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Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio

Testo in vigore al

Art. 94 Domande di protezione

1. Le domande di protezione di nomi in quanto denominazioni d'origine o indicazioni geografiche comprendono:

  1. a) il nome di cui è chiesta la protezione;

  2. b) il nome e l'indirizzo del richiedente;

  3. c) un disciplinare di produzione ai sensi del paragrafo 2 e

  4. d) un documento unico riepilogativo del disciplinare di produzione di cui al paragrafo 2.

2.

Il disciplinare di produzione permette agli interessati di verificare le condizioni di produzione relative alla denominazione di origine o all'indicazione geografica.

Il disciplinare di produzione contiene almeno:

  1. a) il nome di cui è chiesta la protezione;

  2. b) una descrizione del vino o dei vini:

    1. i) per quanto riguarda una denominazione di origine, la descrizione delle principali caratteristiche analitiche e organolettiche;

    2. ii) per quanto riguarda una indicazione geografica, la descrizione delle principali caratteristiche analitiche e la valutazione o indicazione delle caratteristiche organolettiche;

  3. c) se del caso, le pratiche enologiche specifiche utilizzate nell'elaborazione del vino o dei vini nonché le relative restrizioni applicabili a detta elaborazione;

  4. d) la delimitazione della zona geografica interessata;

  5. e) le rese massime per ettaro;

  6. f) un'indicazione della o delle varietà di uve da cui il vino o i vini sono ottenuti;

  7. g) gli elementi che evidenziano il legame di cui all'articolo 93, paragrafo 1, lettera a), punto i), oppure, secondo i casi, alla lettera b), punto i):

    1. i) per quanto riguarda una denominazione d'origine protetta, il legame fra la qualità o le caratteristiche del prodotto e l'ambiente geografico di cui all'articolo 93, paragrafo 1, lettera a), punto i), sebbene i dettagli riguardanti i fattori umani dell'ambiente geografico possono, se del caso, limitarsi a una descrizione del suolo, del materiale vegetale e della gestione del paesaggio, delle pratiche di coltivazione o di qualunque altro contributo umano volto al mantenimento dei fattori naturali dell'ambiente geografico di cui al tale punto;

    2. ii) per quanto riguarda un'indicazione geografica protetta, il legame fra una specifica qualità, la notorietà o un'altra caratteristica del prodotto e l'origine geografica di cui all'articolo 93, paragrafo 1, lettera b), punto i);

  8. h) le condizioni applicabili previste dalla legislazione unionale o nazionale oppure, se così previsto dagli Stati membri, da un'organizzazione che gestisce la designazione di origine protetta o l'indicazione geografica protetta, tenendo conto del fatto che tali condizioni devono essere oggettive, non discriminatorie e compatibili con il diritto dell'Unione;

  9. i) il nome e l'indirizzo delle autorità o degli organismi che verificano il rispetto delle disposizioni del disciplinare di produzione, nonché le relative attribuzioni.

Il disciplinare può contenere una descrizione del contributo della denominazione d'origine o dell'indicazione geografica allo sviluppo sostenibile.

Se il vino o i vini possono essere parzialmente dealcolizzati, il disciplinare contiene anche una descrizione del vino o dei vini parzialmente dealcolizzati conformemente al secondo comma, lettera b), mutatis mutandis e, se del caso, le pratiche enologiche specifiche utilizzate per produrre il vino o i vini parzialmente dealcolizzati, nonché le relative restrizioni applicabili a detta produzione.

3. La domanda di protezione relativa a una zona geografica situata in un paese terzo contiene, oltre agli elementi di cui ai paragrafi 1 e 2, gli elementi che comprovano che la denominazione è protetta nel suo paese di origine.

Art. 95 Richiedenti

1. La domanda di protezione di una denominazione di origine o di una indicazione geografica può essere presentata da qualunque gruppo di produttori o, in casi eccezionali e debitamente giustificati, da singoli produttori. Possono compartecipare alla domanda anche altre parti interessate.

2. I produttori possono chiedere la protezione esclusivamente per i vini che producono.

3. Nel caso di un nome che designa una zona geografica transfrontaliera o di un nome tradizionale relativo ad una zona geografica transfrontaliera, può essere presentata una domanda comune.

Art. 96 Procedura nazionale preliminare

1. Le domande di protezione di una denominazione di origine o di un'indicazione geografica di vini originari dell'Unione sono esaminate nell'ambito di una procedura nazionale preliminare.

2. La domanda di protezione è presentata nello Stato membro del cui territorio è originaria la denominazione di origine o l'indicazione geografica.

3.

Lo Stato membro cui è presentata la domanda di protezione la esamina per verificare se essa sia conforme alle condizioni stabilite dalla presente sottosezione.

Lo Stato membro mette in atto una procedura nazionale che garantisce l'adeguata pubblicazione della domanda e prevede un periodo di almeno due mesi dalla data della pubblicazione, nel corso del quale ogni persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo e residente o stabilita sul suo territorio può fare opposizione alla protezione proposta presentando allo Stato membro una dichiarazione debitamente motivata.

4. Lo Stato membro che valuta la domanda la rigetta se considera che la denominazione di origine o l'indicazione geografica non soddisfi le condizioni applicabili stabilite nella presente sottosezione, o sia incompatibile con il diritto dell'Unione.

5.

Se lo Stato membro che valuta la domanda ritiene che i requisiti siano soddisfatti, avvia una procedura nazionale che garantisca un'adeguata pubblicazione del disciplinare almeno su Internet e trasmette la domanda alla Commissione.

Al momento dell'inoltro di una domanda di protezione alla Commissione a norma del primo comma, lo Stato membro allega una dichiarazione in cui afferma che la domanda presentata dal richiedente soddisfa le condizioni relative alla protezione previste dalla presente sezione e le disposizioni adottate a norma della stessa e certifica che il documento unico di cui all'articolo 94, paragrafo 1, lettera d), costituisce un riepilogo fedele del disciplinare.

Gli Stati membri informano la Commissione delle eventuali opposizioni ricevibili presentate nel quadro della procedura nazionale.

6. Gli Stati membri informano senza ritardo la Commissione dell'avvio di procedimenti dinanzi a un organo giurisdizionale nazionale o altro organo nazionale riguardante una domanda di protezione che lo Stato membro ha inoltrato alla Commissione conformemente al paragrafo 5, e se la domanda sia stata invalidata a livello nazionale da una decisione giurisdizionale immediatamente applicabile ma non definitiva.

Art. 97 Esame da parte della Commissione

1. La Commissione pubblica la data di presentazione della domanda di protezione della denominazione di origine o dell'indicazione geografica.

2.

La Commissione esamina le domande di protezione che riceve conformemente all'articolo 96, paragrafo 5. La Commissione verifica che le domande contengano le informazioni richieste e che siano prive di errori manifesti, tenendo conto dell'esito della procedura nazionale preliminare svolta dallo Stato membro interessato. Tale esame riguarda, in particolare, il documento unico di cui all'articolo 94, paragrafo 1, lettera d).

L'esame da parte della Commissione dovrebbe essere effettuato entro un termine di sei mesi dalla data di ricevimento della domanda dello Stato membro. Se detto termine è superato, la Commissione informa per iscritto i richiedenti dei motivi del ritardo.

3.

La Commissione è esentata dall'obbligo di rispettare il termine per effettuare tale esame di cui al paragrafo 2, secondo comma, e di informare il richiedente dei motivi del ritardo qualora riceva una comunicazione relativa a una domanda di registrazione presentata alla Commissione a norma dell'articolo 96, paragrafo 5, con la quale uno Stato membro:

  1. a) informa la Commissione che la domanda è stata invalidata a livello nazionale da una decisione giudiziaria immediatamente applicabile ma non definitiva; o

  2. b) chiede alla Commissione di sospendere l'esame di cui al paragrafo 2 in quanto è stato avviato un procedimento giudiziario nazionale per contestare la validità della domanda e lo Stato membro ritiene che tale procedimento si fondi su validi motivi.

L'esenzione ha effetto finché la Commissione non è informata dallo Stato membro che la domanda iniziale è stata ripristinata o che lo Stato membro ha ritirato la richiesta di sospensione.

4.

Qualora, sulla base dell'esame effettuato a norma del paragrafo 2 del presente articolo, la Commissione ritenga soddisfatte le condizioni di cui agli articoli 93, 100 e 101, adotta atti di esecuzione concernenti la pubblicazione, nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, del documento unico di cui all'articolo 94, comma 1, lettera d), e del rinvio alla pubblicazione del disciplinare effettuato nel corso del procedimento nazionale preliminare. Tali atti di esecuzione sono adottati senza applicare la procedura di cui all'articolo 229, paragrafo 2 o 3.

Se, sulla base dell'esame effettuato ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo, ritiene che non siano soddisfatte le condizioni stabilite agli articoli 93, 100 e 101, la Commissione adotta atti di esecuzione che respingono la domanda.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 229, paragrafo 2.

Art. 98 Procedura di opposizione

1.

Entro tre mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del documento unico di cui all'articolo 94, paragrafo 1, lettera d), le autorità di uno Stato membro o di un paese terzo oppure ogni persona fisica o giuridica residente o stabilita in un paese terzo e avente un interesse legittimo possono presentare alla Commissione una dichiarazione di opposizione motivata alla protezione proposta.

Qualsiasi persona fisica o giuridica residente o stabilita in uno Stato membro diverso da quello che trasmette la domanda di protezione e avente un interesse legittimo può presentare la dichiarazione di opposizione tramite le autorità dello Stato membro in cui è residente o stabilita entro un termine che consenta di presentare una dichiarazione di opposizione a norma del primo comma.

2. Se ritiene che l'opposizione sia ammissibile, la Commissione invita l'autorità o la persona fisica o giuridica che ha presentato l'opposizione e l'autorità o la persona fisica o giuridica che ha presentato la domanda di protezione ad avviare idonee consultazioni per un periodo ragionevole non superiore a tre mesi. L'invito è emanato entro cinque mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea della domanda di protezione alla quale si riferisce la dichiarazione di opposizione motivata. L’invito è corredato di copia della dichiarazione di opposizione motivata. In qualsiasi momento durante detti tre mesi, la Commissione può prorogare il termine per le consultazioni di un massimo di tre mesi, su richiesta dell'autorità o della persona fisica o giuridica che ha presentato la domanda.

3. L'autorità o la persona che ha presentato opposizione e l'autorità o la persona che ha presentato la domanda di protezione avviano dette consultazioni di cui al paragrafo 2 senza indebito ritardo. Esse si trasmettono reciprocamente le informazioni necessarie alla valutazione della conformità della domanda di protezione del presente regolamento e alle disposizioni adottate a norma dello stesso.

4. Se l'autorità o la persona che ha proposto opposizione e l'autorità o la persona che ha presentato la domanda di protezione raggiungono un accordo, il richiedente stabilito nel paese terzo oppure le autorità dello Stato membro o del paese terzo da cui è stata presentata la domanda di protezione notificano alla Commissione i risultati delle consultazioni, unitamente a tutti i fattori che hanno consentito il raggiungimento dell'accordo, compresi i pareri delle parti. Se gli elementi pubblicati a norma dell'articolo 97, paragrafo 4, sono stati modificati in modo sostanziale, la Commissione ripete l'esame di cui all'articolo 97, paragrafo 2, dopo l'esecuzione di una procedura nazionale che garantisca l'adeguata pubblicazione di tali elementi modificati. Se, in seguito all'accordo, non vi sono modifiche del disciplinare o se le modifiche del disciplinare non sono sostanziali, la Commissione adotta una decisione a norma dell'articolo 99, paragrafo 1, che conferisce la protezione alla denominazione di origine o all'indicazione geografica nonostante la ricevuta di una dichiarazione di opposizione ammissibile.

5. Se non è raggiunto un accordo, il richiedente stabilito nel paese terzo oppure le autorità dello Stato membro o del paese terzo da cui è stata presentata la domanda di protezione notificano alla Commissione i risultati delle consultazioni svolte, unitamente a tutti i relativi documenti e informazioni. La Commissione adotta una decisione conformemente all'articolo 99, paragrafo 2, che conferisce la protezione o respinge la domanda.

Art. 99 Decisione sulla protezione

1. Se la Commissione non ha ricevuto una dichiarazione di opposizione ammissibile conformemente all'articolo 98, essa adotta atti di esecuzione che conferiscono la protezione. Tali atti di esecuzione sono adottati senza applicare la procedura di cui all'articolo 229, paragrafo 2 o 3.

2. Se ha ricevuto una dichiarazione di opposizione ammissibile, la Commissione adotta atti di esecuzione che conferiscono la protezione oppure che respingono la domanda. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 229, paragrafo 2.

3. La protezione conferita a norma del presente articolo non pregiudica l’obbligo dei produttori di rispettare le altre disposizioni dell'Unione relative in particolare all'immissione dei prodotti sul mercato e all'etichettatura dei prodotti alimentari.

Art. 100 Omonimi

1.

La registrazione del nome per cui è presentata la domanda, che è omonimo o parzialmente omonimo di un nome già registrato in conformità al presente regolamento, tiene debitamente conto degli usi locali e tradizionali e di rischi di confusione.

Un nome omonimo che induca erroneamente il consumatore a pensare che i prodotti siano originari di un altro territorio non è registrato, benché sia esatto per quanto attiene al territorio, alla regione o al luogo di cui sono effettivamente originari i prodotti.

Un nome omonimo registrato può essere utilizzato esclusivamente in condizioni pratiche tali da assicurare che il nome omonimo registrato successivamente sia sufficientemente differenziato da quello registrato in precedenza, tenuto conto della necessità di garantire un trattamento equo ai produttori interessati e della necessità di evitare l'induzione in errore il consumatore.

2. Il paragrafo 1 si applica mutatis mutandis se il nome per il quale è presentata la domanda è interamente o parzialmente omonimo di un'indicazione geografica protetta in quanto tale secondo il diritto nazionale degli Stati membri.

3.

Il nome di una varietà di uva da vino, se contiene o è costituito da una denominazione di origine protetta o da un'indicazione geografica protetta, non può essere utilizzato nell'etichettatura dei prodotti agricoli.

Per tener conto delle pratiche esistenti in materia di etichettatura, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227 intesi a stabilire le eccezioni a tale regola.

4. La protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti di cui all'articolo 93 del presente regolamento lascia impregiudicate le indicazioni geografiche protette applicabili alle bevande spiritose definite all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio30.

Art. 101 Ulteriori motivi di rigetto della protezione

1.

Il nome diventato generico non è protetto in quanto denominazione di origine o indicazione geografica.

Ai fini della presente sezione, per "nome diventato generico" si intende il nome di un vino che, pur riferendosi al luogo o alla regione in cui è stato originariamente prodotto o commercializzato, è diventato il nome comune di un vino nell'Unione.

Per stabilire se un nome sia diventato generico si tiene conto di tutti i fattori pertinenti, in particolare:

  1. a) della situazione esistente nell'Unione, in particolare nelle zone di consumo;

  2. b) del pertinente diritto unionale o nazionale.

2. Un nome non è protetto in quanto denominazione di origine o indicazione geografica se, a causa della notorietà e della reputazione di un marchio commerciale, la protezione potrebbe indurre in errore il consumatore quanto alla vera identità del vino.

Art. 102 Relazione con i marchi commerciali

1.

Qualora una denominazione d'origine o un'indicazione geografica sia registrata ai sensi del presente regolamento, la registrazione di un marchio il cui uso violerebbe l'articolo 103, paragrafo 2, e che riguarda un prodotto rientrante in una delle categorie elencate nell'allegato VII, parte II, è respinta se la domanda di registrazione del marchio è stata presentata dopo la data di presentazione alla Commissione della domanda di registrazione relativa alla denominazione d'origine o all'indicazione geografica.

I marchi registrati in violazione del primo comma sono annullati.

  1. a)

  2. b)

2.

Fatto salvo l'articolo 101, paragrafo 2, del presente regolamento, un marchio il cui uso violi l'articolo 103, paragrafo 2, del presente regolamento, che sia stato depositato, registrato o, nei casi in cui ciò sia previsto dalla normativa pertinente, acquisito con l'uso in buona fede nel territorio dell'Unione anteriormente alla data di presentazione alla Commissione della domanda di protezione della denominazione d'origine o dell'indicazione geografica, può continuare a essere utilizzato e rinnovato nonostante la registrazione di una denominazione d'origine o di un'indicazione geografica, purché non sussistano i motivi di nullità o decadenza del marchio ai sensi della direttiva 2015/2436/UE del Parlamento europeo e del Consiglio14 o del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio15.

In tali casi l'uso della denominazione d'origine o dell'indicazione geografica, nonché l'uso dei marchi in questione, è consentito.

Art. 103 Protezione

1. Le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette possono essere utilizzate da qualsiasi operatore che commercializza vino prodotto in conformità con il relativo disciplinare di produzione.

2. Le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette e i vini che usano tali denominazioni protette in conformità con il relativo disciplinare sono protette contro:

  1. a) qualsiasi uso commerciale diretto o indiretto della denominazione protetta, ivi compreso l'impiego per prodotti utilizzati come ingredienti:

    1. i) per prodotti comparabili non conformi al disciplinare della denominazione protetta; o

    2. ii) nella misura in cui tale uso sfrutti, indebolisca o svigorisca la notorietà di una denominazione d'origine o di una indicazione geografica;

  2. b) qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione, anche se l'origine vera del prodotto o servizio è indicata o se la denominazione protetta è tradotta, trascritta o traslitterata, oppure è accompagnata da espressioni quali «genere», «tipo», «metodo», «alla maniera», «imitazione», «sapore», «gusto» o simili, anche nel caso in cui tali prodotti siano utilizzati come ingredienti;

  3. c) qualsiasi altra indicazione falsa o ingannevole relativa alla provenienza, all'origine, alla natura o alle qualità essenziali del prodotto usata sulla confezione o sull'imballaggio, nella pubblicità o sui documenti relativi al prodotto vitivinicolo in esame nonché l'impiego, per il condizionamento, di recipienti che possono indurre in errore sulla sua origine;

  4. d) qualsiasi altra pratica che possa indurre in errore il consumatore sulla vera origine del prodotto.

3. Le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette non diventano generiche nell'Unione ai sensi dell'articolo 101, paragrafo 1.

4.

La protezione di cui al paragrafo 2 si applica anche:

  1. a) ai prodotti introdotti nel territorio doganale dell'Unione senza essere immessi in libera pratica nel territorio doganale dell'Unione; e

  2. b) ai prodotti venduti mediante la vendita a distanza, come il commercio elettronico.

Per i prodotti che entrano nel territorio doganale dell'Unione senza essere immessi in libera pratica in tale territorio, il gruppo di produttori o qualsiasi operatore autorizzato a utilizzare la denominazione d'origine protetta o l'indicazione geografica protetta ha il diritto di vietare ai terzi di introdurre prodotti nell'Unione, in ambito commerciale, senza la loro immissione in libera pratica, quando tali prodotti, compreso l'imballaggio, provengono da paesi terzi e recano senza autorizzazione la denominazione d'origine protetta o l'indicazione geografica protetta.

Art. 104 Registro

La Commissione crea e tiene aggiornato un registro elettronico delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette dei vini, accessibile al pubblico. Le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette relative a prodotti di paesi terzi che sono protetti nell'Unione in virtù di un accordo internazionale di cui l'Unione è parte contraente possono essere registrate nel registro. Salvo se espressamente identificate nell'accordo come denominazioni di origine protette ai sensi del presente regolamento, tali denominazioni sono registrate nel registro come indicazioni geografiche protette.

Art. 105 Modifiche dei disciplinari

1. Ogni richiedente che soddisfi le condizioni previste all'articolo 95 può chiedere l'approvazione di una modifica del disciplinare di una denominazione d'origine protetta o di un'indicazione geografica protetta, in particolare per tener conto dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche o per modificare la delimitazione della zona geografica di cui all'articolo 94, paragrafo 2, secondo comma, lettera d). La domanda descrive le modifiche che ne costituiscono l'oggetto e illustra le relative motivazioni.

2.

Le modifiche del disciplinare sono classificate in due categorie in base alla loro rilevanza: modifiche dell'Unione, che richiedono una procedura di opposizione a livello di Unione, e modifiche ordinarie che sono gestite a livello di Stato membro o di paese terzo.

Ai fini del presente regolamento, per «modifica dell'Unione» si intende una modifica di un disciplinare di produzione che:

  1. a) include una modifica del nome della denominazione d'origine protetta o dell'indicazione geografica protetta;

  2. b) consiste in una modifica, una soppressione o un'aggiunta di una categoria di prodotti vitivinicoli di cui all'allegato VII, parte II;

  3. c) rischia di annullare il legame di cui all'articolo 93, paragrafo 1, lettera a), punto i), per le denominazioni d'origine protette o il legame di cui all'articolo 93, paragrafo 1, lettera b), punto i), per le indicazioni geografiche protette;

  4. d) comporta ulteriori restrizioni sulla commercializzazione del prodotto. Per «modifica ordinaria» si intende qualsiasi modifica al disciplinare di produzione che non sia una modifica dell'Unione. Per «modifica temporanea» si intende una modifica ordinaria che consiste in un cambiamento temporaneo del disciplinare risultante dall'imposizione di misure obbligatorie di carattere sanitario o fitosanitario da parte delle autorità pubbliche o motivato da calamità naturali o da condizioni meteorologiche sfavorevoli ufficialmente riconosciute dalle autorità competenti.

3.

Le modifiche dell'Unione sono approvate dalla Commissione. La procedura di approvazione segue mutatis mutandis la procedura stabilita all'articolo 94 e agli articoli da 96 a 99.

Le domande di approvazione di modifica dell'Unione presentate da paesi terzi o da produttori di paesi terzi contengono la prova che la modifica richiesta è conforme alle disposizioni legislative in materia di protezione delle denominazioni d'origine o delle indicazioni geografiche vigenti nel paese terzo interessato.

Le domande di approvazione di modifiche dell'Unione riguardano esclusivamente modifiche dell'Unione. Se la domanda di modifiche dell'Unione riguarda anche modifiche ordinarie, le parti relative a modifiche ordinarie si considerano non presentate e la procedura di modifica dell'Unione si applica soltanto alle parti relative a tale modifica dell'Unione.

L'esame di tali domande verte sulle modifiche dell'Unione proposte.

4.

Le modifiche ordinarie sono approvate e rese pubbliche dagli Stati membri nel cui territorio è situata la zona geografica della del prodotto in questione e comunicate alla Commissione.

Per quanto riguarda i paesi terzi, le modifiche sono approvate conformemente alla legge applicabile nel paese terzo interessato.

Art. 106 Cancellazione

Di propria iniziativa o su richiesta debitamente motivata di uno Stato membro, di un paese terzo o di una persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo, la Commissione può adottare atti di esecuzione per la cancellazione della protezione di una denominazione d'origine o di un'indicazione geografica in una o più delle circostanze seguenti:

  1. a) la conformità al relativo disciplinare non è più garantita;

  2. b) non è stato immesso in commercio alcun prodotto con tale denominazione d'origine o indicazione geografica per almeno sette anni consecutivi;

  3. c) un richiedente che soddisfa le condizioni stabilite all'articolo 95 dichiara di non desiderare più mantenere la protezione di una denominazione d'origine o di un'indicazione geografica.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 229, paragrafo 2.

Art. 106 bis Etichettatura temporanea e presentazione

Dopo la trasmissione alla Commissione di una domanda di protezione di una denominazione d'origine o di un'indicazione geografica, i produttori possono indicare nell'etichetta e nella presentazione del prodotto che una domanda è stata presentata nonché utilizzare loghi e indicazioni nazionali, nel rispetto del diritto dell'Unione, in particolare del regolamento (UE) n. 1169/2011.

I simboli dell'Unione che indicano la denominazione d'origine protetta o l'indicazione geografica protetta e le indicazioni dell'Unione «denominazione d'origine protetta» o «indicazione geografica protetta» possono figurare in etichetta soltanto dopo la pubblicazione della decisione che conferisce la protezione alla denominazione d'origine o indicazione geografica in questione.

Ove una domanda sia respinta, i prodotti vitivinicoli etichettati conformemente al primo paragrafo possono essere commercializzati fino a esaurimento delle scorte.

Art. 107 Denominazioni di vini protette preesistenti

1. Le denominazioni di vini di cui agli articoli 51 e 54 del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio33 e all'articolo 28 del regolamento (CE) n. 753/2002 della Commissione34 sono automaticamente protette in virtù del presente regolamento. La Commissione le iscrive nel registro di cui all'articolo 104 del presente regolamento.

2. Mediante atti di esecuzione adottati senza applicare la procedura di cui all'articolo 229, paragrafo 2 o paragrafo 3, del presente regolamento, la Commissione adotta i provvedimenti formali necessari per eliminare dal registro di cui all'articolo 104 del presente regolamento le denominazioni dei vini cui si applica l'articolo 118 vicies, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

3.

L'articolo 106 non si applica alle denominazioni di vini protette preesistenti di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

Fino al 31 dicembre 2014, la Commissione può, di propria iniziativa, adottare atti di esecuzione per la cancellazione della protezione di denominazioni di vini protette preesistenti di cui al paragrafo 1 che non rispettano le condizioni previste dall'articolo 93.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 229, paragrafo 2.

4. Per la Croazia le denominazioni dei vini pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea35 sono protette in virtù del presente regolamento, fatto salvo l'esito favorevole della procedura di opposizione. La Commissione le inserisce nel registro di cui all'articolo 104.

Art. 108 Tasse

Gli Stati membri possono esigere il pagamento di tasse destinate a coprire le loro spese, comprese quelle sostenute per l'esame delle domande di protezione, delle dichiarazioni di opposizione, delle domande di modifica e delle richieste di cancellazione presentate a norma della presente sottosezione.

Art. 109 Poteri delegati

1. Per tenere conto delle peculiarità della produzione nella zona geografica delimitata, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227 che stabiliscano:

  1. a) i criteri aggiuntivi per la delimitazione della zona geografica e

  2. b) le restrizioni e le deroghe relative alla produzione nella zona geografica delimitata.

2. Per garantire la qualità e la tracciabilità dei prodotti, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227 intesi a definire le condizioni alle quali il disciplinare di produzione può comprendere requisiti supplementari.

3. Per garantire i legittimi interessi e gli interessi dei produttori e degli operatori, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227 riguardanti:

  1. a) il tipo di richiedente ammesso a chiedere la protezione di una denominazione di origine o di una indicazione geografica;

  2. b) le condizioni da rispettare per quanto riguarda le domande di protezione di una denominazione di origine o di un'indicazione geografica, l'esame da parte della Commissione, la procedura di opposizione e le procedure per la modifica, la cancellazione o la conversione di denominazioni di origine protette o di indicazioni geografiche protette;

  3. c) le condizioni applicabili alle domande transfrontaliere;

  4. d) le condizioni per le domande di protezione relative a una zona geografica situata in un paese terzo;

  5. e) la data di entrata in applicazione della protezione o della modifica di una protezione;

  6. f) le condizioni connesse alle modifiche del disciplinare.

4. Per garantire un adeguato livello di protezione, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227 relativi a restrizioni riguardanti la denominazione protetta.

5. Per garantire che le disposizioni della presente sottosezione non pregiudichino indebitamente gli operatori economici e le autorità competenti riguardo alle denominazioni di vini che sono state protette anteriormente al 1o agosto 2009, oppure la cui domanda di protezione sia stata presentata anteriormente a tale data, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227 che stabiliscano norme transitorie riguardanti:

  1. a) le denominazioni di vini riconosciute dagli Stati membri quali denominazioni di origine o indicazioni geografiche al 1o agosto 2009, e le denominazioni di vini la cui domanda di protezione sia stata presentata anteriormente a tale data;

  2. b) i vini immessi sul mercato o etichettati anteriormente a una data specifica e

  3. c) le modifiche del disciplinare.

Art. 110 Competenze di esecuzione secondo la procedura di esame

1.

La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscano le misure necessarie riguardanti:

  1. a) le informazioni da fornire nel disciplinare di produzione riguardo al legame tra zona geografica e prodotto finale;

  2. b) la pubblicazione delle decisioni di concessione o di rigetto della protezione;

  3. c) la creazione e l'aggiornamento del registro di cui all'articolo 104;

  4. d) la conversione da denominazione di origine protetta a indicazione geografica protetta;

  5. e) la presentazione di domande transfrontaliere.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 229, paragrafo 2.

2.

La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscano le misure necessarie riguardanti la procedura di esame delle domande di protezione o di approvazione di una modifica di una denominazione di origine o di un'indicazione geografica, nonché la procedura applicabile alle richieste di opposizione, cancellazione o conversione e la presentazione di informazioni relative alle denominazioni protette vigenti dei vini, in particolare per quanto riguarda:

  1. a) i modelli di documenti e il formato di trasmissione;

  2. b) i limiti temporali;

  3. c) la descrizione dettagliata dei fatti, le prove e la documentazione da presentare a sostegno della domanda o richiesta.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 229, paragrafo 2.

§ 3. Menzioni tradizionali

Art. 112 Definizione

Per "menzione tradizionale" si intende l'espressione usata tradizionalmente negli Stati membri, in relazione ai prodotti di cui all'articolo 92, paragrafo 1, per indicare:

  1. a) che il prodotto reca una denominazione di origine protetta o un'indicazione geografica protetta dal diritto unionale o nazionale, o

  2. b) il metodo di produzione o di invecchiamento oppure la qualità, il colore, il tipo di luogo o ancora un evento particolare legato alla storia del prodotto a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta.

Art. 113 Protezione

1.

Le menzioni tradizionali protette possono essere utilizzate solo per un prodotto in conformità della definizione prevista all'articolo 112.

Le menzioni tradizionali sono protette contro l'uso illegale.

2. Le menzioni tradizionali sono protette esclusivamente nella lingua e per le categorie di prodotti vitivinicoli figuranti nella relativa domanda contro:

  1. a) qualsiasi usurpazione, anche quando la menzione protetta è accompagnata da espressioni quali "genere", "tipo", "metodo", "alla maniera", "imitazione", "gusto", "come" o simili;

  2. b) qualsiasi altra indicazione falsa o ingannevole relativa alla natura, alle caratteristiche o alle qualità essenziali del prodotto usata sulla confezione o sull'imballaggio, nella pubblicità o sui documenti relativi;

  3. c) qualsiasi altra pratica che possa indurre in errore il consumatore e, in particolare, che lasci supporre che il vino fruisca della menzione tradizionale protetta.

3. Le menzioni tradizionali non diventano generiche nell'Unione.