Sez. 3, Sentenza n. 12823 del 20/10/1980 Ud. (dep. 03/12/1980) Rv. 146952 - 01
PENA - DETERMINAZIONE - SOSPENSIONE CONDIZIONALE - CONTUMACIA DELL'IMPUTATO E RIFIUTO DELLA CONCILIAZIONE AMMINISTRATIVA DEL REATO - VALUTAZIONI SFAVOREVOLI AGLI EFFETTI DELLA DETERMINAZIONE DELLA PENA E DELLA CONCESSIONE DELLA SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - ESCLUSIONE.*
PENA - DETERMINAZIONE - SOSPENSIONE CONDIZIONALE - CONTUMACIA DELL'IMPUTATO E RIFIUTO DELLA CONCILIAZIONE AMMINISTRATIVA DEL REATO - VALUTAZIONI SFAVOREVOLI AGLI EFFETTI DELLA DETERMINAZIONE DELLA PENA E DELLA CONCESSIONE DELLA SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - ESCLUSIONE.*
Il rifiuto della conciliazione amministrativa del reato e la mancata comparizione personale nel processo rappresentano l'Esercizio di un diritto dell'imputato e pertanto da tale comportamento legittimo non possono desumersi valutazioni per lui sfavorevoli agli effetti della Determinazione della pena e della concessione del beneficio della sospensione della stessa.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 133 CORTE COST., Cod. Pen. art. 164 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)