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Sez. 2, Sentenza n. 4954 del 14/01/1974 Ud. (dep. 12/07/1974) Rv. 128036 - 01

ISTRUZIONE PENALE - ATTI PRELIMINARI ALL'ISTRUZIONE (PREISTRUZIONE) - ATTI DI POLIZIA GIUDIZIARIA - INTERROGATORIO DELL'IMPUTATO - FERMATO E ARRESTATO - DIVIETO PER GLI ORGANI DI POLIZIA GIUDIZIARIA - DICHIARAZIONI SPONTANEE - NON SONO ASSIMILABILI ALL'INTERROGATORIO.*
Stato
decisa il 1974-01-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/128036-01

ISTRUZIONE PENALE - ATTI PRELIMINARI ALL'ISTRUZIONE (PREISTRUZIONE) - ATTI DI POLIZIA GIUDIZIARIA - INTERROGATORIO DELL'IMPUTATO - FERMATO E ARRESTATO - DIVIETO PER GLI ORGANI DI POLIZIA GIUDIZIARIA - DICHIARAZIONI SPONTANEE - NON SONO ASSIMILABILI ALL'INTERROGATORIO.*

L'art 225 cod proc pen, nella sua nuova formulazione normativa, estende le garanzie difensive proprie dell'istruttoria processuale giurisdizionale a tutte le indagini preliminari, facendo divieto agli organi di polizia giudiziaria di procedere all'interrogatorio del fermato o dell'arrestato. Tale divieto, pero, concerne il solo interrogatorio, che e sempre preceduto dalla contestazione, anche orale, degli addebiti, e non gia le dichiarazioni rese spontaneamente dal fermato e dall'arrestato, dichiarazioni non assimilabili alla struttura e alla funzione dell'interrogatorio e quindi non rientranti nel divieto di cui sopra.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 225 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 238 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)