Sez. 5 - , Ordinanza n. 18693 del 13/07/2018 (Rv. 649713 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DICHIARAZIONE ANNUALE - IN GENERE | Dichiarazione trasmessa in via telematica - Mancata accettazione per "errori bloccanti" - Onere della prova a carico del contribuente - Fondamento.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DICHIARAZIONE ANNUALE - IN GENERE
In tema di dichiarazione dei redditi inviata per via telematica, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del d.P.R. n. 322 del 1988 (nel testo applicabile "ratione temporis"), la regola per la quale la stessa si considera presentata nel giorno nel quale è trasmessa e consegnata in quello della comunicazione di ricevimento da parte dell'Amministrazione finanziaria trova applicazione anche ove si siano verificati "errori bloccanti" nella trasmissione telematica, in quanto i medesimi sono segnalati nel sistema telematico consultabile dal contribuente, il quale, pertanto, è in condizione di avvedersi dell'avvenuto "scarto" della propria dichiarazione e di porvi tempestivo rimedio.
Riferimenti normativi: DPR 22/07/1998 num. 322 art. 3, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 41 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)