Sez. 3 - , Ordinanza n. 13519 del 29/04/2022 (Rv. 664559 - 01)
PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - RIPRODUZIONI MECCANICHE - FOTOGRAFIE | Disconoscimento - Riproduzioni fotografiche - Effetti ex art. 215, comma 2, c.p.c. - Esclusione - Fondamento.
PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - RIPRODUZIONI MECCANICHE - FOTOGRAFIE
In tema di efficacia probatoria delle riproduzioni fotografiche, il disconoscimento delle fotografie non produce gli stessi effetti del disconoscimento previsto dall'art. 215, secondo comma, c.p.c., perché mentre questo, in mancanza di richiesta di verificazione e di esito positivo di questa, preclude l'utilizzazione della scrittura, il primo non impedisce che il giudice possa accertare la
Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2712, Cod. Proc. Civ. art. 215 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)