Sez. U, Sentenza n. 197 del 10/01/1992 (Rv. 475256 - 01)
Previdenza (assicurazioni sociali) - Contributi assicurativi - Soggetti obbligati - In genere | Regime anteriore alla legge n. 88 del 1989 - Imprese obbligate all' iscrizione dei propri dirigenti all'I.N.P.D.A.I. - Individuazione - Criteri - Imprese di consulenza ed organizzazioni industriali nonché di formazione e selezione del personale - Carattere industriale - Conseguenze.
Previdenza (assicurazioni sociali) - Contributi assicurativi - Soggetti obbligati - In genere
Nel regime anteriore all'art. 49 della legge 9 marzo 1989 n. 88 (che non è applicabile retroattivamente) e con riguardo all'art. 3 della legge 27 dicembre 1953 n. 967 (modificato dall'art. 4 della legge n. 44 del 1973), che prevede l'obbligatorietà dell'iscrizione all' I.N.P.D.A.I. di tutti i dirigenti di aziende industriali, intendendo per tali (in alternativa ai datori di lavoro che, quali esercenti attività industriali, sono assegnati o aggregati alla cassa unica degli assegni familiari gestita dall'I.N.P.S.) le imprese svolgenti le attività di cui ai nn. 1 e 3 dell'art. 2195 cod. civ. o un'attività ausiliaria delle predette, occorre far riferimento - al fine di stabilire se un'impresa abbia o no carattere industriale - ai criteri generali desumibili dall'art. 2195 citato, che, senza perseguire alcun intento definitorio, esaurisce nei nn. 1 e 2 del primo comma l' ambito della nozione d'imprenditore mediate la previsione delle imprese "industriali" (dirette alla produzione di beni e servizi) e imprese "commerciali" in senso stretto (intermediarie nella circolazione dei beni) configurandosi le successive previsioni dei nn. 3, 4 e 5 come mere specificazioni delle due dette categorie generali. Pertanto - costituendo attività industriale, ai sensi del citato art. 2195 n. 1, anche l'attività che (nella sussistenza dei requisiti della professionalità, economicità ed organizzazione) consista nella produzione di un servizio avente ad oggetto una nuova utilità economica ottenuta mediante l'elaborazione di dati non materiali - la società esercente attività imprenditoriale di consulenza ed organizzazione aziendale nonché di formazione e selezione del personale in favore di altre imprese deve considerarsi impresa industriale produttrice di servizi e perciò obbligata ad iscrivere all'I.N.P.D.A.I., ai fini previdenziali, il proprio personale dirigente.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2195 CORTE COST., Legge 27/12/1953 num. 967 art. 3 CORTE COST., Legge 15/03/1973 num. 44 art. 4 CORTE COST., Legge 09/03/1989 num. 88 art. 49 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)