Sez. U, Sentenza n. 11137 del 24/11/1984 Ud. (dep. 18/12/1984) Rv. 167102 - 01
ARMI - ARMI DA GUERRA - ARMI DA FUOCO O DA SPARO - ARMI DA TAGLIO - APPLICAZIONE DELLA DIMINUENTE DELLA LIEVE ENTITÀ DEL FATTO AD OGNI TIPO DI ARMA - LEGITTIMITÀ - LIMITE MINIMO DELLA PENA IRROGABILE IN CONCRETO - RIFERIMENTO ALL'ART. 5 LEGGE N. 895 DEL 1967.*
ARMI - ARMI DA GUERRA - ARMI DA FUOCO O DA SPARO - ARMI DA TAGLIO - APPLICAZIONE DELLA DIMINUENTE DELLA LIEVE ENTITÀ DEL FATTO AD OGNI TIPO DI ARMA - LEGITTIMITÀ - LIMITE MINIMO DELLA PENA IRROGABILE IN CONCRETO - RIFERIMENTO ALL'ART. 5 LEGGE N. 895 DEL 1967.*
La diminuente della lieve entità del fatto, prevista dall'art. 5 legge n. 895 del 1967, è applicabile non soltanto ai reati attinenti alle armi da guerra ma anche a quelli che hanno per oggetto le armi comuni - e tale disciplina è operante sia in relazione al limite massimo della diminuzione di pena, che non può superare i due terzi della pena edittale, sia con riguardo al limite minimo, fissato in sei mesi.*
Riferimenti normativi: Legge 02/10/1967 num. 895 art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)