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Sez. 3, Sentenza n. 3122 del 22/09/1969 (Rv. 343079 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - NUOVE - PROVA TESTIMONIALE ESPLETATA NEGATIVAMENTE IN PRIMO GRADO - TARDIVA PRECISAZIONE DI MODALITA - NOVITA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1969-09-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/343079-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - NUOVE - PROVA TESTIMONIALE ESPLETATA NEGATIVAMENTE IN PRIMO GRADO - TARDIVA PRECISAZIONE DI MODALITA - NOVITA - ESCLUSIONE.*

Perche ricorra il requisito della 'novità della prova, non e sufficiente la precisazione tardiva di singole modalita, dopo che i testi siano stati negativamente escussi nella prova gia compiutamente espletata sulla medesima situazione giuridica. (V 2747, 68, massima n 334908).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)