Sez. 2, Ordinanza n. 22390 del 05/09/2008 (Rv. 604426 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - INDICAZIONE DEI MOTIVI E DELLE NORME DI DIRITTO | Quesito di diritto ai sensi dell'art. 366 - Bis cod. proc. civ. - Formulazione nel corpo del ricorso - Necessità - Integrazione o correzione successiva in sede di memorie - Esclusione.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - INDICAZIONE DEI MOTIVI E DELLE NORME DI DIRITTO
A norma dell'art. 366-bis cod. proc. civ. il ricorso per cassazione deve concludersi, a pena di inammissibilità, con l'indicazione esplicita di un quesito di diritto; né è ipotizzabile, al riguardo, una correzione o integrazione tardiva del ricorso, effettuata ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., la quale sarebbe priva di effetti sananti poiché la causa di inammissibilità opera "ab origine" confermandosi con il primo ricorso il potere d'impugnazione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 366 bis, Cod. Proc. Civ. art. 380 bis, Decreto Legisl. 02/02/2006 num. 40 art. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)