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Sez. 2 - , Sentenza n. 5741 del 10/12/2019 Ud. (dep. 13/02/2020) Rv. 278568 - 01

PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - IN GENERE | Conservazione dei dati contenuti in tabulati telefonici - Disciplina ex art. 132, d.lgs. n. 196 del 2003 - Contrasto con la normativa dell'Unione Europea - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2019-12-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/278568-01

PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - IN GENERE

In tema di acquisizione di dati contenuti in tabulati telefonici, la disciplina italiana di conservazione dei dati di traffico - c.d. "data retention" – di cui all'art. 132, d.lgs 30 giugno 2003, n. 196, è compatibile con le direttive n. 2002/58/CE e 2006/24/CE in tema di tutela della "privacy", come interpretate interpretate dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea (CGUE 8 aprile 2014, Digital Rights, C-293/12 e C-594/12; CGUE 21 dicembre 2016, Tele 2, C-203/15 e C-698/15), poiché la deroga stabilita dalla norma alla riservatezza delle comunicazioni è prevista per un periodo di tempo limitato, ha come esclusivo obiettivo l'accertamento e la repressione dei reati ed è subordinata alla emissione di un provvedimento da parte di un'autorità giurisdizionale. (Fattispecie in tema di delitto di associazione a delinquere finalizzato alla commissione di delitti contro il patrimonio in cui è stato ritenuto legittimo l'accesso ai dati del traffico telefonico a seguito di decreto del pubblico ministero, con acquisizione effettuata entro il biennio dalla data della comunicazione al fornitore).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 191 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 132 PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)