Sez. 3, Sentenza n. 35700 del 18/06/2004 Ud. (dep. 31/08/2004) Rv. 229391 - 01
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE | Gestione dei rifiuti - Amministrazione comunale - Gestione di discarica successivamente alla scadenza della validità dell'ordinanza ex art. 13 D.Lgs. n. 22 del 1997 - Attribuzione di compiti a dirigente dell'area tecnica - Sindaco - Profili di responsabilità - Individuazione.
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE
In tema di gestione dei rifiuti, la prosecuzione dell'attività di gestione di discarica in difetto di autorizzazione successivamente alla scadenza della validità dell'ordinanza emessa dal sindaco ex art. 13 del D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22, configura in capo a questi il reato di cui all'art. 51 del citato decreto n. 22 anche in presenza della attribuzione di compiti in materia al dirigente dell'ufficio tecnico comunale, attesa la distinzione tra compiti di gestione politica ed amministrativa nella organizzazione dell'ente e stante la riferibilità all'organo politico dei compiti di organizzazione generale e di predisposizione dei mezzi occorrenti al corretto funzionamento dei singoli settori di attività dell'ente.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 51, Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 13 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)