Sez. 2, Sentenza n. 6723 del 17/02/1986 Ud. (dep. 01/07/1986) Rv. 173276 - 01
REATO - CIRCOSTANZE - CONCORSO DI CIRCOSTANZE - DI AGGRAVANTI E ATTENUANTI: GIUDIZIO DI COMPARAZIONE - DISCREZIONALITÀ - MOTIVAZIONE - MENZIONE DEI SOLI ELEMENTI RITENUTI PREVALENTI - SUFFICIENZA.*
REATO - CIRCOSTANZE - CONCORSO DI CIRCOSTANZE - DI AGGRAVANTI E ATTENUANTI: GIUDIZIO DI COMPARAZIONE - DISCREZIONALITÀ - MOTIVAZIONE - MENZIONE DEI SOLI ELEMENTI RITENUTI PREVALENTI - SUFFICIENZA.*
Ai fini del giudizio di comparazione di aggravanti e di attenuanti, il giudice non è tenuto ad esaminare tutti gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., essendo sufficiente la indicazione di quelli da lui valutati, nella sua discrezionalità, agli effetti della Determinazione, mediante il giudizio di comparazione, della entità dell'intero fatto circostanziato. (Conf mass n 159516; (Conf mass n 155913; (Conf mass n 153160).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 69 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)