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Ulteriori interventi e provvidenze per la ricostruzione e per la ripresa economica nei territori colpiti dalle alluvioni e mareggiate dell'autunno 1966

Testo in vigore al

Art. 47-bis

1. Le provvidenze e gli interventi di cui ai precedenti articoli 27 e seguenti sono estesi alle societa' cooperative ed ai loro consorzi danneggiati indipendentemente dal requisiti e dai limiti di cui alla legge 16 settembre 1960, n. 1016.

Art. 47-ter

1. L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ha facolta' di autorizzare la sospensione della riscossione, fino al 30 giugno 1967, del canone e del sovracanone dovuti dalle rivendite dei generi di monopolio danneggiate dagli eventi calamitosi di cui al precedente articolo 1. La sospensione e' disposta a richiesta dei rivenditori danneggiati ed il recupero dei canoni e sovracanoni sospesi sara' effettuato entro il 31 dicembre 1967.

2. I gestori di rivendite di generi di monopolio danneggiate dagli eventi calamitosi di cui al precedente articolo I, possono altresi' chiedere all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, fino al 31 dicembre 1967, il trasferimento dei rispettivi esercizi nell'ambito della stessa Provincia. L'autorizzazione relativa e' subordinata all'esistenza delle condizioni prescritte per la istituzione di una nuova rivendita nel punto designato.

Art. 48

1. E' autorizzata la spesa di lire cinque miliardi, da iscriversi nello stato di previsione del Ministero dello interno, per l'anno finanziario 1966, per assegnazione straordinaria per l'integrazione dei bilanci degli Enti comunali di assistenza, anche ai fini della concessione di sovvenzioni a favore di nuclei familiari bisognosi che hanno subito perdite di vestiario, mobilio, biancheria, nonche' per sovvenzioni ai Comitati provinciali di assistenza e beneficenza.

Art. 48-bis

1. Ai capi-famiglia colpiti dagli eventi calamitosi di cui al precedente articolo 1 che abbiano perso vestiario o biancheria o mobili e suppellettili dell'abitazione, e che non siano iscritti nei ruoli dell'imposta complementare per l'esercizio 1966 per una cifra superiore a lire 1.050.000, sara' corrisposto un contributo a fondo perduto fino a lire 500.000.

2. Per la corresponsione del contributo di cui al presente articolo e' autorizzata la spesa di lire 8 miliardi, che sara' iscritta nello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 1967.

Art. 48-ter

1. Il contributo di cui al precedente articolo 48-bis e' corrisposto su domanda dei capi-famiglia interessati, da presentarsi entro 150 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con l'indicazione dell'entita' e del presumibile valore del vestiario, della biancheria, dei mobili, delle suppellettili perduti, nonche' della posizione, per l'esercizio 1966, agli effetti dell'imposta complementare.

2. Il prefetto della Provincia, assunte le necessarie informazioni, determina il contributo tenendo conto delle sovvenzioni gia' corrisposte per lo stesso titolo.

3. Il contributo e' corrisposto dalle Prefetture sui fondi che saranno ad esse somministrati con ordini di accreditamento, commutabili in quietanza di contabilita' speciale intestata alle medesime, dell'importo massimo di lire 100.000.000 che il Ministero dell'interno, e' autorizzato a emettere, anche in deroga alle disposizioni contenute nell'articolo 59 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e nell'articolo 285 del regolamento di contabilita' generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, per la parte relativa all'obbligo della presentazione dei rendiconti a favore dello stesso funzionario delegato.

Art. 49

1. E' autorizzata la spesa di lire sei miliardi, da iscriversi nello stato di previsione del Ministero dell'interno, per l'anno finanziario 1966, per provvedere ai seguenti interventi:

  1. a) contributi e sovvenzioni a favore dei Comuni e delle Province per eventi eccezionali . . . . . . . . . . . . . . . L.
    4.000.000.000

  2. b) contributi per il ripristino di beni, impianti e attrezzature
    di aziende municipalizzate, distrutti o danneggiati. L. 2.000.000.000

Art. 50

1. E' autorizzata la spesa di lire quattro miliardi e trecentocinquanta milioni, da iscriversi nello stato di previsione del Ministero dell'interno, per l'anno finanziario 1966, per provvedere ai seguenti interventi ai fini dei servizi della protezione civile:

  1. a) indennita' ed altre competenze dovute al personale dell'Arma dei carabinieri e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza o di altri Corpi armati impegnati in servizio collettivo di ordine
    pubblico per esigenze della protezione civile. . . . . L. 500.000.000

  2. b) riparazione e adattamento di caserme e locali dell'Arma dei
    carabinieri e della pubblica sicurezza danneggiati dagli eventi
    eccezionali. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 550.000.000 c) acquisto, manutenzione, noleggio e gestione degli automezzi,
    dei natanti ecc., destinati ai servizi di polizia in relazione alle esigenze dei servizi di soccorso e di protezione civile. L. 500.000.000

  3. d) acquisto, manutenzione, riparazione, noleggio e gestione degli automezzi ordinari e di soccorso, dei natanti e degli aeromobili
    destinati ai servizi antincendi. . . . . . . . . . . L. 1.500.000.000

  4. e) spese per I servizi della protezione civile. Spese per i
    servizi relativi all'addestramento ed all'impiego delle unita' preposte alla protezione civile. Acquisto, manutenzione, noleggio e gestione di automezzi, aeromobili e natanti per i servizi stessi. L. 1.300.000.000

Art. 51

1. E' autorizzata la spesa di lire 300 milioni, da iscriversi nello stato di previsione del Ministero dell'interno, per l'anno finanziario 1966, per provvedere a spese, anche di carattere generale, e contributi ai fini del recupero e del ripristino del patrimonio archivistico dello Stato, delle Province, dei Comuni e degli altri enti pubblici, nonche' degli archivi privati di notevole interesse storico danneggiati dagli eventi calamitosi di cui al precedente articolo 1.

2. Per l'esecuzione dei lavori in economia relativi al ripristino dei patrimonio archivistico dello Stato, danneggiato dagli eventi calamitosi di cui al precedente articolo 1, non e' richiesto il parere del Consiglio di Stato previsto dalle norme vigenti.

Art. 52

1. COMMA ABROGATO DAL D.L. 18 DICEMBRE 1968, N. 1233, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 12 FEBBRAIO 1969, N. 7
COMMA ABROGATO DAL D.L. 18 DICEMBRE 1968, N. 1233, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 12 FEBBRAIO 1969, N. 7
La misura dei contributo e determinata in base alle entrate accertate nel 1966 per i tributi riscuotibili mediante ruolo e per il contributo speciale di cura, e in base al gettito dell'anno 1965, aumentato dello incremento verificatosi nell'ultimo biennio, per le imposte di consumo.

2. Per gli effetti di cui ai precedenti commi, e' autorizzata la spesa di lire dieci miliardi da iscriversi nello stato di previsione del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario 1967.

Art. 53

1. Sono autorizzate le seguenti spese da iscrivere nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per L'anno 1966 per provvedere ai seguenti interventi:

  1. 1) assegnazione alle Universita' ed agli Istituti universitari per la ricostituzione ed il riassetto del materiale didattico e scientifico L. 400 milioni; per lavori edilizi di riattamento L. 500 milioni.
    I Consigli di amministrazione delle Universita' e degli Istituti universitari sono autorizzati ad adottare deliberazioni, senza la osservanza delle norme di cui all'articolo 51 dei testo unico approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, limitatamente alle spese che si rendono necessarie per la riparazione dei danni arrecati dagli eventi calamitosi di cui al precedente articolo I, e per il ripristino delle attrezzature didattico-scientifiche e bibliografiche;

  2. 2) assegnazione agli Istituti di istruzione artistica per lavori di riattamento dei locali, per la ricostituzione ed il riassetto dei materiale didattico ed artistico lire 100 milioni;

  3. 3) spese e contributi per il ripristino del patrimonio archeologico, storico ed artistico L. 1.700 milioni.
    I lavori di competenza delle Soprintendenze ai monumenti, alle gallerie ed alle antichita', anche a competenza mista, sono qualificati come urgenti ai sensi dell'articolo 6 del regolamento approvato con regio decreto 22 aprile 1886, n. 3859. Per i suddetti lavori, da eseguirsi con le somme stanziate dal presente decreto e con quelle disposte con il decreto-legge 9 novembre 1966, n. 914, limitatamente ai territori indicati nei decreti del Presidente della Repubblica emanati o da emanarsi ai sensi dell'articolo 1 del predetto decreto-legge, sono sospesi i controlli preventivi per i lavori disciplinati dal menzionato regio decreto 22 aprile 1886, n. 3859, ed il limite di spesa stabilito dallo articolo 1 del regolamento approvato con regio decreto 13 aprile 1882, n. 811.
    Ove richiesto, le relative aperture di credito sono disposte indipendentemente dalla approvazione del progetto.
    A favore dei funzionari titolari delle sopraindicate Soprintendenze possono essere emessi, in deroga ai limiti previsti dall'art. 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, ordini di accreditamento nel limite massimo di L. 200 milioni per ciascun ordine per la esecuzione dei pagamenti afferenti a spese contemplate dal presente decreto;

  4. 4) spese e contributi per il ripristino del patrimonio bibliografico, statale e non statale, L. 600 milioni.
    In deroga alle disposizioni, previste dal regio decreto 28 settembre 1919, n. 2539, il soprintendente bibliografico di Firenze e il direttore della Biblioteca nazionale centrale di Firenze possono provvedere, nei limiti di spesa di un milione per ciascuna fornitura, alla provvista diretta di mezzi, attrezzature e manodopera, occorrenti per il recupero, il trasporto ed il restauro del materiale bibliografico appartenente agli Istituti bibliografici, statali e non statali, della Toscana e per la esecuzione di lavori di restauro di opere di valore bibliografico o storico da effettuarsi in economia e per trattativa privata, con le procedure di urgenza di cui al citato regio decreto 22 aprile 1886, n. 3859.
    Per la esecuzione dei lavori in economia, di cui all'art. I del regio decreto 28 settembre 1919, n. 2539, puo' prescindersi dal parere del Consiglio di Stato, previsto dall'art. 2 dello stesso regio decreto 28 settembre 1919, n. 2539;

  5. 5) spese per opere di edilizia scolastica prefabbricata per le scuole elementari e secondarie, da eseguire con le modalita' stabilite dalla legge 18 dicembre 1964, n. 1358, lire 1.000 milioni.
    Per tali opere sono richiamate in vigore le disposizioni previste dalla legge 26 gennaio 1963, n. 47
    .

  6. 6) spese e contributi per il riattamento e l'adattamento di costruzioni e locali adibiti o da adibire a scuole elementari e medie, indipendentemente dai limiti stabiliti dalle disposizioni vigenti, nonche' per l'arredamento delle scuole medesime L. 500 milioni.

Art. 54

1. A favore delle Soprintendenze ai monumenti, alle gallerie ed alle antichita' delle citta' di Firenze,Pisa, Siena, Venezia e Padova, nonche' a favore della Soprintendenza bibliografica di Bologna e della Direzione della Biblioteca nazionale di Firenze sono istituite, a norma degli articoli 585 e seguenti del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, contabilita' speciali, limitatamente alla gestione delle offerte di Enti pubblici o privati, di cittadini o di organizzazioni, nazionali o stranieri.

Art. 55

1. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 11, comma terzo e quarto, della legge 21 luglio 1960, n. 739, sostituito dall'articolo 5 della legge 14 febbraio 1964, n. 38, in tutti i territori indicati nei decreti del Presidente della Repubblica emanati o da emanarsi a norma dell'articolo 1 del decreto-legge 9 novembre 1966, n. 914, e' concessa la sospensione della riscossione delle rate di dicembre 1966 e di febbraio 1967 dei ruoli esattoriali concernenti i contributi dovuti per l'assicurazione contro le malattie e per l'assicurazione per la invalidita' e la vecchiaia e per l'ENAOLI dagli artigiani e dagli esercenti attivita' commerciali.

2. Salvo quanto disposto dal successivo articolo 56, lo importo delle rate sospese dei ruoli anzidetti e' riscosso cumulativamente con le rate di agosto e di ottobre 1967 riguardanti gli stessi contributi.

Art. 56

1. I lavoratori autonomi, coltivatori diretti, mezzadri e coloni, artigiani ed esercenti attivita' commerciali, titolari di azienda e rispettivi familiari, soggetti alle assicurazioni contro le malattie e per l'invalidita' e la vecchiaia ai sensi delle leggi 22 novembre 1954, n. 1136, 9 gennaio 1963, n. 9, 29 dicembre 1956, n. 1533, 4 luglio 1959, n. 463, 27 novembre 1960, n. 1397, 22 luglio 1966, n. 613, i quali abbiano subito gravi danni per effetto degli eventi calamitosi di cui al precedente articolo 1, sono esonerati dal pagamento dei contributi dovuti per le suddette assicurazioni e per l'ENAOLI, limitatamente ai due dodicesimi del carico contributivo dell'anno 1966 ed ai due dodicesimi del carico contributivo dell'anno 1967.

2. L'esonero operera' sulle rate esattoriali di dicembre 1966 e successive, fino a concorrenza dell'importo indicato nel comma precedente.

3. Le quote dei contributi per l'assicurazione per la invalidita' e la vecchiaia dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, degli artigiani e degli esercenti le attivita' commerciali, che formano oggetto di esonero, ai sensi del primo comma, sono accreditate dall'Istituto nazionale della previdenza sociale a favore dei rispettivi assicurati alle scadenze delle relative rate esattoriali in cui opera l'esonero.

4. La disposizione di cui al comma precedente si applica anche nei confronti dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, colpiti dalla catastrofe del Vajont, al quali, ai sensi della legge 31 marzo 1964, n. 357, e' stato concesso l'esonero dal pagamento dei contributi previdenziali, nei modi e nei limiti dei provvedimenti di esonero adottati.

Art. 57

1. L'esonero ha luogo a domanda dell'interessato da presentarsi entro il termine di novanta giorni dalla data del presente decreto.

2. Alla domanda deve essere allegato un certificato del sindaco comprovante che l'interessato ha subito gravi danni per effetto degli eventi calamitosi di cui al precedente articolo 1.

Art. 58

1. L'importo dei contributi cui si riferisce l'esonero previsto dall'art. 56 e' assunto a carico dello Stato nel limite di spesa di lire 4 miliardi e 500 milioni ed e' versato alle Gestioni e Casse mutue interessate, alla scadenza delle rispettive rate, sotto forma di acconti, salvo conguaglio da effettuarsi entro il 31 dicembre 1967.

2. La predetta somma sara' stanziata nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, In ragione di L. 2.250.000.000 per ciascuno degli anni finanziari 1966 e 1967.

Art. 59

1. Nelle Province indicate nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 novembre 1966, emanato ai sensi dell'art. 4 della legge 15 maggio 1954, n. 234 nonche' nelle province di Gorizia, Latina e Nuoro, possono essere istituiti speciali cantieri di lavoro e di rimboschimento, da affidarsi in gestione alle Amministrazioni comunali e ad altri Enti pubblici.

2. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale predispone il programma sulla base delle proposte degli Uffici provinciali del lavoro competenti per territorio.

3. In deroga alle vigenti disposizioni, le proposte possono essere corredate soltanto da un preventivo di spesa e da una sommaria relazione redatta, secondo la natura dei lavori, dall'Ufficio provinciale del genio civile o dall'Ispettorato ripartimentale delle foreste.

4. L'istituzione dei singoli cantieri e' disposta con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

Art. 61

1. Per far fronte agli oneri derivanti dall'applicazione dei precedenti articoli 59 e 60 e' assegnato al Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori, di cui allo art. 62 della legge 29 aprile 1949, n. 264, la somma di lire 5 miliardi a carico del bilancio dello Stato, da stanziare nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, in ragione di lire 2 miliardi e lire 3 miliardi rispettivamente per gli anni finanziari 1966 e 1967.

Art. 62

1. Per le Province nelle quali sono compresi i territori indicati nei decreti del Presidente della Repubblica emanati o da emanarsi a norma dell'articolo 1 del decreto-legge 9 novembre 1966, n. 914, la Gestione case per lavoratori e' autorizzata a deliberare, anche in deroga alle vigenti disposizioni di legge, le procedure e le modalita' piu' idonee per l'immediata esecuzione dei programmi di costruzione finanziati o da finanziare in base alla legge 14 febbraio 1963, n. 60. Le relative deliberazioni della Gestione case per lavoratori, che possono derogare anche alle norme relative agli organi incaricati dell'esecuzione dei programmi nelle singole Province, sono sottoposte all'approvazione del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con i Ministri per il tesoro e per i lavori pubblici.

2. Per le costruzioni da realizzare nelle suddette Province su aree non ancora urbanizzate, la Gestione case per lavoratori e' autorizzata a sostenere la spesa per le opere di urbanizzazione primaria indicate nella legge 29 settembre 1964, n. 847, entro il limite massimo di dieci miliardi.

Art. 64

1. In relazione agli eventi calamitosi di cui al precedente articolo 1, e' autorizzata la spesa di lire 6.840 milioni da iscriversi nello stato di previsione del Ministero della difesa, in ragione di lire 1.840 milioni per l'anno finanziario 1966 e di lire 5 miliardi per l'anno finanziario 1967, per:

  1. a) ricostruzione, riparazione e riattamento di caserme, aeroporti, scuole militari, stabilimenti di lavoro, impianti ed altre infrastrutture militari;

  2. b) ricostituzione di mezzi e scorte di materiali per servizi di soccorso;

  3. c) manutenzione, riparazione e gestione degli automotomezzi, dei natanti e degli aeromobili impegnati nelle operazioni di soccorso e di bonifica dei territori colpiti dagli eventi calamitosi di cui al precedente articolo 1; noleggio di mezzi speciali.