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Disciplina dell'imposta di registro

Testo vigente

Titolo sesto. Disposizioni varie

Art. 60 Nullita' dei patti contrari alla legge

1. I patti contrari alle disposizioni del presente decreto, compresi quelli che pongono l'imposta e le eventuali sanzioni a carico della parte inadempiente, sono nulli anche fra le parti.

Art. 61 Comunicazione di atti e notizie

1. I soggetti di cui all'art. 10 e i dirigenti dei pubblici uffici devono, se richiesti, comunicare agli uffici del registro le notizie occorrenti ai fini dell'applicazione dell'imposta. I pubblici ufficiali di cui all'art. 10, numeri 2) e 3) debbono inoltre trasmettere agli uffici stessi estratti dai loro registri e copie degli atti da loro conservati.

2. Le copie e gli estratti di cui al precedente comma, attestati conformi all'originale, debbono essere rilasciati gratuitamente entro otto giorni dalla richiesta e, in caso di urgenza, entro un termine piu' breve.

3. Le disposizioni dei precedenti commi non si applicano ai testamenti.

Art. 62 Attestazione degli estremi di registrazione degli atti

1. I pubblici ufficiali devono indicare negli atti da loro formati gli estremi della registrazione degli atti soggetti a registrazione in termine fisso enunciati negli atti stessi.

Art. 63 Divieto di allegare o enunciare atti non registrati

1. Salvo il disposto degli articoli 2669 e 2836 del codice civile, i pubblici ufficiali non possono allegare o enunciare negli atti da loro formati, non soggetti a registrazione in termine fisso, gli atti soggetti a registrazione in termine fisso e non registrati.

2. Gli impiegati dell'amministrazione statale, degli enti pubblici territoriali e dei rispettivi organi di controllo ed i pubblici ufficiali non possono ricevere in deposito ne' assumere a base dei loro provvedimenti gli atti di cui al precedente comma e quelli soggetti a registrazione in caso d'uso e non registrati.

3. Il divieto di cui al precedente comma non si applica per gli atti soggetti a registrazione in termine fisso allegati alle citazioni, ai ricorsi, o agli scritti defensionali, e comunque prodotti o esibiti davanti a giudici e arbitri, nonche' ai provvedimenti giurisdizionali ed ai lodi arbitrali. Tuttavia nei giudizi civili, amministrativi e arbitrali tali atti, o copia autentica di essi, devono essere inviati, a cura del cancelliere, del segretario, del presidente del collegio arbitrale o dello arbitro unico, al competente ufficio del registro entro trenta giorni dalla data di deposito o di pubblicazione del provvedimento o del lodo emesso in base agli atti medesimi.

Art. 64 Divieto di rilascio di atti non registrati

1. I soggetti indicati ai numeri 2) e 3) dell'art. 10 possono rilasciare originali, copie ed estratti degli atti soggetti a registrazione da loro formati o autenticati solo dopo che gli stessi siano stati registrati, indicando gli estremi della registrazione con apposita attestazione da loro sottoscritta.

2. La disposizione di cui al precedente comma non si applica:

  1. 1) agli originali, copie ed estratti di sentenze ed altri provvedimenti giurisdizionali, di lodi arbitrali o di atti formati dagli ufficiali giudiziari e dagli uscieri, che siano rilasciati per la prosecuzione del giudizio;

  2. 2) agli atti richiesti d'ufficio ai fini di un procedimento giurisdizionale, salvo il disposto del terzo comma dell'art. 63;

  3. 3) alle copie degli atti destinate alla trascrizione o iscrizione nei registri immobiliari.

3. Nella ipotesi di cui al precedente comma deve essere apposta sull'originale, sulla copia o sull'estratto rilasciato prima della registrazione un'annotazione attestante l'uso per il quale e' rilasciato.

Art. 65 Repertorio degli atti formati da pubblici ufficiali

1. I soggetti indicati ai numeri 2) e 3) dell'art. 10, i capi delle amministrazioni pubbliche ed ogni altro funzionario autorizzato alla stipulazione dei contratti devono iscrivere in un apposito repertorio tutti gli atti del loro ufficio soggetti a registrazione in termine fisso.

2. Sul repertorio gli atti devono essere annotati giorno per giorno, senza spazi in bianco ne' interlinee e per ordine di numero con l'indicazione della data e del luogo dell'atto o dell'autenticazione, delle generalita' e del domicilio o residenza delle parti, della natura e del contenuto dell'atto e del corrispettivo pattuito.

3. A margine dell'annotazione di cui al comma precedente devono essere indicati gli estremi della registrazione.

4. Negli uffici amministrativi, nei quali piu' funzionari sono incaricati della stipulazione degli atti, non si puo' tenere che un solo repertorio, salva espressa autorizzazione della competente intendenza di finanza.

5. I fogli dei repertori dei cancellieri, segretari giudiziali, ufficiali giudiziari ed uscieri devono essere numerati e vidimati dal presidente dell'organo giurisdizionale o dal pretore dal quale dipendono; quelli degli altri soggetti indicati nel primo comma dal pretore nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio.

6. Per i notai si applicano le norme della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 66 Controllo del repertorio

1. I soggetti di cui al precedente articolo devono ogni quattro mesi, nei giorni stabiliti dall'ufficio del registro competente per territorio, presentare il repertorio all'ufficio stesso, che ne rilascia ricevuta.

2. Dopo aver controllato la regolare tenuta del repertorio e la regolare registrazione degli atti in esso iscritti, nonche' la corrispondenza degli estremi di registrazione ivi annotati con le risultanze dei registri di formalita' di cui all'art. 16 e dopo aver rilevato le eventuali violazioni e tutte le notizie utili, l'ufficio appone il proprio visto sul repertorio dopo l'ultima iscrizione indicando la data di presentazione e il numero degli atti iscritti o dichiarando che non ha avuto luogo alcuna iscrizione.

3. L'ufficio non puo' trattenere il repertorio per piu' di quarantotto ore.

Titolo settimo. Sanzioni

Art. 67 Omissione o tardivita' della richiesta di registrazione e della presentazione della domanda

1. Per l'omissione della richiesta di registrazione degli atti e della presentazione delle denuncie previste dallo art. 18 si applica la pena pecuniaria da una a tre volte l'imposta.

2. La pena pecuniaria e' ridotta ad un quarto, con un minimo di duemila lire, se il ritardo non supera i trenta giorni e sempreche' non sia stata notificata l'ingiunzione.

Art. 68 Tardivita' del pagamento

1. Se l'imposta viene pagata dopo la scadenza del termine stabilito dall'art. 53 si applica una sopratassa pari al venti per cento dell'imposta stessa.

Art. 69 Insufficiente dichiarazione di valore

1. Se l'imposta deve essere commisurata al valore venale di beni o di diritti si applica, qualora il valore definitivamente accertato superi di un quarto quello dichiarato, la pena pecuniaria da meta' a due volte la imposta dovuta sulla differenza tra i due valori.

2. La pena pecuniaria e' raddoppiata se il valore definitivamente accertato e' superiore al doppio di quello dichiarato ed e' ridotta ad un sesto del massimo se l'accertamento e' divenuto definitivo perche' il contribuente non ha proposto ricorso o vi ha aderito, ai sensi dell'art. 50, prima della decisione della commissione tributaria di primo grado.

Art. 70 Occultazione di corrispettivo

1. Salva l'applicazione dell'articolo precedente, se in un atto o in una denuncia viene occultata parte del corrispettivo convenuto si applica la pena pecuniaria da quattro ad otto volte la differenza tra l'imposta dovuta e quella gia' applicata in base al corrispettivo dichiarato.

Art. 71 Omessa o irregolare tenuta o presentazione del repertorio

1. I pubblici ufficiali che non abbiano osservato le disposizioni dell'art. 65 sono puniti con la pena pecuniaria da diecimila a duecentomila lire. Qualora non regolarizzino il repertorio entro il termine stabilito dalla amministrazione finanziaria possono essere sospesi dallo esercizio delle funzioni.

2. Per l'omessa o tardiva presentazione del repertorio a norma del primo comma dell'art. 66, il pubblico ufficiale e' punito con la pena pecuniaria indicata nel comma precedente, e puo' essere sospeso dall'esercizio delle funzioni quando il ritardo superi i trenta giorni.

3. Il procuratore della Repubblica, su rapporto dello ufficio del registro, promuove dall'autorita' competente l'applicazione della sospensione prevista nei commi precedenti.

Art. 72 Altre infrazioni

1. Chi presenta per la registrazione un atto che non contiene l'indicazione della data e' punito con la pena pecuniaria da cinquantamila a cinquecentomila lire.

2. Il contribuente che dichiari di non possedere, rifiuti di esibire o sottragga comunque all'ispezione le scritture contabili che vi sono soggette ai sensi del terzo comma dell'art. 48 e' punito con la pena pecuniaria da lire duecentomila a un milione.

3. In caso di inottemperanza alle richieste fatte dagli uffici del registro, ai sensi dell'art. 61, si applica la pena pecuniaria da diecimila a duecentomila lire.

4. Ogni violazione degli obblighi e dei divieti stabiliti dal presente decreto e' punita, se non sia stato diversamente disposto, con la pena pecuniaria da diecimila a cinquantamila lire.

Art. 73 Irrogazione e pagamento delle pene pecuniarie e sopratasse

1. L'ufficio del registro procede alla irrogazione delle pene pecuniarie e delle sopratasse previste nel presente decreto mediante notifica al contribuente di avviso motivato. Se e' dovuta anche l'imposta, la sanzione puo' essere irrogata con lo stesso avviso.

2. Nella determinazione della misura della pena pecuniaria si deve tenere conto della gravita' del danno e del pericolo cagionato all'erario e della personalita' dell'autore della violazione, desunta dai suoi precedenti e dalle sue condizioni di vita individuale, familiare e sociale.

3. Le pene pecuniarie e le sopratasse devono essere pagate entro sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso, ovvero, se e' stato proposto ricorso, dalla notificazione della decisione della commissione centrale o della sentenza della corte d'appello o dell'ultima decisione non impugnata.

Titolo ottavo. Prescrizione e decadenza

Art. 74 Decadenza dell'azione della finanza

1. L'imposta sugli atti soggetti a registrazione in termine fisso e non presentati per la registrazione deve essere richiesta, a pena di decadenza, nel termine di cinque anni dal giorno in cui, a norma degli articoli 13, 14 e 15, avrebbe dovuto essere richiesta la registrazione o si e' verificato il fatto che legittima la registrazione d'ufficio. Nello stesso termine decorrente dal giorno in cui avrebbe dovuto essere presentata, deve essere richiesta la imposta dovuta in base alle denunce prescritte dallo art. 18.

2. Per gli atti presentati per la registrazione, l'imposta deve essere richiesta, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni decorrenti:

  1. 1) dalla richiesta di registrazione se si tratta di imposta principale;

  2. 2) dalla data in cui l'accertamento di maggior valore e' divenuto definitivo o e' stata presentata la denuncia di cui all'articolo 18 se si tratta di imposta complementare. Nell'ipotesi di occultazione di corrispettivo, di cui all'art. 70, il termine decorre dalla data di registrazione dell'atto;

  3. 3) dalla data di registrazione dell'atto ovvero dalla data di presentazione della denuncia di cui all'art. 18 se si tratta di imposta suppletiva.

3. La richiesta dell'ufficio, contenente la liquidazione dell'imposta, deve essere notificata al contribuente nei modi stabiliti nel terzo comma dell'art. 49.

4. La sopratassa e la pena pecuniaria devono essere irrogate, a pena di decadenza, nel termine stabilito per chiedere l'imposta cui si riferiscono e, se questa non e' dovuta, nel termine di cinque anni dal giorno in cui e' avvenuta la violazione.

5. L'intervenuta decadenza non dispensa dal pagamento dell'imposta in caso di registrazione volontaria o quando si faccia uso dell'atto ai sensi dell'art. 6.

Art. 75 Decadenza dell'azione del contribuente

1. La restituzione dell'imposta e della sopratassa deve essere richiesta dal contribuente, a pena di decadenza, entro tre anni dal giorno del pagamento ovvero, per i contratti a prezzo indeterminato quando la restituzione dipenda dall'entita' dell'imponibile, dal giorno in cui ne e' stato definitivamente stabilito il minore ammontare; in ogni altro caso dal giorno in cui sia definitivamente acquisito il diritto alla restituzione.

2. La domanda di restituzione deve essere presentata all'ufficio che ha eseguito la registrazione, il quale e' tenuto a rilasciarne ricevuta. Trascorsi novanta giorni dalla data di presentazione la domanda si considera respinta.

Art. 76 Prescrizione del diritto alla riscossione dell'imposta liquidata

1. Il diritto a riscuotere l'imposta definitivamente accertata si prescrive in dieci anni.

Titolo nono. Disposizioni finali e transitorie

Art. 77 Disposizioni transitorie

1. Il presente decreto si applica agli atti formati dopo la data della sua entrata in vigore nonche' a quelli indicati nell'art. 14 quando l'approvazione, l'omologazione e l'eseguibilita' sia intervenuta dopo la data suddetta; tuttavia la disposizione del terzo comma dell'art. 63 si applica anche agli atti formati, approvati, omologati o divenuti eseguibili in data anteriore.

2. I rapporti tributari derivanti da atti formati prima dell'entrata in vigore del presente decreto sono regolati dalle disposizioni anteriori, purche' il termine stabilito per la richiesta di registrazione non sia ancora scaduto a tale data.

3. La disposizione del comma precedente si applica anche agli atti sottoposti a condizione sospensiva, registrati prima della data di entrata in vigore del presente decreto, anche se la condizione si verifica o l'atto produce i suoi effetti dopo la data stessa.

4. Gli atti relativi alle operazioni indicate nell'art. 38, effettuate, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il 31 dicembre 1972, sono regolati dalle disposizioni del presente decreto, ancorche' formati anteriormente alla data di entrata in vigore di esso, qualora siano presentati per la registrazione dopo la data stessa.

5. Per i contratti a prezzo indeterminato, compresi gli appalti di ogni specie, di cui all'art. 33, registrati anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto, l'ammontare dei corrispettivi assoggettati all'imposta sul valore aggiunto non concorre a formare l'imponibile definitivo agli effetti dell'imposta di registro.

6. Per i contratti di locazione di immobili urbani a tempo determinato di durata pluriennale di cui all'art. 2 della legge 29 dicembre 1962 n. 1744, registrati anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto, l'imposta si applica, con l'aliquota indicata nella prima parte della tariffa, sull'ammontare dei corrispettivi dovuti per le annualita' decorrenti dal 1° gennaio 1973. L'imposta dev'essere assolta entro venti giorni dalla scadenza dell'annata locatizia in corso all'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 78 Disposizioni transitorie in materia di agevolazioni

1. Fermo restando il disposto degli articoli 5 e 38 le esenzioni e le agevolazioni in materia di imposta di registro, nonche' i regimi tributari sostitutivi di tale tributo o anche di esso, previsti da leggi vigenti alla data del 31 dicembre 1972, si applicano fino al termine che sara' stabilito con le disposizioni da emanare ai sensi del n. 6) dell'art. 9 e del sesto comma dell'art. 15 della legge 9 ottobre 1971, n. 825 e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1974.

Art. 79 Restituzione di imposte a societa' ed enti della Comunita' economica europea

1. Le societa', gli enti e gli altri soggetti di cui alla lettera a) dell'art. 4, aventi la sede amministrativa o la sede legale nel territorio di uno Stato membro della Comunita' economica europea, hanno diritto alla restituzione delle somme o delle maggiori somme pagate a titolo di imposta di registro per le operazioni di istituzione o trasferimento in Italia di proprie sedi o di aumento dei capitali a queste destinati, compiute nell'anno 1972, che secondo le disposizioni del presente decreto non sarebbero state soggette a tributo o sarebbero state tassate in misura inferiore.

2. Per conseguire la restituzione deve esserne fatta domanda al competente ufficio del registro entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 80 Norme abrogate

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate, salvo quanto disposto dagli articoli 77 e 78, le disposizioni del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269, e successive modificazioni nonche' quelle di cui alla legge 29 dicembre 1962, n. 1744, e cessa di avere applicazione l'addizionale all'imposta di registro istituita con il decreto-legge 30 novembre 1937, n. 2145, convertito nella legge 25 aprile 1938, n. 614, e successive modificazioni.

2. Restano ferme le esenzioni e le agevolazioni vigenti alla data del 31 dicembre 1972 a favore delle societa' di mutuo soccorso, delle cooperative e loro consorzi e per i trasferimenti di terreni destinati alla formazione di imprese agricole diretto-coltivatrici e all'arrotondamento dei fondi da esse posseduti.