Sez. 5, Sentenza n. 1424 del 10/05/1984 Cc. (dep. 17/05/1984) Rv. 164224 - 01
LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - LIBERTÀ PROVVISORIA - IMPUGNAZIONI - PROCEDURA DI RIESAME - DIVERSITÀ - IMPUGNAZIONE DEL P.M. - DICHIARAZIONE - NOTIFICAZIONE ALLO IMPUTATO - OBBLIGATORIETÀ.*
LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - LIBERTÀ PROVVISORIA - IMPUGNAZIONI - PROCEDURA DI RIESAME - DIVERSITÀ - IMPUGNAZIONE DEL P.M. - DICHIARAZIONE - NOTIFICAZIONE ALLO IMPUTATO - OBBLIGATORIETÀ.*
Pur dopo l'entrata in vigore della legge 12 agosto 1982 n. 532, l'appello istruttorio avverso le ordinanze sulla libertà provvisoria continua a mantenere (con esclusione dei criteri di individuazione del giudice competente) una struttura ed una procedura diversa dal nuovo istituto del riesame. La dichiarazione di impugnazione del pubblico ministero deve pertanto essere notificata all'imputato, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla sua proposizione. (V mass n 158696).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 199 bis CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 263 ter CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 281 CORTE COST., Legge 12/08/1982 num. 532 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)