Sez. 4, Sentenza n. 363 del 12/11/1971 Ud. (dep. 26/01/1972) Rv. 119919 - 01
CIRCOLAZIONE STRADALE - AMMISSIONE ALLA GUIDA - PATENTE - SOSPENSIONE - CASI IN CUI IL GIUDICE PUO SOSPENDERE LA PATENTE.*
CIRCOLAZIONE STRADALE - AMMISSIONE ALLA GUIDA - PATENTE - SOSPENSIONE - CASI IN CUI IL GIUDICE PUO SOSPENDERE LA PATENTE.*
La sospensione della patente di guida puo essere disposta da parte del giudice solo nei casi di condanna per investimento che abbia prodotto la morte o lesioni gravi o gravissime ed in ogni caso di investimento di persona se sia pronunciata condanna per non aver il conducente ottemperato all'Obbligo di fermarsi e di dare l'assistenza occorrente alle persone investite. Consegue che la sospensione della patente non puo essere disposta dal giudice quando il titolare sia incorso in piu violazioni delle norme di comportamento indicate nel terzo comma dell'art 91 cod strad.*
Riferimenti normativi: Legge 15/06/1959 num. 393 art. 91 CORTE COST., Cod. Strada art. 91 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)