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Sez. 3, Sentenza n. 38689 del 09/07/2004 Ud. (dep. 01/10/2004) Rv. 229629 - 01

SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE | Reato di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti - Motori e parti di veicoli - Verifica della effettiva percolazione - Necessità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2004-07-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/229629-01

SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE

In tema di gestione dei rifiuti, ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 14 del D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22, abbandono e deposito incontrollato di rifiuti sul suolo, non è necessario l'accertamento dell'attualità della percolazione di sostanze liquide costituenti rifiuto, essendo sufficiente che questa costituisca, in una valutazione che tenga conto del dato logico e dell'esperienza comune, una conseguenza inevitabile o altamente probabile, atteso che la disposizione di cui al citato art. 14 costituisce una norma di chiusura che persegue la finalità di impedire che per effetto della raccolta e dell'accumulo sul suolo di rifiuti possa derivare una danno all'ambiente. (Fattispecie relativa al deposito di motori ed altre parti di veicoli in difetto di autorizzazione).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 14, Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 50, Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 51

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)