Sez. 2, Sentenza n. 6656 del 29/04/2003 (Rv. 562529 - 01)
BENI - PERTINENZE - COSTITUZIONE DEL VINCOLO - IN GENERE | Presupposti - Forma - Solenne - Necessità - Esclusione - Cessazione del vincolo - Volontà negoziale, espressa o tacita - Prova - Accertamento di mero fatto - Sindacabilità in sede di legittimità - Limiti.
BENI - PERTINENZE - COSTITUZIONE DEL VINCOLO - IN GENERE
In tema di pertinenze, la legittima costituzione del vincolo presuppone l'esistenza, oltre che di un unico proprietario, di un elemento oggettivo, consistente nella materiale destinazione del bene accessorio ad un rapporto funzionale con quello principale, e di un elemento soggettivo, consistente nella effettiva volontà, espressa o tacita, di destinazione della "res" al servizio o all'ornamento del bene principale da parte di chi abbia il potere di disporre di entrambi. Pertanto, proprio in quanto la destinazione in modo durevole di una cosa - pure immobile - a servizio od ornamento di un'altra non necessita di alcuna forma solenne, anche la volontà di esclusione o cessazione di un rapporto pertinenziale tra due cose può essere desunta da qualsiasi elemento a tal fine ritenuto idoneo, con accertamento di mero fatto, insindacabile in sede di legittimità se adeguatamente e correttamente motivato.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 818
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)