Sez. U, Sentenza n. 731 del 26/01/1994 (Rv. 485121 - 01)
Avvocato e procuratore - Giudizi disciplinari - Procedimento | Irrogazione della sanzione - Provvedimento - Impugnazione davanti al Consiglio Nazionale Forense - Atto di impugnazione - Mancata sottoscrizione - Inesistenza dell'atto - Configurabilità - Sanatoria - Inammissibilità.
Avvocato e procuratore - Giudizi disciplinari - Procedimento
In tema di procedimento disciplinare a carico di avvocati e procuratori, la mancata sottoscrizione dell'atto di impugnazione davanti al Consiglio Nazionale Forense del provvedimento di irrogazione della sanzione è causa di inesistenza dell'atto stesso, per difetto di un requisito indispensabile ai fini della configurazione di un collegamento con la volontà di un soggetto determinato di dare ingresso alla fase giurisdizionale del detto procedimento, con la conseguenza che si tratta di vizio non suscettibile di sanatoria, neanche attraverso l'osservanza delle particolari modalità di presentazione del ricorso prescritte dall'art. 59 del R.D. 22 gennaio 1934, n. 37.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Regio Decr. 22/01/1934 num. 37 art. 59
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)