Sez. U - , Ordinanza n. 11546 del 08/04/2022 (Rv. 664487 - 01)
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IMPUGNAZIONI | Procedimento disciplinare magistrati - Disciplina dettata dall’art. 23, comma 8 bis, del d.l. n. 137 del 2020, conv. con modif. in l. n. 176 del 2020 - Omessa richiesta di discussione orale - Violazione del diritto di difesa - Esclusione - Fondamento.
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IMPUGNAZIONI
In tema di procedimento disciplinare a carico dei magistrati, nel caso in cui trovi applicazione, "ratione temporis", l'art. 23, comma 8 bis, del d.l. n. 137 del 2020, conv. con modif. dalla l. n. 176 del 2020, che disciplina le modalità di trattazione dei ricorsi fissati in udienza pubblica a norma degli artt. 374, 375, ultimo comma, e 379 c.p.c., l'individuazione del rito per la decisione non dipende da alcun ulteriore provvedimento di fissazione emesso dal presidente e comunicato alle parti, ma dalla diretta volontà della legge, che stabilisce che si debba procedere automaticamente in camera di consiglio senza l'intervento del procuratore generale e dei difensori delle parti, salvo che una delle parti o il procuratore generale facciano richiesta di discussione orale entro il termine di venticinque giorni liberi prima dell'udienza; in mancanza di tale richiesta, alle parti non è consentito di partecipare alla discussione nell'udienza ex art. 379 c.p.c., senza che ciò rechi ostacolo all'esercizio del diritto di difesa giacché, dopo che il procuratore generale ha formulato le sue conclusioni con atto spedito alla cancelleria, e da questa inviato ai difensori, gli stessi possono depositare memorie ai sensi dell'art. 378 c.p.c..
Decreto Legge 28/10/2020 num. 137 art. 23 com. 8, Legge 18/12/2020 num. 176 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 374, Cod. Proc. Civ. art. 375 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 378, Cod. Proc. Civ. art. 379 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 391 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)