Sez. 3, Sentenza n. 8856 del 10/10/1996 (Rv. 500038 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - IN GENERE | Indicazione nel ricorso del deposito di copia della sentenza impugnata - Necessità - Esclusione.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - IN GENERE
Non costituisce motivo di improcedibilità del ricorso per cassazione la mancata indicazione nello stesso della produzione della copia autentica della sentenza impugnata - che, a norma dell'art. 369 cod. proc. civ., deve essere depositata congiuntamente al ricorso -, un simile adempimento non essendo previsto né dall'art. 366, né dall'art. 369.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 366, Cod. Proc. Civ. art. 369 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)