Sez. L, Sentenza n. 1276 del 23/02/1984 (Rv. 433415 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ VECCHIAIA E SUPERSTITI - AI SUPERSTITI (IN PARTICOLARE) - RIVERSIBILITÀ - FIGLI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - INVALIDITÀ - AGGRAVAMENTO - CONTROVERSIA RIGUARDANTE L'INABILITÀ AL LAVORO DEL FIGLIO, GIÀ A CARICO DEL GENITORE DECEDUTO, AI FINI DEL RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO A PENSIONE DI RIVERSIBILITÀ - DISCIPLINA EX ART. 149 DISP. ATT. COD. PROC. CIV. - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ VECCHIAIA E SUPERSTITI - AI SUPERSTITI (IN PARTICOLARE) - RIVERSIBILITÀ - FIGLI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - INVALIDITÀ - AGGRAVAMENTO - CONTROVERSIA RIGUARDANTE L'INABILITÀ AL LAVORO DEL FIGLIO, GIÀ A CARICO DEL GENITORE DECEDUTO, AI FINI DEL RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO A PENSIONE DI RIVERSIBILITÀ - DISCIPLINA EX ART. 149 DISP. ATT. COD. PROC. CIV. - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE.*
L'art. 149 disp. Att. Cod. proc. civ. - il quale stabilisce che il giudice, nelle controversie in materia d'Invalidità pensionabile, deve valutare anche l'aggravamento della malattia nonché tutte le infermità, comunque incidenti sul complesso invalidante, verificatesi nel corso del procedimento sia amministrativo che giudiziario - si riferisce all'Invalidità propria dell'assicurato che richiede la pensione, ossia al caso tipico di pensione diretta per Invalidità, e, pertanto, non è applicabile nella controversia in cui si discuta dall'inabilità al lavoro del figlio, già a carico del genitore deceduto, ai fini del riconoscimento o meno, in favore del superstite, del diritto alla pensione (di riversibilità) ai sensi dell'art. 22 della legge 21 luglio 1965 n. 903.*
Riferimenti normativi: Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 149, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 149, Legge 21/07/1965 num. 903 art. 22 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)