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Sez. L, Sentenza n. 29756 del 11/11/2025 (Rv. 677005-02)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - CONTRIBUTI E PRESTAZIONI - INDENNITA' - DECADENZA | Cancellazione dagli elenchi dei lavoratori agricoli - Ripetizione dell'indennità di disoccupazione - Contestazione giudiziale - Decadenza ex art. 22 del d.l. n. 7 del 1970 - Applicabilità - Ragioni. PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI UNIFICATI IN AGRICOLTURA - SERVIZIO PER I CONTRIBUTI - ELENCHI - In genere.
Stato
decisa il 2025-11-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/677005-02

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - CONTRIBUTI E PRESTAZIONI - INDENNITA' - DECADENZA

La domanda con cui il lavoratore agricolo contesta la richiesta dell'Inps di ripetizione dell'indennità di disoccupazione, conseguente all'avvenuta cancellazione dell'assicurato dall'elenco dei lavoratori agricoli, è soggetta alla decadenza di cui all'art. 22 del d.l. n.7 del 1970 (conv. con modif. dalla l. n. 83 del 1970), poiché presuppone l'accertamento del diritto a ritenere la prestazione previdenziale e, quindi, dell'illegittimità del provvedimento di cancellazione suddetto.

Decreto Legge 03/02/1970 num. 7 art. 22 CORTE COST., Legge 11/03/1970 num. 83 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)