Sez. 2, Sentenza n. 11594 del 22/06/2004 (Rv. 573806 - 01)
LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - COMPENSO (ONORARIO) - IN GENERE | Natura - Debito di valuta - Configurabilità - Sussistenza - Rivalutazione monetaria - Condizioni e limiti - Rivalutazione ed interessi - Cumulabilità - Esclusione - Fondamento.
LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - COMPENSO (ONORARIO) - IN GENERE
In tema di contratto d'opera professionale, il diritto del professionista al compenso ha natura di debito di valuta, che non è suscettibile di automatica rivalutazione per effetto del processo inflattivo della moneta; pertanto, in caso di inadempimento o ritardato adempimento dell'obbligazione la rivalutazione monetaria del credito può essere riconosciuta, sempreché il creditore alleghi e dimostri sensi del secondo comma dell'art. 1224 cod. civ., l'esistenza del maggior danno derivato dalla mancata disponibilità della somma durante il periodo di mora e non compensato dalla corresponsione degli interessi legali previsti con funzione risarcitoria in misura forfettariamente predeterminata dal primo comma dell'art. 1224 cod.civ. Ne consegue che la rivalutazione monetaria del debito di valuta, sostituendosi al danno presunto costituito dagli interessi legali, è idonea a reintegrare totalmente il patrimonio del creditore, sicché non possono essere riconosciuti gli interessi sulla somma rivalutata, se non dal momento della sentenza con cui, a seguito e per effetto della liquidazione, il credito - divenuto liquido ed esigibile - produce interessi corrispettivi ai sensi dell'art. 1282 cod.civ..
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2230, Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1277 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)