diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 10664 del 27/10/1998 (Rv. 520125 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - ATTRIBUZIONI E POTERI DEGLI UFFICI I.V.A. - ACCESSI, ISPEZIONI, VERIFICHE - AUTORIZZAZIONI | Locali destinati anche ad abitazione del contribuente - Nozione - Accesso in detti locali - Autorizzazione del Procuratore della Repubblica - Necessità - Mancanza di tale autorizzazione - Conseguenze - Tutela esperibile.
Stato
decisa il 1998-10-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/520125-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - ATTRIBUZIONI E POTERI DEGLI UFFICI I.V.A. - ACCESSI, ISPEZIONI, VERIFICHE - AUTORIZZAZIONI

In tema di IVA, l'art. 52 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, per l'accesso nei locali destinati all'esercizio di attività commerciali, agricole, artistiche o professionali, destinati anche ad abitazione del contribuente, richiede la sola autorizzazione del Procuratore della Repubblica. Tale uso promiscuo si verifica non solo nella ipotesi in cui i medesimi ambienti siano contestualmente utilizzati per la vita familiare e per l'attività professionale, ma ogni qual volta la agevole possibilità di comunicazione interna consente il trasferimento dei documenti propri della attività commerciale nei locali abitativi. Detta autorizzazione, in ordine alla quale non sono applicabili le garanzie previste dal codice di procedura penale, è espressione di attività amministrativa e la sua mancanza può essere fatta valere di fronte al giudice tributario, anche se con l'impugnazione dell'atto terminale del procedimento impositivo, in quanto rende inutilizzabili le prove acquisite a carico del contribuente.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 52

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)