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Sez. 2, Sentenza n. 26524 del 01/10/2025 (Rv. 676925-02)

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - IN GENERE | Preliminare di vendita - Risoluzione per inadempimento del venditore - Risarcimento del danno al compratore - Estensione ai frutti della cosa venduta successivi alla domanda di risoluzione - Esclusione - Fattispecie. VENDITA - PROMESSA DI VENDITA - In genere.
Stato
decisa il 2025-10-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/676925-02

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - IN GENERE

Il danno da risarcire al promittente compratore, ove sia accolta la domanda di risoluzione del contratto preliminare di vendita dallo stesso proposta per inadempimento del promittente venditore, non può comprendere i frutti della cosa promessa in vendita successivi alla domanda di risoluzione perché questa, comportando la rinuncia definitiva alla prestazione del promittente venditore (art. 1453, comma 3, c.c.), preclude anche al promittente compratore di lucrare i frutti che dalla cosa avrebbe tratto dopo la rinuncia. (Nella specie, relativa a preliminare di trasferimento di quote di produzione di tabacco e dei connessi benefici "comunitari", la S.C. ha cassato la decisione di merito che, dichiarata la risoluzione del contratto, aveva liquidato il relativo danno comprendendovi i benefici anzidetti maturati successivamente alla domanda di risoluzione).

Cod. Civ. art. 1351, Cod. Civ. art. 1470, Cod. Civ. art. 1453 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)