il compenso relativo all'attività professionale svolta per l'attivazione e la gestione della procedura, costituendo attività imposta dall'ordinamento e necessaria per consentire l'accesso alla tutela giurisdizionale, il quale va liquidato secondo i parametri della Tabella 25-bis allegata al d.m. n. 55 del 2014, come introdotta dal d.m. n. 37 del 2018. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva escluso il ristoro dei compensi maturati nella fase di negoziazione assistita obbligatoria relativa ad una domanda risarcitoria derivante dalla circolazione dei veicoli).
Decr. Minist. Grazia e Giustizia 08/03/2018 num. 37 art. 5, Decreto Legge 12/09/2014 num. 132 art. 3 com. 1 CORTE COST., Legge 10/11/2014 num. 162 CORTE COST., Decr. Minist. Grazia e Giustizia 10/03/2014 num. 55 art. 20 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)