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Sez. 1 - , Ordinanza n. 10201 del 30/03/2022 (Rv. 664535 - 01)

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) | Protezione umanitaria – Valutazione comparativa - Radicamento familiare - Rilevanza – Fattispecie.
Stato
decisa il 2022-03-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/664535-01

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO)

In tema di protezione umanitaria, la condizione di vulnerabilità derivante dalla lesione del diritto all'unità familiare, ex art. 8 CEDU. deve essere autonomamente valutata mediante l'accertamento del dedotto ed allegato intervenuto radicamento familiare in Italia, senza che sia necessaria anche l'allegazione dell'integrazione dovuta allo svolgimento di attività lavorativa.(Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione della Corte d'Appello di rigetto della domanda di protezione umanitaria di una cittadina straniera che, in Italia, aveva contratto matrimonio e aveva avuto un figlio, in ragione del mancato svolgimento di attività lavorativa da parte di entrambi i coniugi e dell'assenza di fonti di sostentamento dell'intera famiglia).

Conv. Eur. Dir. Uomo art. 8, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 5 com. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)