Sez. 3, Sentenza n. 31423 del 02/12/2025 (Rv. 677208-02)
ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - IN GENERE | Danni cagionati nello svolgimento dell'attività delegata ex art. 591-bis c.p.c. - Responsabilità ex l. n. 117 del 1988 - Configurabilità - Condizioni - Responsabilità ex art. 2043 c.c. del professionista delegato - Presupposti soggettivi - Colpa lieve da imperizia - Esclusione.
ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - IN GENERE
In relazione ai danni cagionati nello svolgimento dell'attività del professionista delegato ex art. 591-bis c.p.c. (che è un ausiliario del giudice e non può essere ricondotto agli "estranei che partecipano all'esercizio della funzione giudiziaria", di cui all'art. 1, comma 1, della l. n. 117 del 1988), la responsabilità di cui alla l. n. 117 del 1988 è configurabile nel solo caso in cui la suddetta attività sia sfociata in un provvedimento del giudice dell'esecuzione, sempre che ne ricorrano i presupposti e siano stati inutilmente esperiti i rimedi impugnatori previsti dalla legge, ferma restando la - eventualmente concorrente - responsabilità ex art. 2043 c.c. del delegato che versi in dolo o colpa, con esclusione di quella lieve consistita in imperizia, nel caso in cui l'attività che ha causato il danno abbia richiesto la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà.
Cod. Proc. Civ. art. 591 bis, Legge 13/04/1988 num. 117 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2236, Cod. Civ. art. 1176, Cod. Proc. Civ. art. 64 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)