diritto.io

Adeguamento del trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali

Testo in vigore al

Art. 5

1. L'articolo 3 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, e' sostituito dal seguente:
"Art. 3. - Per le missioni di durata inferiore alle 24 ore l'indennita' di trasferta spetta in ragione di un ventiquattresimo della diaria intera per ogni ora di missione. Sulle misure orarie risultanti va operato l'arrotondamento per eccesso a lira intera.
Ai fini dell'applicazione del precedente comma, le frazioni di ora inferiori a 30 minuti sono trascurate. Le altre sono arrotondate ad ora intera.
L'indennita' di trasferta non e' dovuta per le missioni compiute:
a) nelle ore diurne, quando siano inferiori alle quattro ore.
Agli effetti del computo si sommano i periodi di effettiva durata interessanti la stessa giornata;
b) nella localita' di abituale dimora, anche se distante piu' di 10 chilometri dalla ordinaria sede di servizio;
c) nell'ambito della circoscrizione o zona quando la missione sia svolta come normale servizio d'istituto dal personale di vigilanza o di custodia, quali, in particolare, ufficiali e guardiani idraulici, ufficiali e guardiani di bonifica, cantonieri stradali;
d) nelle localita' distanti meno di 10 chilometri dal confine del comune in cui ha sede l'ufficio".

Art. 6

1. Sono abrogati i commi secondo e quinto dell'articolo 1, il secondo comma dell'articolo 5, l'articolo 7, nonche' la seconda parte del primo comma e l'ultimo comma dell'articolo 9 della legge 18 dicembre 1973, n. 836.

Art. 7

1. All'articolo 12 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, il terzo comma e' sostituito dal seguente:
"Ai dipendenti con qualifica non inferiore a quella di dirigente superiore o equiparata spetta altresi' il rimborso della eventuale spesa sostenuta per l'uso di un compartimento singolo in carrozza con letti. Per i primi dirigenti e' consentito il rimborso dell'eventuale spesa sostenuta per l'uso di un posto letto. Per il personale delle qualifiche inferiori e' consentito il rimborso della eventuale spesa sostenuta per l'uso di una cuccetta di prima classe".

Art. 8

1. La misura dell'indennita' chilometrica di cui al primo comma dell'articolo 15 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, e' ragguagliata ad un quinto del prezzo di un litro di benzina super vigente nel tempo.

2. Sulle misure risultanti va operato l'arrotondamento per eccesso a lira intera.

3. Il dipendente statale trasferito di autorita', per il trasporto di mobili e masserizie puo' servirsi, nei limiti di peso consentiti e previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza, di mezzi diversi dalla ferrovia.1

4. In tal caso le spese saranno rimborsate con una indennita' chilometrica di L. 60 a quintale o frazione di quintale superiore a 50 chilogrammi, fino ad un massimo di 40 quintali per i mobili e le masserizie e di un quintale a persona per il bagaglio. Il rimborso non potra' comunque superare la spesa effettivamente sostenuta e documentata.

5. Al dipendente e' rimborsata inoltre l'eventuale spesa sostenuta per pedaggio autostradale.1

6. L'indennita' dovuta per i percorsi o frazioni di percorso non serviti da ferrovia o altri servizi di linea e quella per i percorsi effettuati a piedi in zone prive di strade, a norma degli articoli 12, settimo comma, e 19, terzo comma, della legge 18 dicembre 1973, n. 836, sono elevate, rispettivamente, a L. 100 ed a L. 150 a chilometro.1

7. L'indennita' prevista dall'articolo 19, comma quarto, della stessa legge e' elevata a L. 150 a chilometro.

8. Le indennita' di cui ai commi terzo, quinto e sesto del presente articolo sono rideterminate annualmente ai sensi del precedente articolo 1, nei limiti dell'aumento percentuale apportato all'indennita' di trasferta.

Art. 9

1. Quando particolari esigenze di servizio lo impongano qualora risulti economicamente piu' conveniente, l'uso del proprio mezzo di trasporto puo' essere autorizzato, con provvedimento motivato, anche oltre i limiti della circoscrizione provinciale.

Art. 10

1. Il massimale previsto, dal secondo comma dell'articolo 13 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, ai fini dell'assicurazione sulla vita per l'uso di mezzi di trasporto aerei e' ragguagliato allo stipendio annuo lordo e indennita' di funzione, o assegno perequativo pensionabile o altro analogo assegno annuo pensionabile, moltiplicati per il coefficiente 10.

2. In conformita' si intendono ragguagliati i massimali previsti, per il personale ferroviario e postelegrafonico, dalle rispettive norme sul trattamento di missione.

Art. 11

1. Le misure dei rimborsi per spese di imballaggio, presa e resa domicilio, nei casi di trasferimento, di cui al primo comma dell'articolo 20 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, vengono unificate e elevate a L. 6.000 a quintale.

2. Nei casi onerosi per il personale, ove l'amministrazione valuti l'opportunita' di intervenire con idonei mezzi propri per il movimento dei mobili e delle masserizie, il rimborso di cui al precedente comma non e' dovuto.

4. L'ultimo comma dell'articolo 20 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, e' sostituito dai seguenti:
"Nel caso di trasferimento con autovetture di proprieta' compete una indennita' chilometrica pari a quella prevista dal primo comma dell'articolo 15 della presente legge.
Per il trasferimento della famiglia con la stessa autovettura, ove non ricorra l'applicazione del terzo comma del precedente articolo 19, in aggiunta all'indennita' prevista per il capo famiglia, compete, per ciascuno dei familiari, quella di cui al terzo comma dell'articolo 14".

Art. 12

1. L'indennita' di prima sistemazione di cui al primo comma dell'articolo 21 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, e' fissata nella misura di:

2. L. 200.000 per il personale con qualifica di dirigente generale e qualifiche corrispondenti o superiori;

3. L. 170.000 per tutto il rimanente personale.

4. Le suddette misure sono aumentate di un importo pari a tre mensilita' dell'indennita' integrativa speciale in godimento.

5. Anche per il personale ferroviario e postelegrafonico l'indennita' di prima sistemazione viene aumentata dell'importo di cui al comma precedente.

Art. 13

1. Le misure di cui all'articolo 1 della presente legge non si applicano nei casi in cui, in base a norme di legge, e' consentita la corresponsione del trattamento di missione in deroga ai limiti minimi di distanza e di durata stabiliti dalla legge 18 dicembre 1973, n. 836.

Art. 16

1. L'indennita' prevista dall'articolo 24 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, a titolo di rimborso spese imballaggio, presa e resa a domicilio di mobili e masserizie nell'ambito di uno stesso comune e' elevata a L. 1.600 per ogni quintale.

Art. 19

1. Per gli anni finanziari 1977 e 1978 la spesa annua, per missioni e trasferimenti da effettuare all'interno del territorio nazionale, non puo' superare quella prevista nei rispettivi stati di previsione della spesa.

Art. 20

1. La potesta' legislativa delle regioni a statuto ordinario nella materia regolata dalla presente legge e' esercitata nei limiti dei principi stabiliti nella legge stessa.

2. Il trattamento economico di missione e di trasferimento per i dipendenti delle regioni, delle province e dei comuni non dovra' comunque superare gli importi applicabili nei singoli casi, fissati dalla presente legge.

Art. 21

1. Sono abrogate le norme in contrasto o incompatibili con la presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 26 luglio 1978
PERTINI
ANDREOTTI - PANDOLFI
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO