Sez. 3, Sentenza n. 1398 del 23/02/1983 (Rv. 426216 - 01)
CONTRATTI AGRARI - PROCEDIMENTO - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - SEZIONI SPECIALIZZATE - IN GENERE - COMPETENZA DELLE SEZIONI SPECIALIZZATE AGRARIE - SUSSISTENZA - CONDIZIONI.*
CONTRATTI AGRARI - PROCEDIMENTO - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - SEZIONI SPECIALIZZATE - IN GENERE - COMPETENZA DELLE SEZIONI SPECIALIZZATE AGRARIE - SUSSISTENZA - CONDIZIONI.*
Se in una controversia davanti al giudice non specializzato, relativa al rilascio di un fondo rustico il convenuto eccepisce l'esistenza di un rapporto agrario prorogato, che comporti l'applicabilità della speciale disciplina posta per tale materia il giudice adito è tenuto a rimettere la causa alla Sezione specializzata agraria, funzionalmente competente a decidere su tale controversia, senza potere pronunciare alcuna statuizione di merito, ancorché risulti infondata, ma non pretestuosa, l'eccezione di sottoposizione del contratto a proroga legale. (Conf 500/81, mass n 410978; (Conf 115/81, mass n 410510; (Conf 5312/80, mass n 409186; (Conf 3066/80, mass n 406828).*
Riferimenti normativi: Legge 11/02/1971 num. 11 art. 26 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)