Sez. 1, Sentenza n. 6336 del 06/05/1982 Ud. (dep. 24/06/1982) Rv. 154376 - 01
NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - ALL'IMPUTATO - DOMICILIO ELETTO - REVOCA - NECESSITÀ DI ATTO FORMALE - SUCCESSIVA ELEZIONE DI DOMICILIO - REVOCA TACITA DELLA PRECEDENTE - ESCLUSIONE - EFFETTI AI FINI DELLA VALIDITÀ ED EFFICACIA DELLA NOTIFICA.*
NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - ALL'IMPUTATO - DOMICILIO ELETTO - REVOCA - NECESSITÀ DI ATTO FORMALE - SUCCESSIVA ELEZIONE DI DOMICILIO - REVOCA TACITA DELLA PRECEDENTE - ESCLUSIONE - EFFETTI AI FINI DELLA VALIDITÀ ED EFFICACIA DELLA NOTIFICA.*
L'elezione di domicilio, effettuata ai sensi dell'art. 171 cod. proc. pen., perdura fino a quando non venga espressamente revocata nella Forma prescritta. Ne consegue che essa non viene meno per il solo fatto di una successiva elezione di domicilio, in quanto quest'ultima non implica, di per sè, la revoca di quella precedente, ben potendo aversi una plurima elezione, che, non essendo vietata dalla legge, deve ritenersi valida. In tal caso, è sufficiente, però, che la notifica, ai fini della sua validità ed efficacia, avvenga presso uno solo dei domiciliatari. (V mass n 088818 sulla prima parte; (V mass n 141212).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 171 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)