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Sez. L, Sentenza n. 3688 del 19/06/1985 (Rv. 441273 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE DEL RAPPORTO) - LICENZIAMENTO - IN GENERE - LODO ARBITRALE RESO IN CONTROVERSIA CON DIRIGENTE DI AZIENDA INDUSTRIALE - ACCERTAMENTO DELL'INGIUSTIFICATEZZA DEL LICENZIAMENTO DEL DIPENDENTE ED EMISSIONE DEL DECRETO INGIUNTIVO DA QUEST'ULTIMO RICHIESTO PER IL PAGAMENTO DELL'INDENNITÀ SUPPLEMENTARE E DELLE ALTRE INDENNITÀ - SUCCESSIVA DECLARATORIA DI INVALIDITÀ DEL LODO IMPUGNATO - CONSEGUENTI LIMITI DEI POTERI DEL GIUDICE DELL'OPPOSIZIONE ALL'INGIUNZIONE - INSUSSISTENZA - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1985-06-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/441273-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE DEL RAPPORTO) - LICENZIAMENTO - IN GENERE - LODO ARBITRALE RESO IN CONTROVERSIA CON DIRIGENTE DI AZIENDA INDUSTRIALE - ACCERTAMENTO DELL'INGIUSTIFICATEZZA DEL LICENZIAMENTO DEL DIPENDENTE ED EMISSIONE DEL DECRETO INGIUNTIVO DA QUEST'ULTIMO RICHIESTO PER IL PAGAMENTO DELL'INDENNITÀ SUPPLEMENTARE E DELLE ALTRE INDENNITÀ - SUCCESSIVA DECLARATORIA DI INVALIDITÀ DEL LODO IMPUGNATO - CONSEGUENTI LIMITI DEI POTERI DEL GIUDICE DELL'OPPOSIZIONE ALL'INGIUNZIONE - INSUSSISTENZA - FATTISPECIE.*

Nel caso in cui, a seguito di lodo arbitrale (instaurato ai sensi degli artt. 17 e 20 del contratto collettivo nazionale di lavoro del 4 aprile 1975 per i dirigenti di aziende industriali) che abbia riconosciuto l'ingiustificatezza del licenziamento del lavoratore, questi chieda e ottenga decreto ingiuntivo per conseguire il pagamento dell'indennità supplementare dovutagli secondo la contrattazione collettiva e le altre indennità derivanti dalla cessazione del rapporto di lavoro, la successiva declaratoria, in Sede d'impugnazione del lodo, della relativa Invalidità non comporta limiti ai poteri del giudice della opposizione all'ingiunzione che deve conoscere oltre che di tutti quei diritti del lavoratore derivanti dal licenziamento, della stessa giustificatezza o meno di questo, atteso che l'opposizione a decreto ingiuntivo instaura un ordinario giudizio di cognizione diretto all'accertamento dell'esistenza di quei diritti di credito fatti valere nel ricorso per ingiunzione nonché della fondatezza della ragione della relativa pretesa. (nella specie i giudici del merito avevano ritenuto, in Sede di opposizione a decreto ingiuntivo, che la declaratoria di nullità del lodo arbitrale comportava la revoca del decreto ingiuntivo sul presupposto che esso si fondava su un titolo dichiarato nullo. La suprema Corte ha cassato tale decisione enunciando il principio che precede).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 638 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 808 CORTE COST., Contr. Coll. 04/04/1975

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)