Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia di comunicazioni e trasporti
Testo in vigore al
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto lo Statuto della Regione siciliana, approvato con decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito nella legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per i trasporti, di concerto con i Ministri per le poste e le telecomunicazioni, per la marina mercantile, per la difesa e per il tesoro;
Decreta:
Art. 1
1. La regione siciliana esercita, nell'ambito del proprio territorio, tutte le attribuzioni degli organi centrali e periferici dello Stato nelle materie concernenti le comunicazioni ed i trasporti regionali di qualsiasi genere, ai sensi dell'art. 20 ed in relazione all'art. 17, lettera a), dello statuto.
Art. 2
1. Per l'esercizio delle attribuzioni spettanti alla regione in forza dell'articolo precedente passano alle dipendenze della regione ed entrano a far parte integrante della sua organizzazione amministrativa i seguenti uffici periferici del Ministero dei trasporti in Sicilia:
1) la direzione compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, compresa la sezione di Catania e con esclusione dei centri prova veicoli a motore e dispositivi di cui al decreto ministeriale 10 aprile 1968, n. 428;
2) gli uffici provinciali che operano alle dipendenze e nell'ambito di detta direzione.
2. Per l'esercizio delle attribuzioni degli uffici suelencati non trasferite alla regione siciliana a norma del presente decreto lo Stato continua ad avvalersi degli uffici medesimi.
3. Il trasferimento alla regione dei predetti uffici comporta la successione allo Stato nei diritti ed obblighi inerenti agli immobili sede degli uffici stessi e del relativo arredamento.
4. L'amministrazione regionale ha facolta' di avvalersi degli uffici e degli organi consultivi operanti nel settore e non trasferiti alla regione; uguale facolta' ha l'amministrazione dello Stato nei confronti degli uffici e degli organi della regione.
5. La regione, nell'esercizio delle funzioni alla stessa spettanti a norma del presente decreto, si avvale del personale dello Stato in servizio presso gli uffici trasferiti con il precedente primo comma in posizione di comando, sino alla emanazione delle norme integrative del presente decreto relative al passaggio del personale suddetto dallo Stato alla regione.
6. Nelle ipotesi che dette norme non siano state ancora emanate, il personale stesso, salvo che non abbia chiesto di rimanere nei ruoli statali, e' trasferito alla regione all'atto dell'entrata in vigore delle norme che regoleranno i rapporti finanziari definitivi tra lo Stato e la regione, ai sensi dell'art. 12 della legge 9 ottobre 1971, n. 825. Al personale trasferito alla regione a norma del presente comma e' fatta salva la posizione giuridica ed economica acquisita all'atto del passaggio.
Art. 3
1. Sono esercitate dall'amministrazione regionale le attribuzioni degli organi centrali e periferici dello Stato, ivi comprese la vigilanza e la tutela, in ordine agli enti, agli istituti, compresi quelli consorziali, ed alle organizzazioni operanti nelle materie di cui all'art. 1 del presente decreto, nonche' in ordine ai concessionari di pubblici servizi di trasporto, esistenti nel territorio della regione.
Art. 4
1. Sono da considerare regionali i pubblici servizi di comunicazioni e trasporti, ad eccezione di quelli esercitati dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, che si svolgono esclusivamente nell'ambito della regione.
2. Rientrano, tra l'altro, tra i servizi regionali ai sensi del comma precedente:
a) le linee automobilistiche di servizio pubblico sia di persone che di merci, sostitutive di linee tranviarie e ferroviarie in concessione e di linee delle ferrovie dello Stato definitivamente soppresse, a norma del regio decreto-legge 21 dicembre 1931, n. 1575;
b) le linee ferroviarie in concessione;
c) i servizi pubblici tranviari, ivi comprese le linee metropolitane urbane ed extraurbane, i servizi filoviari, le funicolari terrestri ed ogni altro mezzo di trasporto terrestre a funi senza rotaie;
d) le attribuzioni concernenti l'applicazione del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e successive aggiunte e modificazioni, limitatamente agli autoservizi pubblici di trasporto di persone e di merci e le autorizzazioni al trasporto di cose per conto terzi e al servizio di noleggio da rimessa. Tali attribuzioni sono esercitate dal competente organo regionale in conformita' ai criteri adottati in materia dal Ministero dei trasporti;
e) ogni altra attribuzione in materia di comunicazioni e trasporti di interesse regionale.
Art. 5
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 6 AGOSTO 1981, N. 485
Art. 6
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 6 AGOSTO 1981, N. 485
Art. 7
1. Le norme contenute nel presente decreto non si riferiscono ai servizi postali e di telecomunicazioni.
2. Per il trasporto degli effetti postali nel territorio della Regione, si applicano, in ogni caso, le condizioni, gli obblighi e le relative sanzioni, imposti ai concessionari di pubblici servizi di trasporto dalle norme dello Stato, per il trasporto degli effetti predetti.
3. Qualora il trasporto debba essere eseguito con mezzi adibiti ai servizi pubblici di competenza della regione, i relativi provvedimenti sono adottati d'intesa con il competente organo regionale.
Art. 8
1. Per l'istituzione e la regolamentazione dei servizi nazionali di comunicazione e trasporti terrestri, marittimi ed aerei che si svolgono nell'ambito della Regione, o che direttamente la interessino, dovra' essere preliminarmente sentito il parere dell'Amministrazione regionale, da emettersi non oltre trenta giorni dalla richiesta.
Art. 9
1. Alle riunioni che avranno luogo presso la Direzione generale delle ferrovie dello Stato per la determinazione delle tariffe nazionali per viaggiatori e merci che possono interessare la Regione siciliana, partecipera' un rappresentante della Regione medesima.
Art. 10
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 6 AGOSTO 1981, N. 485
Art. 11
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 6 AGOSTO 1981, N. 485.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 17 dicembre 1953
EINAUDI
PELLA - MATTARELLA - TAMBRONI - GAVA - TAVIANI - PANETTI
Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 8 marzo 1954
Atti del Governo, registro n. 82, foglio n. 7. - PALLA