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Sez. 3, Sentenza n. 20301 del 20/11/2012 (Rv. 624247 - 01)

APPALTO (CONTRATTO DI) - TIPI DI APPALTO - DI COSTRUZIONE - IN GENERE | Appalto per opera priva di concessione edilizia - Nullità - Fondamento - Conseguenze - Ignoranza delle parti circa la mancanza di concessione - Rilevanza - Esclusione - Giudizio di risoluzione contrattuale promosso dall'appaltatore - Accertamento di responsabilità dell'appaltante per la mancanza di concessione - Irrilevanza.
Stato
decisa il 2012-11-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/624247-01

APPALTO (CONTRATTO DI) - TIPI DI APPALTO - DI COSTRUZIONE - IN GENERE

Il contratto di appalto avente ad oggetto la costruzione di un'opera senza la prescritta concessione edilizia è nullo per illiceità dell'oggetto e la nullità impedisce al contratto di produrre i suoi effetti sin dall'origine, senza che rilevi l'eventuale ignoranza delle parti circa il mancato rilascio della concessione, ignoranza comunque inescusabile, attesa la grave colpa di ciascun contraente, che avrebbe potuto verificare, con l'ordinaria diligenza, la reale situazione del bene dal punto di vista amministrativo. Pertanto nel giudizio instaurato dall'appaltatore contro l'appaltante per la risoluzione del contratto, rimasto ineseguito, e il risarcimento del danno conseguente, è irrilevante l'accertamento dell'eventuale responsabilità dell'appaltante in ordine al mancato rilascio della concessione edilizia dell'opera appaltata (nella specie, capannone industriale).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1346, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1655

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)