Sez. L - , Sentenza n. 834 del 15/01/2019 (Rv. 652394 - 01)
APPALTO (CONTRATTO DI) - AUSILIARI DELL'APPALTATORE - DIRITTI VERSO IL COMMITTENTE | Art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003 - Retribuzione - Solidarietà - Riparto interno - Onere della prova a carico del lavoratore - Esclusione.
APPALTO (CONTRATTO DI) - AUSILIARI DELL'APPALTATORE - DIRITTI VERSO IL COMMITTENTE
Il principio della responsabilità solidale tra committente, appaltatore e subappaltatore, sancita dall'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003, che garantisce il lavoratore circa il pagamento dei trattamenti retributivi dovuti in relazione all'appalto cui ha personalmente dedicato le proprie energie lavorative, esonera il lavoratore dall'onere di provare l'entità dei debiti gravanti su ciascuna società appaltatrice convenuta in giudizio quale coobbligata.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/09/2003 num. 276 art. 29 com. 2, Cod. Civ. art. 1292
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)