Modifiche ed integrazioni alla legge 18 marzo 1968, n. 249
Testo in vigore al
Art. 16
1. All'articolo 23 della legge 18 marzo 1968, n. 249, sono apportate le seguenti modificazioni:
2. Dopo l'ultimo comma, e' aggiunto il seguente:
"Entro il 31 marzo 1971 sara' emanata la tabella dei mestieri degli operai dello Stato da disporsi ai sensi dell'articolo 2 della legge 5 marzo 1961, n. 90, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro per il tesoro".
Art. 17
1. L'articolo 25 della legge 18 marzo 1968, n. 249, e' sostituito dal seguente:
"Entro un biennio dalla data di entrata in vigore della legge concernente provvedimenti finanziari per l'attuazione delle regioni a statuto ordinario, il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare, anche con separati decreti, norme aventi valore di legge ordinaria, allo scopo di provvedere alla revisione dei ruoli organici degli impiegati civili e degli operai delle Amministrazioni dello Stato, con osservanza dei seguenti criteri direttivi:
1) le dotazioni organiche in particolare delle amministrazioni centrali dovranno essere determinate esclusivamente in relazione alle effettive esigenze di servizio ed in base a rigorosi criteri di funzionalita' e con la effettiva riduzione o soppressione dei posti richiesta dal trasferimento di funzioni, uffici e personale dello Stato alle regioni o dalla delega ad esse di funzioni amministrative statali;
2) dovra' procedersi all'unificazione dei ruoli, centrali e periferici, della stessa amministrazione, quando essi si riferiscano a carriere dello stesso ordine con funzioni analoghe.
Sara' sentito il Consiglio superiore della pubblica amministrazione, che dovra' pronunciarsi anche sulla possibilita' di provvedere alle sopravvenute esigenze dei servizi mediante il trasferimento di personale da una amministrazione all'altra. Si prescindera' dal parere del Consiglio superiore se non sara' espresso entro trenta giorni dalla richiesta.
Alla revisione e, ove occorra, all'ampliamento dei ruoli organici degli impiegati civili e degli operai delle Amministrazioni della pubblica istruzione, dell'aviazione civile e delle partecipazioni statali nonche' dei ruoli del personale civile degli istituiti di prevenzione e pena e di quelli del personale di dattilografia ed ausiliario degli uffici giudiziari dell'Amministrazione della grazia e giustizia, si provvedera' comunque entro il 31 marzo 1971. I posti saranno ricoperti con trasferimento da altre amministrazioni e, ove cio' non sia possibile, con assunzione mediante pubblico concorso.
A successive eventuali modificazioni dei ruoli organici di una o piu' amministrazioni - comprese quelle ad ordinamento autonomo - in relazione al mutare delle effettive esigenze dei servizi ed alla ulteriore delega di funzioni amministrative statali alle regioni potra' provvedersi con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con i Ministri interessati e quello per il tesoro, sentito il Consiglio superiore della pubblica amministrazione, sempre che dalle modifiche stesse non consegua un aumento del personale ma una diminuzione dell'onere globale previsto per le spese del personale di ruolo delle amministrazioni interessate.
Il numero dei dirigenti del livello intermedio non potra' superare il numero degli uffici centrali e periferici da dirigere, aumentato di tre unita' per ogni direzione generale o ufficio centrale equiparato e da una unita' per ogni ufficio periferico retto da dirigente con qualifica equiparata a direttore generale".
Art. 18
1. All'articolo 29 della legge 18 marzo 1968, n. 249, sono apportate le seguenti modificazioni:
2. Le parole: "31 dicembre 1970" sono sostituite dalle seguenti: "31 agosto 1971".
Art. 19
1. L'articolo 44 della legge 18 marzo 1968, n. 249, e' sostituito dal seguente:
"Ai fini dell'attuazione della presente legge e dei provvedimenti delegati connessi, l'onere a carico del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1968 resta stabilito in lire 100 miliardi e - tenuto anche conto degli oneri di cui alla legge 1 agosto 1969, n. 464 - la spesa aggiuntiva per ciascuno degli anni successivi, rispetto al precedente, resta fissata in lire 134,4 miliardi per l'anno 1969, in lire 195 miliardi per l'anno 1970, in lire 277,6 miliardi per l'anno 1971, in lire 105,7 miliardi per l'anno 1972, in lire 13,5 miliardi per l'anno 1973 ed in lire 8,4 miliardi per l'anno 1974.
Per le materie di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 16-bis ed all'articolo 25, i provvedimenti delegati determineranno l'onere conseguente ed i relativi mezzi di copertura".
Art. 20
1. Dopo l'articolo 44 della legge 18 marzo 1968, n. 249, e' aggiunto il seguente articolo 44-bis:
"I dipendenti civili dello Stato hanno diritto di riunione nell'unita' amministrativa, o di esercizio di servizi o di produzione industriale, durante l'orario di lavoro nei limiti di dieci ore annue. Per le ore di partecipazione alle assemblee verra' corrisposta la normale retribuzione.
Le riunioni - che possono riguardare la generalita' dei lavoratori o gruppi di essi - sono indette singolarmente o congiuntamente dalle organizzazioni sindacali rappresentate nel consiglio d'amministrazione con ordine del giorno su materie di interesse sindacale e del lavoro, secondo l'ordine di precedenza delle convocazioni, comunicate al dirigente l'unita' di cui sopra.
Alle riunioni possono partecipare, previo preavviso, dirigenti della organizzazione sindacale, anche non dipendenti dalla pubblica amministrazione".
Art. 21
1. L'articolo 51 della legge 18 marzo 1968, n. 249, e' sostituito dal seguente:
"Le norme delegate previste dagli articoli 1, 3 e 25 della presente legge saranno emanate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri competenti e con quelli per l'interno, il tesoro, le finanze e il bilancio e la programmazione economica e con l'obbligo di sentire preventivamente le regioni per quanto attiene all'ordinamento degli uffici periferici dello Stato; le regioni potranno comunicare le proprie osservazioni entro e non oltre 60 giorni dalla comunicazione delle norme proposte. Decorso tale termine le norme verranno sottoposte, unitamente alle eventuali osservazioni delle regioni, al parere della commissione parlamentare per le questioni regionali di cui all'articolo 52 della legge 10 febbraio 1953, n. 62.
Le altre norme delegate previste dalla presente legge saranno emanate con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con i Ministri competenti e con quello per il tesoro, previo parere di una commissione composta da nove senatori e da nove deputati, in rappresentanza proporzionale dei gruppi parlamentari, nominati dai Presidenti delle rispettive Camere su designazione dei Presidenti dei gruppi stessi.
Per i pareri sulla materia riguardante i dipendenti dello Stato, escluso il personale di cui al successivo comma, la commissione e' integrata da:
sei dipendenti dello Stato con qualifica non inferiore a direttore di divisione o equiparata, nominati dal Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro incaricato per la riforma della pubblica amministrazione;
sei rappresentanti degli impiegati civili dello Stato nominati dal Presidente del Consiglio dei Ministri su designazione delle organizzazioni sindacali a carattere nazionale.
Per i pareri sulla materia riguardante il personale di cui alla legge 24 maggio 1951, n. 392, la commissione e' integrata da dodici membri, di cui otto nominati dal Consiglio superiore della magistratura tra i magistrati ordinari e quattro nominati dal Presidente del Consiglio dei Ministri tra i magistrati delle magistrature speciali e gli avvocati dello Stato.
Si prescinde dal parere della commissione di cui al primo comma qualora questo non sia espresso entro 60 giorni dalla richiesta del Governo e dal parere della commissione di cui al secondo comma e successivi qualora non sia espresso entro 30 giorni.
Alle esigenze di servizio connesse alla attuazione della presente legge e di quella sui provvedimenti finanziari per l'attuazione delle regioni a statuto ordinario, ed all'applicazione dei decreti in esse previsti si provvede con personale delle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, da collocare fuori ruolo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi degli articoli 58 e 59 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nel limite di un contingente da determinare con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro per il tesoro".
Art. 22
1. Le note (1), (3), (6), (8) e (9) della legge 18 marzo 1968, n. 249, sono sostituite dalle seguenti:
"(1) Sara' pari a 100 il parametro per gli apprendisti e a 230 per i capi draga e per i comandanti di rimorchiatori e i capi macchinisti del servizio escavazione porti, nonche' per i padroni di rimorchiatori e i padroni marittimi per il traffico".
"(3) Le carriere speciali sono soppresse con trasformazione delle stesse in apposite carriere ordinarie.
I tronconi direttivi delle attuali carriere speciali sono direttamente trasformati in carriere direttive ordinarie.
Si fara' luogo, in attuazione dell'articolo 25 della presente legge, ad una analisi globale del livello delle funzioni di ciascuna carriera speciale, a cura della Presidenza del Consiglio dei Ministri, d'intesa con le organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative, per stabilire se i tronconi di concetto devono essere inseriti nella corrispondente carriera direttiva o sostituiti da una carriera di concetto ordinaria.
I posti disponibili per un periodo di otto anni nella carriera direttiva ex speciale, sono riservati agli impiegati in servizio al 1 luglio 1970 nel corrispondente troncone di concetto ex speciale".
"(6) Con assoggettamento dei nuovi stipendi alle comuni ritenute previdenziali (con esclusione del carabiniere ausiliario) ed erariali e con l'applicazione di una aliquota di detrazione dell'anzianita' di servizio, ai fini del computo degli aumenti periodici, di sei anni per gli appuntati e di due anni per i carabinieri con oltre nove anni di anzianita' di servizio".
"(8) Il parametro dell'aiutante di battaglia potra' essere previsto anche per i marescialli maggiori e gradi corrispondenti ai quali sia conferita, previa opportuna selezione, apposita qualifica per un'aliquota non superiore al dieci per cento dei posti di organico di sottufficiale; per quest'ultima qualifica la detrazione dell'anzianita' di servizio, ai fini del computo degli aumenti periodici, e' fissata a diciotto anni. Per i restanti sottufficiali la detrazione predetta e' stabilita come segue: sergente maggiore, anni due; vice brigadiere e brigadiere, anni zero; maresciallo ordinario, maresciallo capo, maresciallo maggiore e aiutante di battaglia, rispettivamente, anni sei, dieci, dodici e dodici".
"(9) Per il sottotenente di complemento il parametro sara' pari a 160, se di prima nomina o richiamato a domanda, o a 165, se trattenuto o richiamato d'autorita'. La detrazione dall'anzianita' di servizio, ai fini del computo degli aumenti periodici, e' cosi' modificata per gli ufficiali dei seguenti gradi e di quelli corrispondenti: tenente e capitano, anni zero; maggiore e tenente colonnello, rispettivamente, anni sei e diciassette".
2. Alla nota (4) della stessa legge sono aggiunte le parole:
"Il parametro sara' pari a 370 per gli ispettori principali delle ferrovie dello Stato attualmente in servizio nonche' per gli appartenenti alla carriera direttiva delle ferrovie dello Stato delle qualifiche inferiori attualmente in servizio allorche' in base alle norme in vigore maturerebbero la promozione alla qualifica di ispettore principale".
Art. 23
1. La durata settimanale dell'orario di lavoro degli operai dello Stato e' stabilita in 42 ore dal 1 gennaio 1971 e in 40 ore dal 1 gennaio 1972. Nei provvedimenti delegati sara' indicata la relativa copertura.
Art. 24
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 22 LUGLIO 1975, N. 382
Art. 25
1. Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare, entro il 31 marzo 1971 e con le modalita' di cui all'articolo 51, comma secondo e successivi, della legge 18 marzo 1968, n. 249, norme aventi valore di legge ordinaria per disciplinare le assunzioni temporanee, per esigenze di carattere eccezionale e non ricorrenti, di personale straordinario, con gli stessi criteri stabiliti dall'articolo 3 della legge 14 dicembre 1965, n. 1376.
2. Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge cessano di avere efficacia tutte le disposizioni che consentono assunzioni di personale straordinario, anche a contratto di diritto privato o a contratto a termine, comunque denominato, ferma restando la norma di cui all'articolo 3 della legge 14 dicembre 1965, n. 1376.
3. Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni di cui all'articolo 21 della legge 18 marzo 1968, n. 249, si applicano nei confronti di coloro i quali comunque assunti o denominati con retribuzione su fondi stanziati nel bilancio di previsione della spesa delle singole amministrazioni, anche ad ordinamento autonomo, prestino servizio presso gli uffici delle amministrazioni stesse da data non posteriore al 31 luglio 1970 e siano in possesso di tutti i requisiti prescritti, ad eccezione dei limiti di eta'.
4. Per il personale non insegnante della scuola di ogni ordine e grado, con esclusione del personale delle universita', il termine di cui al comma precedente e' fissato al 31 ottobre 1970.
5. Al personale operaio adibito con carattere permanente a mansioni di natura non salariale sono estese, a domanda, da presentarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e con effetto dalla data stessa, le disposizioni dell'articolo 21 della legge 26 febbraio 1952, n. 67.
6. Al personale contemplato nel citato articolo 21 della legge 18 marzo 1968, n. 249, e nei precedenti commi terzo, quarto e quinto, si applicano le disposizioni dell'articolo 2 della legge 4 febbraio 1966, n. 32, e, rispettivamente, dell'articolo 226 e dell'ultima parte del primo comma dell'articolo 231 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.
7. Al personale avventizio, in servizio alla data di entrata in vigore dei provvedimenti delegati, si applicano le disposizioni di cui al precedente comma.
Art. 26
1. Il servizio comunque prestato, anteriormente alla nomina nella carriera di appartenenza, anche se discontinuo o in posizione di assunto con contratto di diritto privato, e' valutato per meta' ai fini delle attribuzioni delle classi di stipendio o paghe nelle qualifiche o categorie di appartenenza alla data di entrata in vigore dei relativi decreti delegati, purche' il servizio sia stato prestato nella stessa carriera. Restano in vigore le norme piu' favorevoli.
2. Le anzianita' eventualmente eccedenti sono riconosciute ai fini del calcolo degli aumenti periodici di stipendio o paga da attribuirsi a ciascun dipendente.
Art. 27
1. Nella prima attuazione della presente legge le disposizioni contenute negli articoli 10, 11, 13, 14 e 18 della legge 18 marzo 1968, n. 249, come risultano modificati dalla presente legge ed il conferimento di classi di stipendio da attribuire per effetto delle disposizioni stesse hanno efficacia ai fini giuridici ed economici a decorrere dal 1 luglio 1970. Le promozioni conferibili per effetto delle ristrutturazioni delle dotazioni organiche previste dalla presente legge hanno efficacia ai fini giuridici ed economici a decorrere dal 1 luglio 1970 per il personale delle Amministrazioni dello Stato e dal 1 gennaio 1971 per il personale delle Amministrazioni ed aziende autonome dello Stato.
2. Le disposizioni del precedente comma non si applicano ai passaggi di carriera e di categoria mediante concorsi per esami o per titoli.
Art. 28
1. Con decreti aventi valore di legge ordinaria il Governo e' delegato ad emanare entro il 30 giugno 1972 norme per una nuova disciplina delle carriere del personale tecnico delle Amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo. In particolare dovra' essere stabilito che i ruoli del personale tecnico saranno ordinati sulla base di qualifiche professionali e che il trattamento economico per ogni qualifica si dovra' sviluppare mediante la fissazione di classi retributive in aggiunta alla retribuzione iniziale e l'assegnazione di aumenti periodici di stipendio.
2. Deve essere prevista la possibilita' che gli incarichi che comportino oneri organizzativi ed amministrativi siano assegnati secondo il principio della rotazione per non distogliere i funzionari tecnici per piu' di un triennio dai compiti di ricerca, studio e dall'assolvimento degli specifici compiti legati alla progettazione e alla sperimentazione scientifica e tecnica.
Art. 29
1. Per gli impiegati dello Stato delle varie carriere e qualifiche in posizione di "fuori ruolo", alla data di entrata in vigore della presente legge, presso Amministrazioni dello Stato od enti pubblici, ai sensi delle norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni e integrazioni, sara' prevista la facolta', a domanda, del rientro nei ruoli di appartenenza.
Art. 30
1. Il Presidente del Consiglio, entro il 30 luglio di ogni anno, presentera' al Parlamento una relazione sullo stato della pubblica amministrazione, nonche' l'organigramma complessivo ed analitico di ogni singola amministrazione. Congiuntamente il Presidente del Consiglio presentera' l'eventuale disegno di legge per le modifiche da apportare agli organici della pubblica amministrazione e per l'approvazione delle relative tabelle indicando gli impegni di spesa e le relative coperture a norma dell'articolo 81 della Costituzione.
Art. 31
1. Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare entro il 30 giugno 1973, con uno o due decreti aventi valore di legge ordinaria, due testi unici contenenti l'uno lo statuto degli impiegati civili dello Stato e l'altro il nuovo statuto economico degli impiegati civili dello Stato, quale risultera' dalle norme legislative al momento vigenti, apportandovi le sole modifiche necessarie al loro coordinamento.
2. I testi unici previsti dal precedente comma saranno emanati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro, e con il parere di una commissione composta da nove senatori e da nove deputati, in rappresentanza proporzionale dei gruppi parlamentari, nominati dai Presidenti delle rispettive Camere su designazione dei Presidenti dei gruppi stessi. Si prescinde dal parere della commissione qualora questo non sia espresso entro 30 giorni dalla richiesta del Governo.
Art. 32
1. Il numero dei componenti della commissione parlamentare per le questioni regionali di cui all'articolo 52 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, e' aumentato a venti deputati e venti senatori.
Art. 33
1. Al maggiore onere a carico del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1970, derivante dalle modifiche apportate con la presente legge alle norme di cui alla legge 18 marzo 1968, n. 249, valutato in lire 60 miliardi, si provvede con corrispondente riduzione del fondo iscritto al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.
2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti, al bilancio dello Stato e ai bilanci delle aziende autonome, le variazioni occorrenti per la attuazione della presente legge.
Art. 34
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 28 ottobre 1970
SARAGAT
COLOMBO - GASPARI - REALE - GIOLITTI - FERRARI AGGRADI
Visto, il Guardasigilli: REALE