Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012
Testo in vigore al
Questo elemento non esiste alla data scelta.
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 46, lettera d), l’articolo 149, l’articolo 153, paragrafo 2, lettera a), gli articoli 164, 172, 175, 177 e 178, l’articolo 189, paragrafo 2, l’articolo 212, paragrafo 2, l’articolo 322, paragrafo 1, e l’articolo 349, in combinato disposto con il trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica, in particolare l’articolo 106 bis,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere della Corte dei conti1,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo2,
visto il parere del Comitato delle regioni3,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria4,
Dopo tre anni di attuazione, le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione («bilancio») dovrebbero essere nuovamente modificate per eliminare le strozzature nell’attuazione aumentando la flessibilità, per semplificare i meccanismi di erogazione per le parti interessate e per i servizi, per ottenere una maggiore concentrazione sui risultati e per migliorare l’accessibilità, la trasparenza e la rendicontabilità. È opportuno pertanto abrogare il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio5 e sostituirlo con il presente regolamento.
Al fine di ridurre la complessità delle regole finanziarie applicabili al bilancio e includere quelle pertinenti in un unico regolamento, è opportuno abrogare il regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione6. A fini di chiarezza, le norme principali del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 dovrebbero essere inserite nel presente regolamento, mentre altre dovrebbero essere incluse nelle regole e negli orientamenti interni.
È opportuno mantenere i principi di bilancio fondamentali. Le deroghe esistenti a tali principi per settori specifici come la ricerca, le azioni esterne e i fondi strutturali dovrebbero essere per quanto possibile riviste e semplificate, considerando se siano tuttora pertinenti e tenendo conto del loro valore aggiunto per il bilancio, nonché degli oneri che impongono agli interessati.
Le regole in materia di riporto degli stanziamenti dovrebbero essere presentate in maniera più chiara e dovrebbe essere fatta una distinzione tra riporti automatici e riporti non automatici. Le istituzioni dell’Unione interessate dovrebbero fornire informazioni al Parlamento europeo e al Consiglio sia sui riporti di diritto che sui riporti non automatici.
Il riporto e l’utilizzazione delle entrate con destinazione specifica esterne per il programma o l’azione successivi dovrebbero essere consentiti per utilizzare tali fondi in modo efficiente. Si dovrebbero poter riportare le entrate con destinazione specifica interne soltanto per l’esercizio successivo, salvo se diversamente disposto dal presente regolamento.
Per quanto riguarda le entrate con destinazione specifica interne, dovrebbe essere consentito il finanziamento di nuovi progetti immobiliari con le entrate provenienti da indennità locative e dalla vendita dei fabbricati. Con questa finalità, tali entrate dovrebbero essere considerate entrate con destinazione specifica interne che possono essere riportate fino a quando non siano utilizzate integralmente.
Le istituzioni dell’Unione dovrebbero poter accettare qualsiasi atto di liberalità a favore dell’Unione.
È opportuno introdurre una disposizione per consentire la sponsorizzazione in natura da parte di una persona giuridica di manifestazioni o attività a fini promozionali o ai fini della responsabilità sociale delle imprese.
È opportuno chiarire il concetto di performance in relazione al bilancio. La performance dovrebbe essere collegata all’applicazione diretta del principio della sana gestione finanziaria. Si dovrebbe definire anche il principio della sana gestione finanziaria e dovrebbe essere stabilito un nesso tra obiettivi fissati e performance, tra indicatori e risultati, nonché tra economia, efficienza ed efficacia dell’utilizzazione degli stanziamenti. Ai fini della certezza del diritto dovrebbe essere definita la terminologia della performance, in particolare per quanto riguarda le realizzazioni e i risultati, evitando nel contempo conflitti con i quadri della performance esistenti dei diversi programmi.
Conformemente all’accordo interistituzionale del 13 aprile 2016 Legiferare meglio7, la legislazione dell’Unione dovrebbe essere di qualità elevata e dovrebbe concentrarsi sui settori in cui presenta il massimo valore aggiunto per i cittadini e conseguire gli obiettivi strategici comuni dell’Unione nel modo più efficiente ed efficace possibile. Sottoporre a valutazione i programmi di spesa nuovi ed esistenti e le attività che comportano spese significative può contribuire a raggiungere tali obiettivi.
Conformemente al principio di trasparenza sancito dall’articolo 15 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), le istituzioni dell’Unione devono operare nel modo più trasparente possibile. Per quanto riguarda l’esecuzione del bilancio, l’applicazione di tale principio implica che i cittadini conoscano la destinazione e lo scopo dei fondi spesi dall’Unione. Tali informazioni favoriscono il dibattito democratico, contribuiscono alla partecipazione dei cittadini al processo decisionale dell’Unione, rafforzano il monitoraggio istituzionale e il controllo sulla spesa dell’Unione e contribuiscono al rafforzamento della sua credibilità. La comunicazione dovrebbe essere maggiormente mirata e finalizzata a rafforzare la visibilità del contributo dell’Unione per i cittadini. Tali obiettivi dovrebbero essere raggiunti attraverso la pubblicazione, preferibilmente utilizzando moderni strumenti di comunicazione, delle pertinenti informazioni riguardanti tutti i destinatari dei fondi finanziati dal bilancio che tengano conto dei legittimi interessi di riservatezza e di sicurezza di detti destinatari e, per quanto concerne le persone fisiche, del loro diritto alla vita privata e alla protezione dei loro dati personali. Le istituzioni dell’Unione dovrebbero quindi adottare un approccio selettivo nella pubblicazione delle informazioni conformemente al principio di proporzionalità. Le decisioni in materia di pubblicazione dovrebbero basarsi su criteri pertinenti al fine di fornire informazioni opportune.
Fatte salve le norme sulla protezione dei dati personali, dovrebbe essere garantita la massima trasparenza sulle informazioni relative ai destinatari. Le informazioni sui destinatari dei fondi dell’Unione eseguiti in regime di gestione diretta dovrebbero essere pubblicate su un apposito sito web delle istituzioni dell’Unione, come il sistema di trasparenza finanziaria, e dovrebbero comprendere almeno il nominativo e l’ubicazione del destinatario, l’importo giuridicamente impegnato e la finalità della misura. Tali informazioni dovrebbero tener conto di criteri pertinenti quali la periodicità, la natura e l’importanza della misura.
La Commissione dovrebbe avere la possibilità di dare esecuzione al bilancio indirettamente attraverso le organizzazioni degli Stati membri. Ai fini della certezza del diritto è pertanto opportuno definire un’organizzazione di uno Stato membro come un’entità stabilita in uno Stato membro quale organismo di diritto pubblico o quale organismo di diritto privato investito di attribuzioni di servizio pubblico e assistito da sufficienti garanzie finanziarie fornite da tale Stato membro. Il sostegno finanziario fornito a tali organismi di diritto privato da uno Stato membro, conformemente alle disposizioni di cui al diritto dell’Unione, nella forma da esso stabilita e senza che tale sostegno richieda necessariamente una garanzia bancaria, dovrebbe essere considerato sufficiente garanzia finanziaria.
In relazione a premi, sovvenzioni e contratti attribuiti in seguito all’apertura di una gara pubblica e, in particolare, a concorsi, inviti a presentare proposte e gare di appalto, per rispettare i principi del TFUE e, segnatamente, quelli di trasparenza, proporzionalità, parità di trattamento e non discriminazione, dovrebbero essere pubblicati il nominativo e l’ubicazione dei destinatari dei fondi dell’Unione. Siffatta pubblicazione dovrebbe aiutare i richiedenti non selezionati nella gara a esercitare il controllo sulle procedure di aggiudicazione o di attribuzione.
Poiché è opportuno che i dati personali relativi alle persone fisiche non siano pubblicati per un periodo superiore alla durata di utilizzo dei fondi da parte del destinatario, tali dati dovrebbero essere cancellati dopo due anni. Lo stesso dovrebbe valere per i dati personali relativi a persone giuridiche la cui denominazione ufficiale individua una o più persone fisiche.
Nella maggior parte dei casi disciplinati dal presente regolamento la pubblicazione riguarda persone giuridiche. Quando sono interessate persone fisiche, la pubblicazione dei dati personali dovrebbe rispettare il principio di proporzionalità tra l’entità dell’importo erogato e l’esigenza di controllare l’impiego ottimale dei fondi. In tali casi, la pubblicazione della regione al livello 2 della classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) è coerente con l’obiettivo della pubblicazione delle informazioni dei destinatari e assicura la parità di trattamento tra Stati membri di dimensioni diverse, garantendo al contempo il diritto dei destinatari al rispetto della vita privata e, in particolare, alla protezione dei loro dati personali.
Ai fini della certezza del diritto e conformemente al principio di proporzionalità, è opportuno specificare le situazioni nelle quali la pubblicazione non dovrebbe aver luogo. Per esempio, non dovrebbero essere pubblicate informazioni inerenti a borse di studio o ad altre forme di aiuto diretto in favore di persone fisiche estremamente bisognose, a taluni contratti di valore molto modesto o a sostegni finanziari al di sotto di una determinata soglia forniti mediante strumenti finanziari, o nei casi in cui la divulgazione rischi di minare i diritti e le libertà delle persone interessate tutelati dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea oppure di ledere gli interessi commerciali dei destinatari. In ogni caso, per le sovvenzioni non ci dovrebbe essere alcuna esenzione speciale dall’obbligo di pubblicare le informazioni, in base a una soglia specifica, al fine di mantenere la prassi attuale e garantire la trasparenza.
Qualora i dati personali dei destinatari siano pubblicati ai fini della trasparenza in relazione all’uso di fondi dell’Unione e al controllo delle procedure di aggiudicazione, i destinatari summenzionati dovrebbero essere informati di tale pubblicazione, nonché dei loro diritti e delle procedure applicabili per esercitare tali diritti, in conformità dei regolamenti (CE) n. 45/20018 e (UE) 2016/6799 del Parlamento europeo e del Consiglio.
Per garantire che il principio della parità di trattamento sia rispettato per tutti i destinatari, è opportuno pubblicare anche le informazioni relative alle persone fisiche, in ottemperanza all’obbligo per gli Stati membri di prevedere un livello elevato di trasparenza per i contratti che eccedono le soglie stabilite dalla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio10.
Nel caso della gestione indiretta e concorrente, le persone, le entità o gli organismi designati che eseguono i fondi dell’Unione dovrebbero mettere a disposizione le informazioni sui destinatari e sui destinatari finali. Nel caso della gestione concorrente le informazioni dovrebbero essere pubblicate conformemente alla normativa settoriale. La Commissione dovrebbe mettere a disposizione le informazioni su un singolo sito web, che comprenda un riferimento al suo indirizzo, dove siano reperibili le informazioni sui destinatari e sui destinatari finali.
Ai fini di una maggiore leggibilità e trasparenza dei dati sugli strumenti finanziari attuati in regime di gestione diretta e indiretta, è opportuno fondere tutti gli obblighi di comunicazione in un unico documento di lavoro che deve essere accluso al progetto di bilancio.
Al fine di promuovere le migliori prassi di esecuzione del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), del Fondo sociale europeo (FSE), del Fondo di coesione, del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) e del Fondo europeo Agricolo di Garanzia (FEAGA), la Commissione dovrebbe, a titolo informativo, essere in grado di mettere a disposizione degli organismi responsabili delle attività di gestione e di controllo una guida metodologica non vincolante che illustri la propria strategia e l’impostazione da essa adottata per i controlli e che comprenda liste di controllo ed esempi delle migliori prassi. Tale guida dovrebbe essere aggiornata ogniqualvolta risulti necessario.
È opportuno permettere alle istituzioni dell’Unione di concludere tra loro accordi sul livello dei servizi per facilitare l’esecuzione dei loro stanziamenti, nonché prevedere la possibilità di concludere tali accordi tra i servizi delle istituzioni dell’Unione, degli organismi dell’Unione, degli uffici europei, degli organismi e delle persone incaricati di attuare azioni specifiche nel settore della politica estera e di sicurezza comune (PESC) a norma del titolo V del trattato sull’Unione europea (TUE) e l’Ufficio del segretario generale del Consiglio superiore delle scuole europee per la prestazione di servizi, la fornitura di prodotti o l’esecuzione di lavori o di appalti immobiliari.
È opportuno definire la procedura per l’istituzione di nuovi uffici europei e distinguere tra funzioni obbligatorie e funzioni non obbligatorie di tali uffici. È opportuno introdurre la possibilità per le istituzioni dell’Unione, gli organismi dell’Unione e gli altri uffici europei di delegare i poteri di ordinatore al direttore di un ufficio europeo. Gli uffici europei dovrebbero inoltre avere la possibilità di concludere accordi sul livello dei servizi per la prestazione di servizi, la fornitura di prodotti o l’esecuzione di lavori o di appalti immobiliari. È opportuno stabilire norme specifiche per la redazione dei documenti contabili, disposizioni che autorizzino il contabile della Commissione a delegare alcuni dei suoi compiti al personale di tali uffici, nonché le modalità di funzionamento dei conti bancari che la Commissione dovrebbe essere in grado di aprire a nome dell’ufficio europeo.
Per migliorare l’efficacia in termini di costi delle agenzie esecutive e alla luce dell’esperienza pratica acquisita con altri organismi dell’Unione, il contabile della Commissione dovrebbe poter essere incaricato della totalità o di una parte dei compiti del contabile dell’agenzia esecutiva interessata.
Ai fini della certezza del diritto, è necessario chiarire che i direttori delle agenzie esecutive agiscono in qualità di ordinatori delegati quando gestiscono gli stanziamenti operativi dei programmi delegati alle loro agenzie. Affinché i miglioramenti di efficienza derivanti da una centralizzazione generale di determinati servizi di supporto spieghino pienamente i loro effetti, è opportuno prevedere esplicitamente la possibilità per le agenzie esecutive di eseguire spese amministrative.
Occorre stabilire le regole riguardanti i poteri e le responsabilità degli agenti finanziari, in particolare degli ordinatori e dei contabili.
Il Parlamento europeo, il Consiglio, la Corte dei conti e il contabile della Commissione dovrebbero essere informati della nomina o della cessazione dalle funzioni degli ordinatori delegati, dei revisori interni e dei contabili entro due settimane da tale nomina o cessazione.
La responsabilità degli ordinatori dovrebbe essere totale per quanto riguarda tutte le operazioni di entrata e di spesa eseguite sotto la loro autorità e per quanto riguarda i sistemi di controllo interno, operazioni di cui dovrebbero rispondere anche, se del caso, nell’ambito di una procedura disciplinare.
È opportuno definire anche i compiti, le responsabilità e i principi procedurali che devono essere rispettati dagli ordinatori delegati. Gli ordinatori delegati dovrebbero provvedere a che gli ordinatori sottodelegati e il loro personale ricevano le informazioni e la formazione riguardanti le norme di controllo e i metodi e le tecniche corrispondenti e che siano adottate misure per garantire il funzionamento del sistema di controllo. L’ordinatore delegato dovrebbe riferire alla propria istituzione dell’Unione in ordine all’esercizio delle sue funzioni sotto forma di una relazione annuale. Tale relazione dovrebbe comprendere le necessarie informazioni finanziarie e di gestione a sostegno della dichiarazione di affidabilità di detto ordinatore relativa all’esercizio delle sue funzioni, comprese le informazioni sui risultati globali delle operazioni svolte. È opportuno conservare i documenti giustificativi relativi a tali operazioni per almeno cinque anni. I vari tipi di procedure negoziate per l’aggiudicazione di appalti pubblici dovrebbero essere oggetto di una relazione speciale da parte dell’ordinatore delegato all’istituzione dell’Unione interessata e di una relazione da parte dei detta istituzione dell’Unione al Parlamento europeo e al Consiglio, dal momento che tali procedure derogano alle ordinarie procedure di aggiudicazione.
È opportuno tener conto del duplice ruolo che i capi delle delegazioni dell’Unione e, in loro assenza, i vice capi rivestono in quanto ordinatori sottodelegati per il Servizio europeo per l’azione esterna (SEAE) e, riguardo agli stanziamenti operativi, per la Commissione.
La delega da parte della Commissione ai vice capi delle delegazioni dell’Unione dei poteri di esecuzione del bilancio relativamente agli stanziamenti operativi figuranti nella sua sezione del bilancio dovrebbe essere limitata alle situazioni in cui lo svolgimento di tali compiti da parte dei vice capi delle delegazioni dell’Unione è strettamente necessario per garantire la continuità operativa in caso di assenza dei capi delle delegazioni dell’Unione. Ai vice capi delle delegazioni dell’Unione non dovrebbe essere consentito di esercitare tali poteri in maniera sistematica o per motivi legati alla ripartizione interna del lavoro.
Il contabile dovrebbe essere responsabile della corretta esecuzione dei pagamenti, dell’incasso delle entrate e del recupero dei crediti. Il contabile dovrebbe gestire la tesoreria, i conti bancari e lo schedario terzi, dovrebbe tenere la contabilità ed essere incaricato di redigere gli stati finanziari dell’istituzione dell’Unione. Il contabile della Commissione dovrebbe essere l’unica persona abilitata a definire le norme contabili e i piani contabili armonizzati, mentre i contabili delle altre istituzioni dell’Unione dovrebbero definire le procedure contabili applicabili alle rispettive istituzioni.
È inoltre opportuno precisare le modalità per la nomina e la cessazione dalle funzioni del contabile.
Il contabile dovrebbe stabilire procedure per far sì che i conti aperti ai fini della gestione della tesoreria e le casse di anticipi non siano debitori.
Dovrebbero essere stabilite le condizioni per il ricorso alle casse di anticipi, un sistema di gestione in deroga alle procedure di bilancio ordinarie che riguarda unicamente importi limitati, e dovrebbero essere precisate le funzioni e le responsabilità degli amministratori degli anticipi, nonché quelle degli ordinatori e dei contabili per quanto riguarda il controllo delle casse di anticipi. La Corte dei conti dovrebbe essere informata di ogni nomina ad amministratore degli anticipi. Per motivi di efficienza, nelle delegazioni dell’Unione è opportuno istituire casse di anticipi che gestiscono gli stanziamenti delle sezioni del bilancio relative alla Commissione e al SEAE. È altresì opportuno autorizzare, a condizioni specifiche, l’utilizzazione di casse di anticipi nelle delegazioni dell’Unione per eseguire pagamenti di importo limitato mediante le procedure di bilancio. Per quanto concerne la nomina degli amministratori degli anticipi, dovrebbe essere possibile selezionarli anche nell’ambito del personale impiegato dalla Commissione nel settore degli aiuti alla gestione delle crisi e delle operazioni di aiuto umanitario quando non è disponibile personale della Commissione disciplinato dallo statuto dei funzionari dell’Unione europea e dal regime applicabile agli altri agenti dell’Unione, stabilito dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio11 («Statuto dei funzionari»).
Per tenere conto della situazione nel settore dell’aiuto alla gestione delle crisi e delle operazioni di aiuto umanitario quando non è disponibile personale della Commissione disciplinato dallo statuto dei funzionari e delle difficoltà tecniche per far firmare tutti gli impegni giuridici dall’ordinatore responsabile, è opportuno autorizzare il personale impiegato dalla Commissione in tale settore ad assumere impegni giuridici relativi ai pagamenti di valore non superiore a 2500 EUR collegati a pagamenti eseguiti a valere sulle casse di anticipi, e autorizzare i capi delle delegazioni dell’Unione o i loro vice ad assumere impegni giuridici su istruzione dell’ordinatore responsabile della Commissione.
Una volta definite funzioni e competenze degli agenti finanziari, la loro responsabilità può essere chiamata in causa soltanto secondo le disposizioni dello statuto dei funzionari. Presso le istituzioni dell’Unione ai sensi del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 sono state istituiti organismi specializzati in irregolarità finanziarie. Tuttavia, tenuto conto del numero limitato di casi loro sottoposti, e per motivi di efficienza, è opportuno trasferire le loro funzioni a un comitato interistituzionale istituito a norma del presente regolamento («comitato»). Il comitato dovrebbe essere incaricato di valutare le richieste presentate dalla Commissione o da altre istituzioni e organismi dell’Unione e di formulare raccomandazioni sulla necessità di adottare decisioni sull’esclusione e sull’irrogazione di sanzioni pecuniarie, fatta salva la loro autonomia amministrativa con riguardo ai membri del loro personale. Detto trasferimento di funzioni è anche inteso a evitare sovrapposizioni e a ridurre i rischi di divergenza tra le raccomandazioni o i pareri nei casi in cui siano coinvolti sia un operatore economico che un membro del personale di un istituzione o di un organismo dell’Unione. È necessario mantenere le modalità con le quali un ordinatore può chiedere la conferma di un’istruzione che ritenga irregolare o contraria al principio della sana gestione finanziaria ed essere in tal modo sollevato dalla propria responsabilità. La composizione del comitato dovrebbe essere modificata quando svolge questa funzione. Il comitato non dovrebbe avere poteri di indagine.
In materia di entrate, è necessario esaminare la questione delle rettifiche negative delle risorse proprie disciplinate dal regolamento (UE, Euratom) del Consiglio n. 609/201412. Tranne che nel caso delle risorse proprie, è necessario mantenere i compiti e i controlli esistenti di competenza degli ordinatori nelle diverse fasi della procedura: la determinazione della previsione di crediti, l’emissione degli ordini di riscossione, la trasmissione della nota di addebito che informa il debitore dell’accertamento di un credito e, se del caso, la decisione di rinunciare al credito, nel rispetto di criteri atti ad assicurare la sana gestione finanziaria ai fini della riscossione efficace delle entrate.
L’ordinatore dovrebbe poter rinunciare, in tutto o in parte, al recupero di un credito accertato quando il debitore si trova in una delle procedure di insolvenza di cui al regolamento (UE) 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio13, in particolare nel caso di accordi giudiziari, concordati e procedure affini.
È opportuno definire disposizioni specifiche sulle procedure per la correzione o la riduzione a zero di una previsione dei crediti accertati.
Occorre precisare il momento dell’iscrizione in bilancio di importi riscossi a titolo di ammende, altre penali e sanzioni, nonché degli interessi e degli altri proventi prodotti.
In seguito ai recenti sviluppi riguardanti i mercati finanziari e il tasso d’interesse applicato dalla Banca centrale europea (BCE) alle sue principali operazioni di rifinanziamento, è necessario rivedere le disposizioni relative al tasso d’interesse per le ammende e le altre penali e stabilire regole nel caso di un tasso d’interesse negativo.
Per tenere conto della natura specifica dei crediti derivanti da ammende o altre penali irrogate dalle istituzioni dell’Unione a norma del TFUE o del trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica (trattato Euratom), è necessario introdurre disposizioni specifiche sui tassi d’interesse da applicare agli importi dovuti ma non ancora versati, qualora tali importi siano maggiorati dalla Corte di giustizia dell’Unione europea.
È opportuno chiarire e contemporaneamente potenziare le norme in materia di recupero. In particolare, è opportuno specificare che il contabile deve procedere al recupero degli importi anche mediante compensazione con importi dovuti al debitore da un’agenzia esecutiva che esegue il bilancio.
Onde assicurare la certezza del diritto e la trasparenza, è opportuno stabilire regole riguardanti i termini entro cui deve essere inviata una nota di addebito.
Per garantire la gestione degli attivi prefiggendosi al tempo stesso di ottenere un rendimento positivo, è necessario che gli importi relativi ad ammende, altre penali o sanzioni irrogate conformemente al TFUE o al trattato Euratom, quali le ammende in materia di concorrenza che sono oggetto di contestazione, siano incassati in via provvisoria e investiti in attivi finanziari, e stabilire la destinazione del rendimento che generano. Poiché la Commissione non è l’unica istituzione dell’Unione abilitata a irrogare ammende, altre penali o sanzioni, è necessario definire disposizioni relative a tali ammende, altre penali o sanzioni irrogate da altre istituzioni dell’Unione e definire regole in materia di recupero che dovrebbero essere equivalenti a quelle applicabili alla Commissione.
Per garantire che la Commissione disponga di tutte le informazioni necessarie per l’adozione di decisioni di finanziamento, occorre stabilire i requisiti minimi riguardo al contenuto delle decisioni di finanziamento concernenti le sovvenzioni, gli appalti, i fondi fiduciari dell’Unione per azioni esterne («fondi fiduciari dell’Unione»), i premi, gli strumenti finanziari, i meccanismi o le piattaforme di finanziamento misto e le garanzie di bilancio. Parallelamente, per offrire prospettive più a lungo termine ai destinatari potenziali è necessario permettere l’adozione di decisioni di finanziamento di durata superiore a un esercizio, specificando al tempo stesso che l’esecuzione è subordinata alla disponibilità di stanziamenti di bilancio per i rispettivi esercizi. Inoltre, occorre ridurre il numero di elementi richiesti per la decisione di finanziamento. A fini di semplificazione, la decisione di finanziamento dovrebbe fungere al tempo stesso da programma di lavoro annuale o pluriennale. Poiché i contributi agli organismi dell’Unione di cui agli articoli 70 e 71 sono già stabiliti nel bilancio, non dovrebbe essere necessario adottare una specifica decisione di finanziamento a tale riguardo.
Per quanto riguarda le spese, è opportuno chiarire l’articolazione tra le decisioni di finanziamento, gli impegni globali di bilancio e l’impegno specifico di bilancio, nonché le nozioni di impegno di bilancio e di impegno giuridico, al fine di inquadrare con chiarezza le varie fasi dell’esecuzione del bilancio.
Per tenere conto, in particolare, del numero di impegni giuridici assunti dalle delegazioni dell’Unione e dalle rappresentanze dell’Unione, e delle fluttuazioni dei tassi di cambio che li riguardano, gli impegni di bilancio accantonati dovrebbero essere possibili anche nei casi in cui il beneficiario finale e l’importo sono determinati.
Per quanto riguarda la tipologia dei pagamenti che gli ordinatori hanno la possibilità di effettuare, conformemente al principio della sana gestione finanziaria è opportuno fornire un chiarimento sui vari tipi di pagamenti. È opportuno chiarire ulteriormente le norme relative alla liquidazione dei prefinanziamenti, in particolare nel caso in cui non sia possibile una liquidazione intermedia. A tal fine, dovrebbero essere inserite opportune disposizioni negli impegni giuridici assunti.
Il presente regolamento dovrebbe stabilire che i pagamenti devono essere eseguiti entro determinati termini e che, in caso di inosservanza di tali termini, i creditori possono vantare interessi di mora a carico del bilancio, salvo nel caso degli Stati membri, della Banca europea per gli investimenti (BEI) e del Fondo europeo per gli investimenti (FEI).
È opportuno integrare in un unico articolo le disposizioni relative alla convalida e all’ordinazione delle spese e introdurre una definizione dei «disimpegni». Poiché le transazioni si svolgono nell’ambito di un sistema informatico, la firma di un «visto per pagamento» per esprimere la decisione di convalida dovrebbe essere sostituita da una firma elettronica con caratteristiche di sicurezza, tranne in un numero limitato di casi. È altresì necessario precisare che la convalida delle spese si applica a tutti i costi ammissibili, inclusi quelli non associati a una richiesta di pagamento, come nel caso della liquidazione dei prefinanziamenti.
Per ridurre la complessità, razionalizzare le norme vigenti e migliorare la leggibilità del presente regolamento è opportuno stabilire norme comuni a più di uno strumento di esecuzione del bilancio. A tale scopo è opportuno raggruppare determinate disposizioni, uniformare la formulazione e la portata di altre disposizioni, nonché eliminare ripetizioni e riferimenti incrociati superflui.
Ciascuna istituzione dell’Unione dovrebbe istituire un comitato di controllo dell’audit interno incaricato di assicurare l’indipendenza del revisore interno, di monitorare la qualità delle attività di audit interno e di garantire che i suoi servizi tengano debitamente conto delle raccomandazioni in materia di audit interno ed esterno e diano loro seguito. La composizione di tale comitato di controllo dell’audit interno dovrebbe essere decisa da ciascuna istituzione dell’Unione, tenendo conto dell’autonomia organizzativa dell’istituzione e dell’importanza della consulenza di esperti indipendenti.
Si dovrebbe porre maggiormente l’accento sulla performance e sui risultati dei progetti finanziati a titolo del bilancio. È pertanto opportuno definire una nuova forma di finanziamento non collegata ai costi delle operazioni in questione, in aggiunta alle forme già consolidate di contributo dell’Unione (rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti, costi unitari, somme forfettarie e finanziamenti a tasso fisso). Questa nuova forma di finanziamento dovrebbe basarsi sul rispetto di determinate condizioni ex ante oppure sul conseguimento dei risultati misurato in riferimento ai target intermedi precedentemente fissati o mediante indicatori di performance.
Nel valutare la capacità operativa e finanziaria dei destinatari dei fondi dell’Unione o dei loro sistemi e procedure, la Commissione dovrebbe poter fare affidamento sulle valutazioni già svolte dai propri servizi, da altre entità o donatori, come le agenzie nazionali e le organizzazioni internazionali, onde evitare una duplicazione delle valutazioni degli stessi destinatari. Dovrebbe essere prevista la possibilità di un riconoscimento reciproco delle valutazioni svolte da altre entità, se tali valutazioni sono state effettuate rispettando condizioni equivalenti a quelle stabilite nel presente regolamento per il metodo di esecuzione applicabile. Pertanto, al fine di incoraggiare il riconoscimento reciproco delle valutazioni tra donatori, la Commissione dovrebbe promuovere il riconoscimento dei principi riconosciuti a livello internazionale o delle migliori prassi internazionali.
È altresì importante evitare situazioni nelle quali i destinatari dei fondi dell’Unione siano sottoposti ad audit multipli a opera di diverse entità per quanto riguarda l’utilizzo di tali fondi. Dovrebbe pertanto essere possibile fare affidamento sugli audit già svolti da revisori indipendenti, a condizione che la loro competenza e indipendenza siano sufficientemente comprovate e purché i lavori di audit siano fondati su principi in materia di audit riconosciuti a livello internazionale che forniscano una ragionevole garanzia e abbiano avuto per oggetto i rendiconti finanziari e le relazioni che illustrano l’utilizzo del contributo dell’Unione. Tali revisioni dovrebbero pertanto costituire la base della garanzia globale sull’uso dei fondi dell’Unione. A tal fine è importante garantire che la relazione del revisore indipendente e la relativa documentazione di audit siano resi disponibili su richiesta del Parlamento europeo, della Commissione, della Corte dei conti e delle autorità di audit degli Stati membri.
Per fare affidamento su valutazioni e audit e al fine di ridurre l’onere amministrativo a carico di persone ed entità che ricevono fondi dell’Unione, è importante garantire che le informazioni già a disposizione delle istituzioni dell’Unione, delle autorità di gestione o di altri organismi ed entità che eseguono fondi dell’Unione siano riutilizzate per evitare richieste multiple ai destinatari o ai beneficiari e.
Al fine di stabilire un meccanismo di cooperazione a lungo termine con i destinatari, è opportuno prevedere la possibilità di firmare accordi quadro relativi a partenariati finanziari. Tali partenariati finanziari quadro dovrebbero essere attuati attraverso sovvenzioni o accordi di contributo con le persone e le entità che eseguono i fondi dell’Unione. A tale scopo è opportuno specificare il contenuto minimo di tali accordi di contributo. I partenariati finanziari quadro non dovrebbero limitare indebitamente l’accesso ai finanziamenti dell’Unione.
È opportuno armonizzare le condizioni e le procedure per sospendere, revocare o ridurre il contributo dell’Unione nei diversi strumenti di esecuzione del bilancio, come sovvenzioni, appalti, gestione indiretta, premi ecc. È opportuno definire i motivi alla base di tali sospensioni, revoche o riduzioni.
Il presente regolamento dovrebbe fissare i periodi standard durante i quali i documenti relativi ai contributi dell’Unione dovrebbero essere conservati dai destinatari in modo da evitare requisiti contrattuali divergenti o sproporzionati, fornendo al contempo alla Commissione, alla Corte dei conti e all’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) il tempo sufficiente per ottenere l’accesso a tali dati e documenti e per espletare verifiche e audit ex post. Inoltre, le persone e le entità che ricevono fondi dell’Unione dovrebbero essere tenuti a cooperare nella tutela degli interessi finanziari dell’Unione.
Per fornire adeguate informazioni ai partecipanti e ai destinatari e garantire loro la possibilità di esercitare i diritti della difesa, dovrebbe essere consentito ai partecipanti e ai destinatari di presentare osservazioni prima dell’adozione di qualsiasi misura che leda i loro diritti e dovrebbero essere informati dei mezzi di ricorso di cui dispongono per contestare detta misura.
Al fine di tutelare gli interessi finanziari dell’Unione, la Commissione dovrebbe istituire un sistema unico di individuazione precoce e di esclusione.
Il sistema di individuazione precoce e di esclusione dovrebbe applicarsi ai partecipanti, ai destinatari e alle entità sulla cui capacità il candidato o l’offerente intenda fare affidamento o ai subappaltatori di un contraente, a qualsiasi persona o entità che riceva fondi dell’Unione quando il bilancio è eseguito in regime di gestione indiretta, a qualsiasi persona o entità che riceva i fondi dell’Unione a titolo degli strumenti finanziari attuati in regime di gestione diretta, ai partecipanti o ai destinatari sui quali entità che eseguono il bilancio in regime di gestione concorrente abbiano fornito informazioni e agli sponsor.
È opportuno chiarire che, quando la decisione di inserire una persona o un’entità nella banca dati del sistema di individuazione precoce e di esclusione è fondata su una situazione di esclusione relativa a una persona fisica o giuridica che sia membro dell’organo di amministrazione, di direzione o di vigilanza di tale persona o entità, o che abbia poteri di rappresentanza, di decisione o di controllo nei confronti di tale persona o entità, o di una persona fisica o giuridica che si assuma la responsabilità illimitata dei debiti di tale persona o entità, ovvero di una persona fisica che sia essenziale per l’aggiudicazione, l’attribuzione o l’esecuzione dell’impegno giuridico, le informazioni registrate nella banca dati devono comprendere le informazioni riguardanti tali persone.
La decisione relativa all’esclusione di una persona o un’entità dalla partecipazione alle procedure di aggiudicazione o all’irrogazione di una sanzione pecuniaria a una persona o un’entità e la decisione inerente alla pubblicazione delle relative informazioni dovrebbero essere adottate dagli ordinatori responsabili, tenuto conto della loro autonomia in materia amministrativa. In mancanza di una sentenza definitiva o di una decisione amministrativa definitiva e in casi correlati a gravi violazioni del contratto, gli ordinatori responsabili dovrebbero adottare la loro decisione sulla base di una qualificazione giuridica preliminare tenendo conto della raccomandazione del comitato. Il comitato dovrebbe inoltre valutare la durata di un’esclusione nei casi in cui essa non sia stata stabilita dalla sentenza definitiva o dalla decisione amministrativa definitiva.
Il ruolo del comitato dovrebbe essere quello di assicurare il funzionamento coerente del sistema di esclusione. Il comitato dovrebbe essere composto da un presidente permanente, da due rappresentanti della Commissione e da un rappresentante dell’ordinatore richiedente.
La qualificazione giuridica preliminare lascia impregiudicata la valutazione definitiva della condotta della persona o dell’entità in questione da parte delle autorità competenti degli Stati membri a norma del diritto nazionale. La raccomandazione del comitato e la decisione dell’ordinatore responsabile dovrebbero pertanto essere rivedute in seguito alla comunicazione di detta valutazione definitiva.
Una persona o un’entità dovrebbe essere esclusa dall’ordinatore responsabile ove sia stato stabilito con una sentenza definitiva o una decisione amministrativa definitiva che la persona o l’entità è responsabile di gravi illeciti professionali, inadempiente, con o senza dolo, agli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali o fiscali, responsabile della costituzione di un’entità in una giurisdizione diversa con l’intento di eludere obblighi fiscali, sociali o altri obblighi giuridici, colpevole di frode lesiva del bilancio, di corruzione, per una condotta collegata a un’organizzazione criminale, di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, di reati terroristici o reati connessi ad attività terroristiche, di lavoro minorile o di altri reati concernenti la tratta di esseri umani o responsabile per aver commesso un’irregolarità. Dovrebbe inoltre essere esclusa una persona o un’entità in caso di grave inadempimento di un impegno giuridico o di fallimento.
Nell’adottare una decisione in merito all’esclusione di una persona o un’entità o all’irrogazione di una sanzione pecuniaria nei confronti di una persona o un’entità, e in merito alla pubblicazione della relativa informazione, l’ordinatore responsabile dovrebbe assicurare la conformità al principio di proporzionalità, in particolare tenendo conto della gravità della situazione, della sua incidenza sul bilancio, del tempo trascorso dal verificarsi della condotta in questione, della durata della condotta e della sua ricorrenza, del fatto che la condotta sia stata o meno dolosa e del grado di negligenza mostrato, come pure del livello di collaborazione della persona o dell’entità con la pertinente autorità competente e del contributo di tale persona o entità all’indagine.
L’ordinatore responsabile dovrebbe altresì poter escludere una persona o un’entità nel caso in cui una persona fisica o giuridica che si assuma la responsabilità illimitata per i debiti dell’operatore economico sia in stato di fallimento o in situazione analoga di insolvenza o nel caso in cui tale persona fisica o giuridica non ottemperi agli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali o degli oneri fiscali, qualora dette situazioni abbiano un’incidenza sulla situazione finanziaria di detto operatore economico.
Una persona o entità non dovrebbe essere oggetto di una decisione di esclusione quando ha adottato misure correttive, dimostrando in tal modo la propria affidabilità. Tuttavia, questa possibilità non dovrebbe essere prevista per le attività criminali più gravi.
Alla luce del principio di proporzionalità, una distinzione dovrebbe essere fatta tra i casi in cui sia possibile irrogare una sanzione pecuniaria come alternativa all’esclusione, da un lato, e i casi in cui la gravità della condotta del destinatario in questione in relazione al tentativo di ottenere indebitamente fondi dell’Unione giustifichi l’irrogazione di una sanzione pecuniaria in aggiunta all’esclusione, in modo da assicurare un effetto deterrente, dall’altro. È altresì opportuno definire l’importo massimo della sanzione pecuniaria che può essere irrogata dall’amministrazione aggiudicatrice.
Le sanzioni pecuniarie dovrebbero essere irrogate solo ai destinatari e non ai partecipanti, considerato che l’importo della sanzione pecuniaria da irrogare è calcolato in base al valore dell’impegno giuridico in questione.
La possibilità di adottare decisioni sull’esclusione o di irrogare sanzioni pecuniarie è indipendente dalla possibilità di applicare penali contrattuali, come la clausola penale.
La durata di un’esclusione dovrebbe essere limitata nel tempo, in linea con la direttiva 2014/24/UE, e dovrebbe essere conforme al principio di proporzionalità.
Occorre stabilire la decorrenza e la durata del termine di prescrizione per adottare decisioni sull’esclusione o sull’irrogazione di sanzioni pecuniarie.
È importante poter rafforzare l’effetto deterrente dell’esclusione e della sanzione pecuniaria. A tale riguardo, l’effetto deterrente dovrebbe essere rafforzato dalla possibilità di pubblicare le informazioni relative all’esclusione e/o alla sanzione pecuniaria in un modo che soddisfi gli obblighi in materia di protezione dei dati stabiliti dai regolamenti (CE) n. 45/2001 e (UE) 2016/679. Tale pubblicazione dovrebbe contribuire a far sì che la stessa condotta non si ripeta. Ai fini della certezza del diritto e conformemente al principio di proporzionalità, è opportuno specificare in quali situazioni la pubblicazione non dovrebbe aver luogo. Nella sua valutazione l’ordinatore responsabile dovrebbe tenere conto delle raccomandazioni del comitato. Nella misura in cui siano interessate persone fisiche, i dati personali dovrebbero essere pubblicati solo in circostanze eccezionali, giustificate dalla gravità della condotta o dalla sua incidenza sugli interessi finanziari dell’Unione.
Le informazioni relative all’esclusione o alla sanzione pecuniaria dovrebbero essere pubblicate solo in taluni casi, come in ipotesi di gravi illeciti professionali, di frode, di grave carenza nell’adempiere ai principali obblighi previsti da un impegno giuridico finanziato dal bilancio, o di una irregolarità o qualora sia costituita un’entità in una giurisdizione diversa con l’intento di eludere obblighi fiscali, sociali o altri obblighi giuridici.
I criteri di esclusione dovrebbero essere chiaramente distinti dai criteri che determinano eventualmente il rigetto nell’ambito di una procedura di aggiudicazione.
Le informazioni relative all’individuazione precoce dei rischi, alle decisioni di esclusione e all’irrogazione di sanzioni pecuniarie nei confronti di una persona o un’entità dovrebbero essere centralizzate. A tal fine, le relative informazioni dovrebbero essere registrate in una banca dati creata e gestita dalla Commissione in quanto proprietaria del sistema centralizzato. Detto sistema dovrebbe funzionare nel rispetto del diritto alla vita privata e alla protezione dei dati personali.
Mentre la Commissione dovrebbe essere responsabile dell’istituzione e del funzionamento del sistema di individuazione precoce e di esclusione, anche altre istituzioni e organismi dell’Unione, nonché tutte le persone e le entità che eseguono i fondi dell’Unione in regime di gestione diretta, indiretta o concorrente dovrebbero partecipare a tale sistema trasmettendo alla Commissione le pertinenti informazioni. L’ordinatore responsabile e il comitato dovrebbero garantire alla persona o all’entità i diritti della difesa. Gli stessi diritti dovrebbero essere riconosciuti a una persona o a un’entità, nel contesto di un’individuazione precoce, nel caso in cui un atto previsto dall’ordinatore possa ledere i diritti della persona o dell’entità interessata. Nei casi di frode, corruzione o altre attività illecite lesive degli interessi finanziari dell’Unione che non sono ancora oggetto di una sentenza definitiva, dovrebbe essere possibile per l’ordinatore responsabile differire la comunicazione della persona o dell’entità e per il comitato differire l’esercizio del diritto della persona o dell’entità di presentare osservazioni. Tale differimento dovrebbe essere giustificato esclusivamente da motivi preminenti e legittimi di tutela della riservatezza dell’indagine o di procedimenti giuridici nazionali.
È opportuno attribuire alla Corte di giustizia dell’Unione europea una competenza giurisdizionale anche di merito per quanto riguarda le decisioni di esclusione e le sanzioni pecuniarie irrogate conformemente al presente regolamento, a norma dell’articolo 261 TFUE.
Al fine di agevolare la tutela degli interessi finanziari dell’Unione nell’ambito di tutte le modalità di esecuzione del bilancio, le persone e le entità che partecipano all’esecuzione del bilancio in regime di gestione concorrente e indiretta dovrebbero poter tener conto, ove opportuno, delle esclusioni decise dagli ordinatori a livello dell’Unione.
Il presente regolamento dovrebbe promuovere l’obiettivo dell’amministrazione elettronica (e-government) e, in particolare, l’uso dei dati elettronici nello scambio di informazioni tra le istituzioni dell’Unione e i terzi.
I progressi verso lo scambio elettronico di informazioni e la presentazione per via elettronica di documenti, anche, se del caso, nell’ambito degli appalti elettronici, che costituiscono un’importante misura di semplificazione, dovrebbero essere accompagnati da precise condizioni di accettazione dei sistemi da utilizzare, in modo da garantire la sicurezza giuridica e mantenere al contempo per i partecipanti, i destinatari e gli ordinatori la flessibilità nella gestione dei fondi dell’Unione, come previsto dal presente regolamento.
È opportuno stabilire le norme relative alla composizione e ai compiti del comitato incaricato di valutare il fascicolo di partecipazione nelle procedure di aggiudicazione di appalti e di attribuzione di sovvenzioni, nonché nei concorsi a premi. Dovrebbe essere possibile per il comitato includere esperti esterni, se tale possibilità è prevista nell’atto di base.
Conformemente al principio della buona amministrazione, l’ordinatore dovrebbe chiedere chiarimenti o eventuali documenti mancanti nel rispetto del principio della parità di trattamento e senza modificare sostanzialmente il fascicolo di partecipazione. L’ordinatore dovrebbe avere la possibilità di astenersi dalla richiesta soltanto in casi debitamente motivati. Inoltre, l’ordinatore dovrebbe poter correggere evidenti errori materiali o chiedere al partecipante di correggerli.
Il principio della sana gestione finanziaria dovrebbe imporre alla Commissione di tutelarsi richiedendo delle garanzie all’atto del versamento di un prefinanziamento. L’obbligo per i contraenti e i beneficiari di costituire garanzie non dovrebbe essere automatico, bensì basato su un’analisi dei rischi. Se nel corso dell’esecuzione scopre che un garante non è più autorizzato a emettere garanzie a norma del diritto nazionale applicabile, l’ordinatore dovrebbe poter chiedere la sostituzione della garanzia.
I diversi insiemi di regole in materia di gestione diretta e indiretta, in particolare per quanto riguarda il concetto di «compiti di esecuzione del bilancio», hanno creato confusione e generato rischi di errori di qualificazione sia per la Commissione che per i suoi partner, e dovrebbero pertanto essere semplificati e armonizzati.
Le disposizioni relative alla valutazione ex ante per pilastro di persone ed entità che eseguono fondi dell’Unione in regime di gestione indiretta dovrebbero essere riviste per consentire alla Commissione di fare quanto più possibile affidamento sui sistemi, sulle norme e sulle procedure di tali persone ed entità che sono stati giudicati equivalenti a quelli impiegati dalla Commissione. Inoltre, è importante precisare che, se la valutazione evidenzia settori in cui le procedure predisposte non sono sufficienti per tutelare gli interessi finanziari dell’Unione, la Commissione dovrebbe poter firmare accordi di contributo adottando al tempo stesso appropriate misure di vigilanza. È anche importante chiarire in quali casi sia possibile per la Commissione decidere di non richiedere una valutazione ex ante per pilastro per firmare gli accordi di contributo.
La remunerazione delle persone e delle entità che eseguono il bilancio dovrebbe, ove pertinente e per quanto possibile, basarsi sulla performance.
La Commissione conclude partenariati con i paesi terzi mediante convenzioni di finanziamento. È importante chiarire il contenuto di tali convenzioni di finanziamento, in particolare per quanto riguarda le parti di un’azione che sono attuate da un paese terzo in regime di gestione indiretta.
È importante riconoscere la natura specifica dei meccanismi o delle piattaforme di finanziamento misto in cui la Commissione associa il proprio contributo a quello delle istituzioni finanziarie e chiarire l’applicazione delle disposizioni relative agli strumenti finanziari e alle garanzie di bilancio.
Le norme e i principi in materia di appalti applicabili agli appalti pubblici aggiudicati dalle istituzioni dell’Unione per proprio conto dovrebbero basarsi sulle norme di cui alla direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio14 e alla direttiva 2014/24/UE.
Nel caso dei contratti misti, dovrebbe essere chiarita la metodologia seguita dalle amministrazioni aggiudicatrici per stabilire le regole applicabili.
È opportuno precisare le misure di pubblicità ex ante ed ex post necessarie per avviare una procedura di appalto per contratti pari o superiori alle soglie stabilite dalla direttiva 2014/24/UE, per contratti inferiori a tali soglie e per contratti che esulano dall’ambito di applicazione di tale direttiva.
Il presente regolamento dovrebbe riportare l’elenco completo di tutte le procedure di appalto a disposizione delle istituzioni dell’Unione, a prescindere dalle soglie.
Ai fini della semplificazione amministrativa e per incoraggiare la partecipazione delle piccole e medie imprese (PMI), è opportuno prevedere procedure negoziate per i contratti di valore medio.
In linea con la direttiva 2014/24/UE, il presente regolamento dovrebbe consentire la consultazione di mercato prima dell’avvio di una procedura di appalto. Per garantire che un partenariato per l’innovazione sia utilizzato solo quando i lavori, le forniture e i servizi desiderati non esistono sul mercato né come attività di sviluppo vicino al mercato, il presente regolamento dovrebbe stabilire l’obbligo di svolgere tale consultazione preliminare di mercato prima di ricorrere a un partenariato per l’innovazione.
È opportuno precisare il contributo delle amministrazioni aggiudicatrici alla tutela dell’ambiente e alla promozione dello sviluppo sostenibile e, al contempo, garantire loro l’ottenimento del miglior rapporto qualità/prezzo per i rispettivi contratti, in particolare attraverso la richiesta di etichettature specifiche o il ricorso a metodi di aggiudicazione appropriati.
Al fine di garantire che, nell’esecuzione dei contratti, gli operatori economici rispettino gli obblighi applicabili in materia di diritto ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dal diritto dell’Unione, dal diritto nazionale, da contratti collettivi o dalle convenzioni internazionali in materia sociale e ambientale elencate nell’allegato X della direttiva 2014/24/UE, tali obblighi dovrebbero rientrare tra i requisiti minimi definiti dall’amministrazione aggiudicatrice e dovrebbero essere integrati nei contratti firmati da quest’ultima.
È opportuno che i vari casi generalmente definiti come situazioni di conflitto d’interessi siano identificati e trattati separatamente. Il concetto di «conflitto d’interessi» dovrebbe essere utilizzato unicamente per i casi in cui una persona o un’entità o con responsabilità di esecuzione del bilancio, audit o controllo, o un funzionario o un agente di un’istituzione dell’Unione o di autorità nazionali a ogni livello, si trovino in una situazione di questo tipo. I tentativi di influenzare indebitamente una procedura di aggiudicazione o di ottenere informazioni riservate dovrebbero essere trattati come grave illecito professionale che può portare al rigetto nell’ambito della procedura di aggiudicazione e/o all’esclusione dai fondi dell’Unione. Inoltre, gli operatori economici possono trovarsi in una situazione in cui non è opportuno che siano selezionati per eseguire un contratto a causa di un interesse professionale confliggente. Ad esempio, non è opportuno che una società valuti un progetto a cui ha partecipato o che un revisore si trovi nella situazione di dover sottoporre ad audit conti che ha precedentemente certificato.
Conformemente alla direttiva 2014/24/UE, dovrebbe essere prevista la possibilità di verificare l’eventuale esclusione di un operatore economico, di applicare i criteri di selezione e di aggiudicazione, nonché di verificare la conformità con i documenti di gara in qualsiasi ordine. Pertanto, dovrebbe essere prevista la possibilità di respingere offerte sulla base dei criteri di aggiudicazione senza una previa verifica del corrispondente offerente rispetto ai criteri di esclusione o selezione.
I contratti dovrebbero essere aggiudicati sulla base dell’offerta economicamente più vantaggiosa, in linea con l’articolo 67 della direttiva 2014/24/UE.
Nell’interesse della certezza del diritto, occorre precisare che i criteri di selezione sono strettamente legati alla valutazione dei candidati o degli offerenti e che i criteri di aggiudicazione sono strettamente legati alla valutazione delle offerte. In particolare, è opportuno che le qualifiche e l’esperienza del personale assegnato all’esecuzione del contratto siano usate soltanto come criterio di selezione e non di aggiudicazione, dal momento che ciò introdurrebbe un rischio di sovrapposizione e doppia valutazione del medesimo elemento. Inoltre, se le qualifiche e l’esperienza in parola fossero utilizzate come criterio di aggiudicazione, eventuali modifiche a livello del personale assegnato all’esecuzione del contratto, anche se giustificate da malattia o da una modifica della posizione, metterebbero in discussione le condizioni a cui il contratto è stato aggiudicato e creerebbero pertanto incertezza del diritto.
Gli appalti dell’Unione dovrebbero garantire che i fondi dell’Unione siano utilizzati in modo efficace, trasparente e idoneo, riducendo allo stesso tempo l’onere amministrativo per i destinatari dei fondi dell’Unione. A tale riguardo, gli appalti elettronici dovrebbero contribuire al migliore impiego dei fondi dell’Unione e migliorare l’accesso ai contratti per tutti gli operatori economici. Tutte le istituzioni dell’Unione che indicono appalti dovrebbero pubblicare sui loro siti web norme chiare in materia di acquisizione, spesa e controllo, nonché tutti i contratti aggiudicati, compreso il relativo valore.
È opportuno chiarire che ogni procedura prevede una fase di apertura e una valutazione. La decisione di aggiudicazione dovrebbe sempre essere il risultato di una valutazione.
All’atto della comunicazione dell’esito di una procedura, i candidati e gli offerenti dovrebbero essere informati delle ragioni su cui si fonda la decisione e dovrebbero ricevere una motivazione dettagliata sulla base del contenuto della relazione di valutazione.
Poiché non è previsto un ordine particolare di applicazione dei criteri, gli offerenti respinti che hanno presentato offerte conformi dovrebbero ricevere informazioni sulle caratteristiche e sui vantaggi relativi dell’offerta prescelta, qualora ne facciano richiesta.
Per i contratti quadro con riapertura del confronto competitivo non dovrebbe sussistere alcun obbligo di fornire al candidato o all’offerente respinto informazioni sulle caratteristiche e sui vantaggi relativi dell’offerta prescelta, in considerazione del fatto che il ricevimento di tali informazioni da parte di contraenti dello stesso contratto quadro a ogni riapertura del confronto competitivo potrebbe recare pregiudizio alla concorrenza leale tra loro.
Fino al momento della firma del contratto, un’amministrazione aggiudicatrice dovrebbe poter annullare una procedura di appalto senza che i candidati o gli offerenti abbiano diritto a un risarcimento. Ciò non dovrebbe pregiudicare le situazioni in cui l’amministrazione aggiudicatrice ha agito in modo tale da poter essere ritenuta responsabile dei danni secondo i principi generali del diritto dell’Unione.
In linea con la direttiva 2014/24/UE, è necessario precisare le condizioni alle quali è possibile modificare un contratto in corso di esecuzione senza una nuova procedura di appalto. In particolare, una nuova procedura di appalto non dovrebbe essere richiesta in caso di modifiche amministrative, successione a titolo universale e applicazione di clausole di revisione o opzioni chiare e inequivocabili che non mutano i requisiti minimi della procedura iniziale. Una nuova procedura di appalto dovrebbe essere necessaria quando sono apportate modifiche sostanziali al contratto iniziale, in particolare all’ambito di applicazione e al contenuto dei diritti e degli obblighi reciproci delle parti, anche per quanto riguarda l’attribuzione dei diritti di proprietà intellettuale. Tali modifiche dimostrano l’intenzione delle parti di rinegoziare gli elementi o le condizioni essenziali del contratto in questione, in particolare ove si tratti di modifiche che avrebbero inciso sull’esito della procedura se gli elementi e condizioni in parola, così come modificati, fossero stati previsti nella sua fase iniziale.
È necessario prevedere l’opzione di chiedere una garanzia di esecuzione per i lavori, le forniture e i servizi complessi, al fine di garantire il rispetto degli obblighi contrattuali sostanziali e assicurare la corretta esecuzione per tutta la durata del contratto. È altresì necessario prevedere l’opzione di chiedere una ritenuta di garanzia a copertura del periodo di responsabilità contrattuale, in conformità delle prassi consuete nei settori interessati.
Al fine di determinare le soglie e le procedure applicabili, è necessario precisare se le istituzioni, le agenzie esecutive e gli organismi dell’Unione debbano essere considerati amministrazioni aggiudicatrici. Essi non dovrebbero essere considerati amministrazioni aggiudicatrici se acquistano da una centrale di committenza. Inoltre, le istituzioni dell’Unione costituiscono un unico soggetto giuridico e i loro servizi non possono concludere tra loro contratti, ma unicamente accordi sul livello dei servizi.
È opportuno inserire nel presente regolamento un riferimento alle due soglie stabilite dalla direttiva 2014/24/UE rispettivamente per i lavori e le forniture e i servizi. Tali soglie dovrebbero applicarsi anche ai contratti di concessione per motivi di semplificazione e di sana gestione finanziaria, tenuto conto delle esigenze specifiche delle istituzioni dell’Unione in materia di appalti. La revisione delle suddette soglie di cui alla direttiva 2014/24/UE dovrebbe pertanto essere direttamente applicabile agli appalti indetti ai sensi del presente regolamento.
A fini di armonizzazione e semplificazione, le procedure standard applicabili agli appalti dovrebbero applicarsi anche agli acquisti disciplinati dal regime alleggerito per gli appalti di servizi sociali e altri servizi specifici di cui all’articolo 74 della direttiva 2014/24/UE. Di conseguenza, la soglia per gli acquisti rientranti nel regime alleggerito dovrebbe essere allineata a quella per gli appalti di servizi.
È necessario precisare le condizioni di applicazione del periodo di status quo che deve essere osservato prima della firma di un contratto o di un contratto quadro.
Le norme relative agli appalti nel settore delle azioni esterne dovrebbero essere coerenti con i principi stabiliti nelle direttive 2014/23/UE e 2014/24/UE.
Per ridurre la complessità, razionalizzare le norme vigenti e migliorare la leggibilità delle norme in materia di appalti, è necessario raggruppare le disposizioni generali in materia di appalti e le disposizioni specifiche applicabili agli appalti nel settore delle azioni esterne ed eliminare ripetizioni e riferimenti incrociati superflui.
È necessario chiarire quali operatori economici hanno accesso agli appalti indetti ai sensi del presente regolamento in funzione del loro luogo di stabilimento, nonché prevedere espressamente la possibilità di accesso anche per le organizzazioni internazionali.
Per raggiungere un equilibrio tra la necessità di garantire trasparenza e maggiore coerenza delle norme in materia di appalti, da un lato, e la necessità di prevedere flessibilità su determinati aspetti tecnici di tali norme, dall’altro, è opportuno stabilire le norme tecniche sugli appalti in un allegato del presente regolamento e delegare alla Commissione il potere di adottare atti a norma dell’articolo 290 TFUE per quanto riguarda le modifiche di tale allegato.
È necessario precisare l’ambito di applicazione del titolo sulle sovvenzioni, soprattutto con riferimento al tipo di azione o di organismo che può essere sovvenzionato, ma anche con riferimento agli impegni giuridici che possono essere assunti per finanziare le sovvenzioni. In particolare, è opportuno eliminare gradualmente le decisioni di sovvenzione in considerazione del loro uso limitato e della progressiva introduzione della gestione elettronica delle sovvenzioni. La struttura dovrebbe essere semplificata spostando le disposizioni relative agli strumenti diversi dalle sovvenzioni in altre parti del presente regolamento. La natura degli organismi che possono ricevere sovvenzioni di funzionamento dovrebbe essere chiarita non facendo più riferimento a organismi che perseguono uno scopo di interesse generale dell’Unione, dal momento che tali organismi sono coperti dalla nozione di organismi aventi un obiettivo che si iscrive nell’ambito di una politica dell’Unione e la sostiene.
Per semplificare le procedure e migliorare la leggibilità del presente regolamento è opportuno semplificare e razionalizzare le disposizioni relative al contenuto della domanda di sovvenzione, dell’invito a presentare proposte e della convenzione di sovvenzione.
Per agevolare l’attuazione delle azioni finanziate da una pluralità di donatori nei casi in cui il finanziamento complessivo dell’azione non sia determinato al momento dell’impegno del contributo dell’Unione, è necessario chiarire il modo in cui è definito il contributo dell’Unione e il metodo per verificarne l’uso.
L’esperienza maturata nell’utilizzo delle somme forfettarie, dei costi unitari o dei finanziamenti a tasso fisso ha dimostrato che tali forme di finanziamento semplificano notevolmente le procedure amministrative e riducono in misura significativa il rischio di errori. A prescindere dal settore di intervento dell’Unione, le somme forfettarie, i costi unitari e i tassi fissi sono forme idonee di finanziamento, in particolare per le azioni standardizzate e ricorrenti quali la mobilità o le attività di formazione. Inoltre, poiché la cooperazione istituzionale tra le amministrazioni pubbliche degli Stati membri e i paesi beneficiari o partner (gemellaggi istituzionali) è attuata dalle istituzioni degli Stati membri, il ricorso a opzioni semplificate in materia di costi è giustificato e dovrebbe promuovere l’impegno di tali istituzioni in questo senso. Nell’interesse di una maggiore efficienza, gli Stati membri e gli altri destinatari dei fondi dell’Unione dovrebbero poter ricorrere con maggiore frequenza alle opzioni semplificate in materia di costi. In questo contesto, è opportuno rendere più flessibili le condizioni di utilizzazione delle somme forfettarie, dei costi unitari e dei tassi fissi. Occorre prevedere esplicitamente somme forfettarie uniche che coprano la totalità dei costi ammissibili di un’azione o di un programma di lavoro. Inoltre, ai fini della concentrazione sui risultati, occorre privilegiare i finanziamenti fondati sulle realizzazioni. Le somme forfettarie, i costi unitari e i tassi fissi basati sulle risorse dovrebbero rimanere una possibilità nei casi in cui un approccio fondato sulle realizzazioni non sia possibile né opportuno.
Le procedure amministrative per autorizzare le somme forfettarie, i costi unitari e i tassi fissi dovrebbero essere semplificate, assegnando agli ordinatori responsabili la competenza per tale autorizzazione. Ove opportuno, tale autorizzazione può essere accordata dalla Commissione in considerazione della natura delle attività o delle spese, oppure del numero di ordinatori interessati.
Per colmare il divario nella disponibilità dei dati utilizzati per determinare le somme forfettarie, i costi unitari e i tassi fissi è opportuno autorizzare il ricorso alla valutazione di esperti.
Se da una parte è opportuno realizzare il potenziale di un più frequente ricorso a forme semplificate di finanziamento, dovrebbe essere assicurato il rispetto del principio della sana gestione finanziaria e, in particolare, dei principi di economia, efficienza e divieto di doppio finanziamento. A tal fine le forme semplificate di finanziamento dovrebbero assicurare che le risorse impiegate siano adeguate agli obiettivi da conseguire, che gli stessi costi non siano finanziati più di una volta dal bilancio, che sia rispettato il principio del cofinanziamento e che in generale sia evitata la compensazione eccessiva dei destinatari. Pertanto, le forme semplificate di finanziamento dovrebbero basarsi su dati statistici o contabili, su analoghi mezzi obiettivi o sulla valutazione di esperti. Inoltre, dovrebbero continuare ad applicarsi adeguati controlli, verifiche e valutazioni periodiche.
È opportuno chiarire la portata delle verifiche e dei controlli rispetto alle valutazioni periodiche delle somme forfettarie, dei costi unitari e dei tassi fissi. Tali verifiche e controlli dovrebbero riguardare principalmente il rispetto delle condizioni che attivano il pagamento delle somme forfettarie, dei costi unitari o dei tassi fissi, compreso, ove richiesto, il conseguimento delle realizzazioni e/o dei risultati. Tali condizioni non dovrebbero richiedere la rendicontazione dei costi effettivamente sostenuti dal beneficiario. Gli importi delle somme forfettarie, dei costi unitari o dei finanziamenti a tasso fisso determinati ex ante dall’ordinatore responsabile o dalla Commissione non dovrebbero essere rimessi in discussione da controlli ex post. Ciò non dovrebbe impedire la riduzione di una sovvenzione in caso di esecuzione carente, parziale o tardiva o di irregolarità, frode o violazione di altri obblighi. In particolare, una sovvenzione dovrebbe essere ridotta quando le condizioni che attivano il pagamento delle somme forfettarie, dei costi unitari o dei tassi fissi non sono state soddisfatte. La frequenza e la portata della valutazione periodica dovrebbero dipendere dall’evoluzione e dalla natura dei costi, tenuto conto, in particolare, delle modifiche sostanziali dei prezzi di mercato e di altre circostanze pertinenti. La valutazione periodica potrebbe dare luogo ad adeguamenti delle somme forfettarie, dei costi unitari o dei tassi fissi applicabili alle convenzioni future, ma non dovrebbe essere finalizzata a rimettere in questione il valore già convenuto delle somme forfettarie, dei costi unitari o dei tassi fissi. La valutazione periodica delle somme forfettarie, dei costi unitari o dei tassi fissi potrebbe richiedere l’accesso ai conti del beneficiario a fini statistici e metodologici e tale accesso è necessario anche a fini di prevenzione e individuazione delle frodi.
Per favorire la partecipazione delle piccole organizzazioni all’attuazione delle politiche dell’Unione in un quadro di limitata disponibilità di risorse è necessario riconoscere come costi ammissibili il valore dell’attività svolta dai volontari. Di conseguenza, tali organizzazioni dovrebbero poter ricorrere maggiormente all’attività dei volontari ai fini del cofinanziamento dell’azione o del programma di lavoro. Fatto salvo il tasso massimo di cofinanziamento specificato nell’atto di base, in questi casi la sovvenzione dell’Unione dovrebbe essere limitata ai costi ammissibili stimati diversi da quelli relativi all’attività svolta dai volontari. Poiché l’attività dei volontari è un’attività prestata da terzi senza che sia loro corrisposta una remunerazione da parte del beneficiario, la limitazione evita il rimborso di costi che il beneficiario non ha sostenuto. Inoltre, il valore dell’attività dei volontari non dovrebbe superare il 50 % dei contributi in natura e di qualsiasi altro cofinanziamento.
Al fine di salvaguardare uno dei principi fondamentali delle finanze pubbliche, è opportuno mantenere nel presente regolamento il principio del divieto del fine di lucro.
In linea di principio le sovvenzioni dovrebbero essere accordate in seguito a un invito a presentare proposte. Laddove siano consentite eccezioni, esse dovrebbero essere interpretate e applicate in modo restrittivo quanto alla portata e alla durata. È opportuno avvalersi della possibilità eccezionale di accordare sovvenzioni senza un invito a presentare proposte a organismi con un monopolio di diritto o di fatto solo se gli organismi interessati sono gli unici in grado di attuare i tipi di attività pertinenti o tale monopolio è stata attribuito loro dalla legge o da un’autorità pubblica.
Nell’ambito della transizione verso la gestione elettronica delle sovvenzioni e gli appalti elettronici, ai richiedenti e agli offerenti dovrebbe essere chiesto di fornire una prova del loro status giuridico e della loro solidità finanziaria una volta sola in un periodo specifico ed essi non dovrebbero essere tenuti a presentare nuovamente documenti giustificativi nell’ambito di ogni procedura di aggiudicazione e di attribuzione. È pertanto necessario allineare i requisiti relativi al numero di anni per i quali saranno richiesti documenti nell’ambito delle procedure di aggiudicazione della sovvenzione e di appalto.
Dovrebbe essere agevolato il ricorso ai premi, in quanto valida tipologia di sostegno finanziario non legato a costi prevedibili, e dovrebbero essere chiarite le disposizioni applicabili. I premi dovrebbero essere considerati in via complementare, e non sostitutiva, rispetto ad altri strumenti di finanziamento, quali le sovvenzioni.
Per consentire un’attuazione più flessibile dei premi, l’obbligo ai sensi del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 di pubblicare i concorsi a premi con un valore unitario di 1000000 EUR o più nelle dichiarazioni che accompagnano il progetto di bilancio dovrebbe essere sostituito da un obbligo di presentare le informazioni preliminari al Parlamento europeo e al Consiglio e di menzionare esplicitamente tali premi nella decisione di finanziamento.
I premi dovrebbero essere attribuiti conformemente ai principi della trasparenza e della parità di trattamento. In tale contesto è opportuno stabilire le caratteristiche minime dei concorsi, in particolare le modalità di versamento del premio ai vincitori dopo la sua attribuzione, e i mezzi idonei di pubblicazione. È inoltre necessario istituire una procedura di attribuzione con fasi chiaramente definite, dalla presentazione delle richieste alla fornitura di informazioni ai richiedenti e alla comunicazione del vincitore, che rispecchino la procedura di attribuzione delle sovvenzioni.
Il presente regolamento dovrebbe stabilire i principi e le condizioni applicabili agli strumenti finanziari, alle garanzie di bilancio e all’assistenza finanziaria, nonché le norme sulla limitazione della passività finanziaria dell’Unione, sulla lotta alla frode e al riciclaggio, sulla chiusura degli strumenti finanziari e sulla rendicontazione.
Negli ultimi anni l’Unione ha fatto crescente ricorso agli strumenti finanziari che consentono di aumentare l’effetto leva del bilancio, ma che al tempo stesso generano un rischio finanziario per il bilancio stesso. Tali strumenti finanziari ricomprendono non soltanto quelli disciplinati dal regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, ma anche altri strumenti, come le garanzie di bilancio e l’assistenza finanziaria, che in precedenza erano disciplinati solo dalle norme stabilite nei rispettivi atti di base. È importante stabilire un quadro comune per assicurare l’omogeneità dei principi applicabili a tale insieme di strumenti e raggrupparli in un nuovo titolo del presente regolamento comprendente sezioni sulle garanzie di bilancio e sull’assistenza finanziaria agli Stati membri o ai paesi terzi, oltre alle vigenti norme applicabili agli strumenti finanziari.
Gli strumenti finanziari e le garanzie di bilancio possono essere utili per moltiplicare l’effetto dei fondi dell’Unione qualora questi ultimi siano messi in comune con altri fondi e comprendano un effetto leva. Gli strumenti finanziari e le garanzie di bilancio dovrebbero essere utilizzati solo se non vi siano rischi di distorsioni della concorrenza nel mercato interno o incompatibilità con la normativa in materia di aiuti di Stato.
Nell’ambito degli stanziamenti annuali autorizzati dal Parlamento europeo e dal Consiglio per un determinato programma, gli strumenti finanziari e le garanzie di bilancio dovrebbero essere utilizzati sulla base di una valutazione ex ante che dimostri la loro efficacia per il conseguimento degli obiettivi strategici dell’Unione.
Gli strumenti finanziari, le garanzie di bilancio e l’assistenza finanziaria dovrebbero essere autorizzati mediante un atto di base. Qualora, in casi debitamente giustificati, gli strumenti finanziari siano istituiti senza un atto di base, essi dovrebbero essere autorizzati dal Parlamento europeo e dal Consiglio nel bilancio.
Dovrebbero essere definiti gli strumenti che potenzialmente rientrano nel titolo X, quali prestiti, garanzie, investimenti azionari, investimenti quasi-azionari e strumenti di condivisione del rischio. La definizione di strumenti di condivisione del rischio dovrebbe consentire l’inclusione di strumenti cautelativi per le obbligazioni destinate al finanziamento di progetti, che coprono il rischio del servizio del debito di un progetto e riducono il rischio di credito dei detentori di obbligazioni attraverso strumenti cautelativi sotto forma di prestito o di garanzia.
Gli eventuali rimborsi di uno strumento finanziario o di una garanzia di bilancio dovrebbero essere utilizzati per lo strumento o la garanzia che li ha generati, al fine di aumentare l’efficienza dello strumento o della garanzia in parola, tranne se diversamente indicato nell’atto di base, e dovrebbero essere presi in considerazione quando si propongono futuri stanziamenti per detto strumento o garanzia.
È opportuno riconoscere l’allineamento degli interessi nel perseguire gli obiettivi strategici dell’Unione e, in particolare, il fatto che la BEI e il FEI possiedono competenze specifiche per attuare gli strumenti finanziari e le garanzie di bilancio.
La BEI e il FEI, agendo come gruppo, dovrebbero poter trasferire reciprocamente parte dell’attuazione, se tale trasferimento può favorire l’attuazione di una determinata azione e come ulteriormente precisato nel relativo accordo con la Commissione.
È opportuno chiarire che, quando gli strumenti finanziari o le garanzie di bilancio sono combinati con forme di sostegno accessorie a valere sul bilancio, alla misura nel suo complesso dovrebbero applicarsi le norme relative agli strumenti finanziari e alle garanzie di bilancio. Tali norme dovrebbero essere integrate, se del caso, da disposizioni specifiche derivanti dalle norme settoriali.
L’attuazione degli strumenti finanziari e delle garanzie di bilancio finanziati dal bilancio dovrebbe rispettare la politica dell’Unione sulle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali, e i relativi aggiornamenti, quale definita negli atti giuridici pertinenti dell’Unione e nelle conclusioni del Consiglio, in particolare le conclusioni del Consiglio, dell’8 novembre 2016, sui criteri e sul processo in vista della creazione della lista UE delle giurisdizioni non cooperative ai fini fiscali15, e il relativo allegato, nonché le conclusioni del Consiglio, del 5 dicembre 2017, sulla lista UE delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali16, e i relativi allegati.
Le garanzie di bilancio e l’assistenza finanziaria agli Stati membri o ai paesi terzi sono generalmente operazioni fuori bilancio che hanno un’incidenza significativa sul bilancio finanziario dell’Unione. Pur rimanendo generalmente operazioni fuori bilancio, la loro inclusione nel presente regolamento assicura una tutela più efficace degli interessi finanziari dell’Unione e fornisce un quadro più chiaro per la loro autorizzazione, gestione e rendicontazione.
L’Unione ha varato di recente iniziative importanti basate sulle garanzie di bilancio, come il Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS) e il Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile (EFSD). Tali strumenti sono caratterizzati dal fatto di generare una passività potenziale per l’Unione e di comportare l’accantonamento di fondi per mettere a disposizione una riserva di liquidità che consenta al bilancio di far fronte in maniera ordinata alle obbligazioni di pagamento che possono derivare da tali passività potenziali. Per garantire il rating dell’Unione e, pertanto, la sua capacità di fornire un finanziamento efficace, è fondamentale che l’autorizzazione, l’accantonamento e il controllo delle passività potenziali rispettino un solido insieme di norme che dovrebbero essere applicate a tutte le garanzie di bilancio.
Le passività potenziali derivanti dalle garanzie di bilancio possono coprire un’ampia gamma di operazioni di finanziamento e d’investimento. La possibilità di attivare una garanzia di bilancio non può essere programmata con assoluta certezza su base annuale, come invece avviene per i prestiti, che hanno un preciso calendario di rimborso. È pertanto indispensabile istituire un quadro di autorizzazione e controllo delle passività potenziali che assicuri il pieno rispetto, in ogni momento, del massimale per gli stanziamenti di pagamento annuali di cui alla decisione 2014/335/UE, Euratom del Consiglio17.
Tale quadro dovrebbe inoltre disciplinare la gestione e il controllo, anche attraverso relazioni periodiche sull’esposizione finanziaria dell’Unione. Il tasso di copertura delle passività finanziarie dovrebbe essere fissato sulla scorta di un’adeguata valutazione dei rischi finanziari derivanti dal relativo strumento. La sostenibilità delle passività potenziali dovrebbe essere valutata annualmente nell’ambito della procedura di bilancio. È opportuno istituire un meccanismo di allerta precoce per evitare una penuria di accantonamenti a copertura delle passività finanziarie.
Il crescente ricorso agli strumenti finanziari, alle garanzie di bilancio e all’assistenza finanziaria fa sì che sia necessario mobilizzare e alimentare un volume significativo di stanziamenti di pagamento. Per ottenere un effetto leva assicurando al contempo un livello adeguato di tutela rispetto alle passività finanziarie è importante ottimizzare l’ammontare degli accantonamenti necessari e migliorare l’efficienza raggruppandoli in un fondo comune di copertura. Inoltre, l’utilizzo più flessibile di tali accantonamenti raggruppati permette di avere un tasso di copertura globale effettivo che garantisca il livello di tutela richiesto con un importo ottimizzato di risorse.
Al fine di garantire il funzionamento corretto del fondo comune di copertura per il periodo di programmazione post 2020, entro il 30 giugno 2019 la Commissione dovrebbe presentare una valutazione esterna indipendente dei vantaggi e degli svantaggi di affidare la gestione finanziaria delle attività del fondo comune di copertura alla Commissione, alla BEI o a una combinazione di entrambe, tenendo conto dei pertinenti criteri tecnici e istituzionali utilizzati nel confronto tra i servizi di gestione patrimoniale, tra cui le infrastrutture tecniche, del confronto dei costi dei servizi prestati, della struttura istituzionale, della comunicazione di informazioni, della performance, della rendicontabilità e delle competenze di ciascuna istituzione, nonché degli altri mandati di gestione patrimoniale per il bilancio. La valutazione dovrebbe essere corredata, se del caso, di una proposta legislativa.
Le norme applicabili agli accantonamenti e al fondo comune di copertura dovrebbero fornire un solido quadro di controllo interno. La Commissione dovrebbe definire, previa consultazione del contabile della stessa Commissione, gli orientamenti applicabili alla gestione delle risorse nel fondo comune di copertura. Gli ordinatori degli strumenti finanziari, delle garanzie di bilancio o dell’assistenza finanziaria dovrebbero monitorare attivamente le passività finanziarie sotto la loro responsabilità e il gestore finanziario delle risorse del fondo comune di copertura dovrebbe gestire le liquidità e gli attivi del fondo seguendo le norme e le procedure stabilite dal contabile della Commissione.
Le garanzie di bilancio e l’assistenza finanziaria dovrebbero seguire lo stesso insieme di principi stabilito per gli strumenti finanziari. In particolare, le garanzie di bilancio dovrebbero essere irrevocabili, incondizionate e a richiesta. Esse dovrebbero essere attuate in regime di gestione indiretta o, solo in casi eccezionali, in regime di gestione diretta. Esse dovrebbero coprire soltanto le operazioni di finanziamento e investimento e le relative controparti dovrebbero contribuire con risorse proprie alle operazioni coperte dalla garanzia di bilancio.
L’assistenza finanziaria a Stati membri o paesi terzi dovrebbe assumere la forma di un prestito o di una linea di credito o di ogni altro strumento ritenuto idoneo a garantire l’efficacia del sostegno. A tal fine, la Commissione dovrebbe essere abilitata nel pertinente atto di base a prendere in prestito i fondi necessari sui mercati dei capitali o presso istituzioni finanziarie, evitando che ciò comporti cambiamenti nelle scadenze tali da esporre l’Unione a rischi di tasso d’interesse o ad altri rischi commerciali.
Le disposizioni relative agli strumenti finanziari dovrebbero applicarsi non appena possibile al fine di conseguire la semplificazione e l’efficacia volute. Le disposizioni relative alle garanzie di bilancio, all’assistenza finanziaria e al fondo comune di copertura dovrebbero applicarsi in concomitanza del quadro finanziario pluriennale post 2020. Tale calendario permetterà di preparare accuratamente i nuovi strumenti per gestire le passività potenziali. Inoltre, permetterà un allineamento tra i principi definiti nel titolo X e la proposta di quadro finanziario pluriennale post 2020, da un lato, e i programmi specifici relativi a tale quadro, dall’altro.
Il regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio18 stabilisce norme concernenti, tra l’altro, il finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee, in particolare per quanto riguarda le condizioni di finanziamento, la concessione e la distribuzione dei finanziamenti, le donazioni e i contributi, il finanziamento di campagne per le elezioni del Parlamento europeo, le spese rimborsabili, il divieto di taluni finanziamenti, gli obblighi contabili, la rendicontazione e la revisione contabile, l’esecuzione e il controllo, le sanzioni, la cooperazione tra l’Autorità per i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee, l’ordinatore del Parlamento europeo e gli Stati membri, e la trasparenza.
È opportuno includere nel presente regolamento regole relative ai contributi provenienti dal bilancio ai partiti politici europei di cui al regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014.
Il sostegno finanziario erogato ai partiti politici europei dovrebbe assumere la forma di un contributo specifico, che soddisfi le esigenze specifiche di tali partiti.
Benché il sostegno finanziario sia concesso senza che sia richiesto un programma di lavoro annuale, i partiti politici europei dovrebbero giustificare ex post il corretto utilizzo dei fondi dell’Unione. In particolare, è opportuno che l’ordinatore responsabile verifichi se i fondi siano stati utilizzati per sostenere spese rimborsabili che corrispondono ai criteri definiti nel bando per la presentazione delle domande di contributi entro i termini stabiliti dal presente regolamento. I contributi ai partiti politici europei dovrebbero essere spesi entro la fine dell’esercizio successivo a quello in cui sono stati concessi e, successivamente, i fondi non spesi dovrebbero essere recuperati dall’ordinatore responsabile.
I fondi dell’Unione concessi per finanziare i costi di funzionamento di partiti politici europei non dovrebbero essere utilizzati per fini diversi da quelli stabiliti dal regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014, in particolare per finanziare, direttamente o indirettamente, soggetti terzi, quali i partiti politici nazionali. I partiti politici europei dovrebbero utilizzare i contributi per sostenere una percentuale delle spese correnti e future, e non spese sostenute o debiti contratti prima della presentazione delle loro domande di contributo.
È inoltre opportuno che la concessione dei contributi sia semplificata e adeguata alle specificità dei partiti politici europei, in particolare mediante l’eliminazione dei criteri di selezione, l’istituzione come regola generale di un unico prefinanziamento integrale e la possibilità di utilizzare un regime di finanziamento a somme forfettarie, tassi fissi e costi unitari.
È opportuno che i contributi provenienti dal bilancio siano sospesi, ridotti o revocati se i partiti politici europei violano il regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014.
È opportuno che le sanzioni basate sia sul presente regolamento sia sul regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 siano irrogate in modo coerente e rispettino il principio del ne bis in idem. A norma del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014, le sanzioni amministrative e/o pecuniarie previste dal presente regolamento finanziario non si applicano nei casi per i quali sono già state irrogate sanzioni sulla base del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014.
Il presente regolamento dovrebbe stabilire un quadro generale a norma del quale il sostegno di bilancio possa essere utilizzato quale strumento nell’ambito delle azioni esterne, compreso l’obbligo per il paese terzo di trasmettere alla Commissione informazioni affidabili e tempestive che le consentano di valutare il rispetto delle condizioni e delle disposizioni concordate, così da garantire la tutela degli interessi finanziari dell’Unione.
Al fine di rafforzare il ruolo del Parlamento europeo e del Consiglio, è opportuno chiarire la procedura per l’istituzione di un fondo fiduciario dell’Unione. È inoltre necessario specificare i principi applicabili ai contributi ai fondi fiduciari dell’Unione, in particolare l’importanza di assicurare contributi da altri donatori che ne giustifichino l’istituzione in termini di valore aggiunto. È anche necessario chiarire le responsabilità degli agenti finanziari e del comitato del fondo fiduciario dell’Unione e definire norme per garantire un’equa rappresentanza dei donatori partecipanti in sede di comitato del fondo fiduciario dell’Unione e l’obbligo di voto favorevole da parte della Commissione ai fini dell’utilizzo dei fondi. È altresì importante definire in modo più dettagliato i requisiti per la rendicontazione applicabili ai fondi fiduciari dell’Unione.
Conformemente alla razionalizzazione delle norme vigenti e al fine di evitare indebite ripetizioni, le disposizioni particolari di cui alla parte seconda del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 applicabili al FEAG, alla ricerca, alle azioni esterne e a specifici fondi dell’Unione dovrebbero essere inserite unicamente nelle parti pertinenti del presente regolamento, purché le disposizioni siano ancora utilizzate e pertinenti.
È opportuno semplificare e chiarire le disposizioni riguardanti la rendicontazione e la contabilità. È opportuno pertanto raggruppare tutte le disposizioni in materia di conti annuali e altra rendicontazione finanziaria.
Dovrebbero essere migliorate le modalità attuali con le quali le istituzioni dell’Unione riferiscono al Parlamento europeo e al Consiglio riguardo ai loro progetti immobiliari. Alle istituzioni dell’Unione dovrebbe essere consentito di finanziare nuovi progetti immobiliari con le entrate ricevute per gli immobili già venduti. Di conseguenza, nelle disposizioni relative a progetti immobiliari è opportuno inserire un riferimento alle entrate con destinazione specifica. Ciò permetterebbe di rispondere alle mutevoli esigenze della politica immobiliare delle istituzioni dell’Unione, risparmiando contemporaneamente sui costi e aumentando la flessibilità.
Al fine di adeguare le regole relative a determinati organismi dell’Unione, le norme di dettaglio concernenti gli appalti, le condizioni particolari e il rapporto minimo per il tasso di copertura effettivo, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti a norma dell’articolo 290 TFUE per quanto riguarda il regolamento finanziario quadro degli organismi istituiti in virtù del TFUE e del trattato Euratom, il regolamento finanziario tipo per gli organismi di partenariato pubblico-privato, le modifiche dell’allegato I del presente regolamento, le condizioni particolari e la metodologia per il calcolo del tasso di copertura effettivo, nonché la modifica del rapporto minimo definito del tasso di copertura effettivo, che non dovrebbe essere fissato a un livello inferiore all’85 %. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, e che tali consultazioni siano condotte nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale del 13 aprile 2016 «Legiferare meglio». In particolare, al fine di garantire la partecipazione paritaria alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione degli atti delegati.
Per garantire che il programma dell’Unione europea per l’occupazione e l’innovazione sociale («EaSI»), istituito dal regolamento (UE) n. 1296/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio19, fornisca in tempi rapidi le risorse adeguate per sostenere le nuove priorità politiche, le quote indicative per ciascuno dei tre assi del programma e le percentuali minime per ciascuna delle priorità tematiche all’interno di ciascun asse dovrebbero consentire una maggiore flessibilità, mantenendo nel contempo un livello ambizioso di attuazione per i partenariati transfrontalieri EURES. Ciò dovrebbe migliorare la gestione dell’EaSI e permettere di concentrare le risorse di bilancio sulle azioni che ottengono migliori risultati in termini sociali e occupazionali.
Per agevolare gli investimenti nelle infrastrutture per la cultura e il turismo sostenibile, fatta salva l’applicazione degli atti giuridici dell’Unione in materia di ambiente, in particolare le direttive 2001/42/CE20 e 2011/92/UE21 del Parlamento europeo e del Consiglio, a seconda del caso, è opportuno chiarire alcune restrizioni riguardanti l’ambito del sostegno a tali investimenti ai sensi del regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio22. È pertanto necessario introdurre chiare restrizioni per quanto riguarda la limitazione dell’entità del contributo del FESR a tali investimenti a decorrere dal 2 agosto 2018.
Per rispondere alle sfide poste da flussi sempre più ingenti di migranti e rifugiati, è opportuno esplicitare gli obiettivi ai quali può contribuire il sostegno del FESR ai migranti e ai rifugiati, al fine di consentire agli Stati membri di realizzare investimenti incentrati sui cittadini di paesi terzi legalmente soggiornanti, compresi i richiedenti asilo e i beneficiari di protezione internazionale.
Al fine di agevolare l’attuazione delle operazioni a norma del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio23, è opportuno ampliare la gamma dei beneficiari potenziali. Di conseguenza, dovrebbe essere consentito alle autorità di gestione di considerare le persone fisiche come beneficiari e dovrebbe essere fissata una definizione più flessibile di beneficiari nell’ambito degli aiuti di Stato.
Nella pratica le strategie macroregionali sono concordate mediante l’adozione di conclusioni del Consiglio. Come ormai avviene dall’entrata in vigore del regolamento (UE) n. 1303/2013, tali conclusioni possono, se del caso, essere approvate dal Consiglio europeo, tenendo conto delle competenze di tale istituzione, stabilite all’articolo 15 TUE. La definizione di «strategia macroregionale» contenuta in tale regolamento dovrebbe pertanto essere modificata di conseguenza.
Per garantire la sana gestione finanziaria del FESR, del FES, del Fondo di coesione, del FEASR e del FEAMP («fondi strutturali e di investimento europei» - «fondi SIE») eseguiti in regime di gestione concorrente, nonché per chiarire gli obblighi degli Stati membri, i principi generali stabiliti all’articolo 4 del regolamento (UE) n. 1303/2013 dovrebbero fare riferimento ai principi stabiliti nel presente regolamento sul controllo interno dell’esecuzione del bilancio e la prevenzione dei conflitti d’interessi.
Per massimizzare le sinergie tra tutti i fondi dell’Unione, onde far fronte efficacemente alle sfide della migrazione e dell’asilo, si dovrebbe far sì che, quando gli obiettivi tematici si traducono in priorità nelle norme specifiche di ciascun fondo, tali priorità comprendano l’uso adeguato di ciascun fondo SIE per tali settori. Ove opportuno, dovrebbe essere garantito il coordinamento con il Fondo Asilo, migrazione e integrazione.
Per garantire la coerenza delle modalità di programmazione, è opportuno procedere una volta all’anno all’allineamento degli accordi di partenariato con le modifiche dei programmi approvate dalla Commissione nel corso dell’anno civile precedente.
Per agevolare la preparazione e l’attuazione delle strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo, è opportuno autorizzare il fondo capofila a finanziare i costi di preparazione, di gestione e di animazione.
Per agevolare l’attuazione di investimenti territoriali integrati e di sviluppo locale di tipo partecipativo, è opportuno chiarire i ruoli e le responsabilità dei gruppi di azione locale, per quanto riguarda le strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo, e degli enti locali, degli organismi di sviluppo regionale o delle organizzazioni non governative, per quanto riguarda gli investimenti territoriali integrati (ITI), rispetto ad altri organismi del programma. La designazione come organismo intermedio conformemente alle norme specifiche di ciascun fondo dovrebbe essere richiesta soltanto nei casi in cui gli organismi pertinenti svolgono compiti aggiuntivi che rientrano nelle competenze dell’autorità di gestione, dell’autorità di certificazione o dell’organismo pagatore.
Le autorità di gestione dovrebbero avere la possibilità di attuare gli strumenti finanziari tramite l’aggiudicazione diretta di un contratto alla BEI e alle istituzioni finanziarie internazionali.
Numerosi Stati membri hanno istituito banche o istituti di proprietà dello Stato che operano con un mandato pubblico per promuovere attività di sviluppo economico. Tali banche o istituti di proprietà dello Stato hanno caratteristiche specifiche che li distinguono dalle banche commerciali private per quanto riguarda la proprietà, il mandato per lo sviluppo e il fatto che non sono incentrati principalmente sulla massimizzazione dei profitti. Il ruolo principale di tali banche o istituti di proprietà dello Stato è quello di ovviare ai fallimenti del mercato quando in alcune regioni o per alcune aree o settori d’intervento la fornitura di servizi finanziari da parte delle banche commerciali è insufficiente. Tali banche o istituti di proprietà dello Stato sono nella posizione adatta per promuovere l’accesso ai fondi SIE, mantenendo al contempo una neutralità sotto il profilo concorrenziale. Il ruolo e le caratteristiche specifiche di tali banche o istituti possono permettere agli Stati membri di aumentare il ricorso agli strumenti finanziari al fine di massimizzare l’incidenza dei fondi SIE sull’economia reale. Tale risultato sarebbe coerente con la politica della Commissione volta ad agevolare il ruolo di tali banche o istituti di proprietà dello Stato come gestori di fondi sia nell’esecuzione dei fondi SIE che nella combinazione dei fondi SIE con finanziamenti del FEIS, come indicato in particolare nel piano di investimenti per l’Europa. Fatti salvi i contratti già aggiudicati per l’attuazione di strumenti finanziari in conformità del diritto applicabile, giova precisare che è possibile per le autorità di gestione aggiudicare contratti direttamente a tali banche e istituti di proprietà dello Stato. Tuttavia, per garantire che la possibilità di aggiudicazione diretta rimanga coerente con i principi del mercato interno, è opportuno stabilire condizioni rigorose che le banche o gli istituti di proprietà dello Stato devono rispettare. Tali condizioni dovrebbero prevedere, tra l’altro, che non vi debba essere alcuna partecipazione diretta di capitali privati, a eccezione di forme di partecipazione di capitali privati che non comportano controllo o potere di veto, in linea con i requisiti di cui alla direttiva 2014/24/UE. Inoltre, e rigorosamente nei limiti dell’ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013, una banca o un istituto di proprietà dello Stato dovrebbero essere autorizzati altresì ad attuare strumenti finanziari qualora la partecipazione di capitali privati non conferisca alcuna influenza sulle decisioni riguardanti la gestione corrente dello strumento finanziario sostenuto dai fondi SIE.
Per mantenere la possibilità per il FESR e il FEASR di contribuire agli strumenti finanziari congiunti di garanzia illimitata e cartolarizzazione a favore delle PMI, occorre stabilire che è possibile per gli Stati membri utilizzare il FESR e il FEASR per contribuire a detti strumenti per l’intera durata del periodo di programmazione e aggiornare le relative disposizioni, come quelle sulle valutazioni ex ante e sulle valutazioni a posteriori, e introdurre, per quanto riguarda il FESR, la possibilità di una programmazione a livello di asse prioritario.
L’adozione del regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio24 era intesa a consentire agli Stati membri di utilizzare i fondi SIE per contribuire al finanziamento di progetti ammissibili sostenuti a titolo del FEIS. È opportuno inserire una disposizione specifica nel regolamento (UE) n. 1303/2013 che stabilisca gli elementi e le condizioni per consentire una migliore interazione e complementarità, in modo da agevolare la possibilità di combinare i fondi SIE con prodotti finanziari della BEI nell’ambito della garanzia dell’UE a titolo del FEIS.
Nello svolgimento delle loro funzioni gli organismi che attuano gli strumenti finanziari dovrebbero aderire alla politica dell’Unione sulle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali, e i relativi aggiornamenti, quale definita negli atti giuridici pertinenti dell’Unione e nelle conclusioni del Consiglio, in particolare le conclusioni del Consiglio dell’8 novembre 2016 e il relativo allegato, nonché le conclusioni del Consiglio del 5 dicembre 2017 e i relativi allegati.
Per semplificare e armonizzare i requisiti sui controlli e sugli audit e migliorare la rendicontabilità degli strumenti finanziari attuati dalla BEI e da altre istituzioni finanziarie internazionali, è necessario modificare le disposizioni riguardanti la gestione e il controllo degli strumenti finanziari, onde agevolare il processo di garanzia dell’affidabilità. Tale modifica non dovrebbe applicarsi agli strumenti finanziari di cui all’articolo 38, paragrafo 1, lettera a), e all’articolo 39 del regolamento (UE) n. 1303/2013 che sono stati istituiti da un accordo di finanziamento firmato prima del 2 agosto 2018. Per tali strumenti finanziari, è opportuno continuare ad applicare l’articolo 40 di tale regolamento, in quanto applicabile al momento della firma dell’accordo di finanziamento.
Al fine di garantire condizioni uniformi di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 riguardo ai modelli delle relazioni di controllo e delle relazioni annuali di audit di cui all’articolo 40, paragrafo 1, di tale regolamento, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio25.
Al fine di garantire la coerenza con il trattamento delle rettifiche finanziarie nel corso del periodo di programmazione 2007-2013, è necessario chiarire che nel caso degli strumenti finanziari dovrebbe essere possibile consentire che un contributo annullato a seguito di un’irregolarità isolata possa essere riutilizzato per una spesa regolare nell’ambito della stessa operazione, onde evitare che la relativa rettifica finanziaria determini una perdita netta per l’operazione connessa allo strumento finanziario.
Onde garantire più tempo per la firma di accordi di finanziamento che consentano l’utilizzo di conti di garanzia per pagamenti per investimenti nei destinatari finali dopo il termine del periodo di ammissibilità per gli strumenti azionari, il termine per la firma di tali accordi di finanziamento dovrebbe essere prorogato fino al 31 dicembre 2018.
Per incentivare gli investitori operanti secondo il principio dell’economia di mercato a coinvestire nei progetti di politica pubblica, è opportuno introdurre il concetto di trattamento differenziato degli investitori, che permette, a determinate condizioni, che i fondi SIE assumano una posizione subordinata rispetto a un investitore operante secondo il principio dell’economia di mercato e ai prodotti finanziari della BEI coperti dalla garanzia dell’UE a titolo del FEIS. Allo stesso tempo è opportuno stabilire le condizioni di applicazione di questo trattamento differenziato nell’eseguire i fondi SIE.
Dato il contesto protratto di bassi tassi di interesse e al fine di non penalizzare indebitamente gli organismi che attuano gli strumenti finanziari, è necessario, subordinatamente a una gestione attiva della tesoreria, consentire il finanziamento degli interessi negativi generati a seguito di investimenti dei fondi SIE a norma dell’articolo 43 del regolamento (UE) n. 1303/2013 con le risorse rimborsate allo strumento finanziario.
Per allineare gli obblighi di rendicontazione alle nuove disposizioni relative al trattamento differenziato degli investitori ed evitare la duplicazione di taluni requisiti, è opportuno modificare l’articolo 46, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013.
Per agevolare l’esecuzione dei fondi SIE è necessario accordare agli Stati membri la possibilità di attuare le azioni di assistenza tecnica mediante l’aggiudicazione diretta di un contratto alla BEI, ad altre istituzioni finanziarie internazionali e a banche o istituti di proprietà dello Stato.
Per armonizzare ulteriormente le condizioni relative alle operazioni che generano entrate nette dopo il loro completamento, le pertinenti disposizioni del presente regolamento dovrebbero applicarsi alle operazioni già selezionate, ma ancora in corso, e alle operazioni che devono ancora essere selezionate nell’ambito di detto periodo di programmazione.
Per dare un forte incentivo all’attuazione di misure di efficienza energetica, i risparmi sui costi risultanti dalla migliorata efficienza energetica generati da un’operazione non dovrebbero essere trattati come entrate nette.
Per facilitare l’attuazione delle operazioni generatrici di entrate, dovrebbe essere consentita la riduzione del tasso di cofinanziamento in qualunque fase durante l’attuazione del programma e dovrebbero essere previste possibilità di stabilire a livello nazionale percentuali forfettarie di entrate nette.
A causa dell’adozione tardiva del regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio26 e del fatto che tale regolamento ha fissato i livelli di intensità dell’aiuto, è necessario stabilire alcune esenzioni nel regolamento (UE) n. 1303/2013 per il FEAMP per quanto riguarda le operazioni generatrici di entrate. Poiché tali esenzioni prevedono condizioni più favorevoli per alcune operazioni generatrici di entrate per le quali gli importi o i tassi del sostegno sono definiti nel regolamento (UE) n. 508/2014, è necessario stabilire una data di applicazione diversa per tali esenzioni, al fine di garantire parità di trattamento tra le operazioni sostenute a norma del regolamento (UE) n. 1303/2013.
Per ridurre l’onere amministrativo per i beneficiari, è opportuno innalzare la soglia che esenta determinate operazioni dall’obbligo di calcolare e di tenere conto delle entrate generate durante la loro attuazione.
Per favorire le sinergie tra i fondi SIE e gli altri strumenti dell’Unione, dovrebbe essere possibile rimborsare le spese sostenute attingendo a diversi fondi SIE e strumenti dell’Unione, in base a una proporzione concordata preventivamente.
Per promuovere l’utilizzazione delle somme forfettarie, anche in considerazione del fatto che esse devono basarsi su un metodo di calcolo giusto, equo e verificabile, tale da assicurare la sana gestione finanziaria, è opportuno eliminare il limite superiore applicabile al loro uso.
Per ridurre l’onere amministrativo dell’attuazione dei progetti da parte dei beneficiari è opportuno introdurre una nuova opzione semplificata in materia di costi per il finanziamento basato su condizioni diverse dai costi delle operazioni.
Per semplificare le regole che disciplinano l’utilizzo dei fondi e ridurre i relativi oneri amministrativi, gli Stati membri dovrebbero ricorrere maggiormente alle opzioni semplificate in materia di costi.
Tenuto conto del fatto che, conformemente all’articolo 71 del regolamento (UE) n. 1303/2013, l’obbligo di garantire la stabilità delle operazioni di investimento si applica a decorrere dal pagamento finale al beneficiario e che, quando l’investimento consiste nel leasing finalizzato all’acquisto di nuovi macchinari e attrezzature, il pagamento finale è effettuato alla fine del periodo contrattuale, detto obbligo non dovrebbe applicarsi a tale tipo di investimento.
Per assicurare un’applicazione ampia delle opzioni semplificate in materia di costi, è opportuno stabilire un uso obbligatorio di tabelle standard di costi unitari, somme forfettarie o tassi fissi per le operazioni o i progetti che fanno parte di un’operazione che riceve sostegno dal FESR e dal FSE al di sotto di una determinata soglia, fatte salve pertinenti disposizioni transitorie. All’autorità di gestione o al comitato di sorveglianza, per i programmi che rientrano nell’obiettivo Cooperazione territoriale europea, dovrebbe essere data la possibilità di prorogare il periodo transitorio per un lasso di tempo che giudichi adeguato, qualora ritenga che tale obbligo comporti un onere amministrativo sproporzionato. Detto obbligo non dovrebbe applicarsi alle operazioni che ricevono sostegno nell’ambito di aiuti di Stato non costituenti aiuti de minimis. Per tali operazioni tutte le forme di sovvenzione e assistenza rimborsabile dovrebbero continuare a costituire un’opzione. Al tempo stesso è opportuno introdurre per tutti i fondi SIE l’uso di progetti di bilancio quale metodo supplementare per determinare i costi semplificati.
Al fine di agevolare l’applicazione più mirata e precoce delle opzioni semplificate in materia di costi, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 TFUE riguardo all’integrazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 con norme specifiche aggiuntive sul ruolo, le competenze e le responsabilità degli organismi di attuazione degli strumenti finanziari, sui relativi criteri di selezione e sui prodotti che è possibile offrire mediante strumenti finanziari, riguardo all’integrazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1303/2013 sulle tabelle standard di costi unitari o dei finanziamenti a tasso fisso, al metodo di calcolo giusto, equo e verificabile sul quale devono basarsi e precisando modalità dettagliate concernenti il finanziamento basato sul rispetto delle condizioni connesse alla realizzazione di progressi nell’attuazione o sul conseguimento degli obiettivi dei programmi, anziché sui costi e la relativa applicazione. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, e che tali consultazioni siano condotte nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale del 13 aprile 2016 «Legiferare meglio». In particolare, al fine di garantire la partecipazione paritaria alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione degli atti delegati.
Per ridurre l’onere amministrativo è opportuno incrementare l’uso dei tassi fissi che non richiedono la definizione di una metodologia da parte degli Stati membri. Si dovrebbero pertanto introdurre due tassi fissi supplementari: uno per calcolare i costi diretti per il personale e l’altro per calcolare i costi ammissibili residui basati sui costi per il personale. Inoltre, è opportuno fornire ulteriori chiarimenti sui metodi per calcolare i costi per il personale.
Per migliorare l’efficacia e l’impatto delle operazioni, è opportuno agevolare l’attuazione delle operazioni che coprono l’intero territorio di uno Stato membro o di quelle che riguardano diverse aree del programma e aumentare le possibilità di sostenere spese al di fuori dell’Unione per determinati investimenti.
Per incoraggiare gli Stati membri a ricorrere alle valutazioni di grandi progetti da parte di esperti indipendenti, è opportuno consentire che le spese relative ai grandi progetti siano presentate alla Commissione prima della valutazione positiva dell’esperto indipendente, non appena la Commissione è stata informata dell’avvenuta comunicazione delle pertinenti informazioni all’esperto indipendente.
Per promuovere l’uso di piani d’azione comuni che ridurranno l’onere amministrativo per i beneficiari, è necessario ridurre i requisiti normativi connessi all’istituzione di un piano d’azione comune, pur continuando a prestare adeguata attenzione ai principi orizzontali, tra cui la parità di genere e lo sviluppo sostenibile, che hanno apportato contributi importanti all’effettiva esecuzione dei fondi SIE.
Al fine di evitare oneri amministrativi superflui per i beneficiari, le norme relative all’informazione, alla comunicazione e alla visibilità dovrebbero rispettare il principio di proporzionalità. Di conseguenza, è importante chiarire l’ambito di applicazione di tali norme.
Al fine di ridurre l’onere amministrativo e assicurare l’uso efficace dell’assistenza tecnica nel FESR, nel FSE e nel Fondo di coesione e in tutte le categorie di regioni, è opportuno aumentare la flessibilità per quanto riguarda il calcolo e il controllo dei rispettivi limiti applicabili all’assistenza tecnica degli Stati membri.
Nell’ottica di razionalizzare le strutture di attuazione, è opportuno chiarire che la possibilità per l’autorità di gestione, l’autorità di certificazione e l’autorità di audit di fare parte dello stesso organismo pubblico è prevista anche per i programmi a titolo dell’obiettivo Cooperazione territoriale europea.
È opportuno specificare in maniera più dettagliata le responsabilità delle autorità di gestione riguardo alla verifica delle spese quando sono utilizzate le opzioni semplificate in materia di costi.
Affinché i beneficiari possano trarre pieno vantaggio dal potenziale di semplificazione offerto dalle soluzioni di e-governance nell’attuazione dei fondi SIE e del Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD), in particolare per favorire la gestione elettronica completa dei documenti, è necessario chiarire che non è richiesta una traccia cartacea se sono rispettate determinate condizioni.
Al fine di aumentare la proporzionalità dei controlli e alleggerire l’onere amministrativo derivante dalla sovrapposizione dei controlli, specialmente per i piccoli beneficiari, senza pregiudicare il principio della sana gestione finanziaria, per il FESR, il FSE, il Fondo di coesione e il FEAMP dovrebbe prevalere il principio dell’audit unico e dovrebbero essere raddoppiate le soglie al di sotto delle quali un’operazione non è soggetta a più di un audit.
È importante migliorare la visibilità dei fondi SIE e portare i risultati conseguiti a conoscenza dei cittadini. Le attività di informazione e comunicazione e le misure per migliorare la visibilità per i cittadini rimangono essenziali per pubblicizzare i risultati conseguiti con i fondi SIE e per mostrare come sono investite le risorse finanziarie dell’Unione.
Per agevolare l’accesso all’FSE da parte di alcuni gruppi di destinatari, la raccolta di dati per alcuni indicatori di cui all’allegato I del regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio27 non dovrebbe essere richiesta.
Al fine di garantire parità di trattamento tra le operazioni sostenute a norma del presente regolamento, è necessario fissare la data di applicazione di alcune modifiche del regolamento (UE) n. 1303/2013.
Per garantire che l’intero periodo di programmazione per i regolamenti (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013 e il regolamento (UE) n. 223/2014 del Parlamento europeo de del Consiglio28 sia disciplinato da un insieme coerente di norme, è necessario che alcune delle modifiche apportate a tali regolamenti si applichino a decorrere dal 1o gennaio 2014. Un’applicazione retroattiva di tali modifiche consente di tener conto delle legittime aspettative.
Per accelerare l’attuazione di strumenti finanziari che combinino il sostegno dei fondi SIE con prodotti finanziari della BEI a titolo della garanzia UE del FEIS e per disporre di una base giuridica costante per la firma di accordi di finanziamento che consentano l’utilizzo di conti di garanzia per gli strumenti azionari, è necessario che alcune delle modifiche apportate al presente regolamento si applichino a decorrere dal 1o gennaio 2018. Un’applicazione retroattiva di tali modifiche consente di facilitare ulteriormente il finanziamento di progetti tramite un sostegno combinato dei fondi SIE e del FEIS ed evita che si crei un vuoto giuridico tra la data di scadenza di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1303/2013 e la data di entrata in vigore della loro proroga in virtù del presente regolamento.
Le semplificazioni e le modifiche apportate alle norme settoriali specifiche dovrebbero applicarsi quanto prima al fine di facilitare una più celere attuazione nel corso dell’attuale periodo di programmazione e dovrebbero pertanto applicarsi a decorrere dal 2 agosto 2018.
Il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) dovrebbe continuare, dopo il 31 dicembre 2017, a fornire assistenza temporanea ai giovani disoccupati o non iscritti a corsi d’istruzione o di formazione (NEET) che risiedono in regioni interessate in maniera sproporzionata da importanti esuberi. Al fine di offrire assistenza continuativa ai NEET, la modifica del regolamento (UE) n. 1309/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio29 che assicura tale continuità dell’assistenza dovrebbe applicarsi con effetto dal 1o gennaio 2018.
Dovrebbe essere possibile stabilire meccanismi di finanziamento misto a norma del regolamento (UE) n. 1316/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio30 per uno o più dei settori del meccanismo per collegare l’Europa (MCE). Tali meccanismi di finanziamento misto potrebbero contribuire alle operazioni di finanziamento misto, ossia azioni che combinano forme di sostegno non rimborsabile, quali i sostegni dai bilanci degli Stati membri, le sovvenzioni a titolo dell’MCE e i fondi SIE, e strumenti finanziari del bilancio dell’Unione, comprese combinazioni di strumenti finanziari di debito e di capitale dell’MCE, con finanziamenti erogati dal gruppo BEI, dalle banche di promozione nazionali, dalle istituzioni di finanziamento allo sviluppo o da altri istituti di finanziamento, da investitori e finanziamenti privati. I finanziamenti erogati dal gruppo BEI dovrebbero comprendere i finanziamenti erogati dalla BEI nell’ambito del FEIS e i sostegni finanziari privati dovrebbero comprendere i contributi finanziari sia diretti che indiretti, nonché quelli ricevuti attraverso partenariati pubblico-privati.
La concezione e la creazione di meccanismi di finanziamento misto dovrebbero basarsi su una valutazione ex ante effettuata conformemente al presente regolamento e dovrebbero tener conto dei risultati degli insegnamenti tratti dall’attuazione dell’invito a presentare proposte di finanziamento misto nell’ambito dell’MCE di cui alla decisione di esecuzione della Commissione del 20 gennaio 2017 che modifica la decisione di esecuzione della Commissione C(2014) 1921 che istituisce un programma di lavoro pluriennale 2014-2020 destinato all’assistenza finanziaria nell’ambito del meccanismo per collegare l’Europa (MCE) — Settore trasporti. I meccanismi di finanziamento misto dell’MCE dovrebbero essere istituiti dai programmi di lavoro annuali e/o pluriennali e adottati conformemente agli articoli 17 e 25 del regolamento (UE) n. 1316/2013. La Commissione dovrebbe garantire una rendicontazione trasparente e tempestiva al Parlamento europeo e al Consiglio sull’attuazione dei meccanismi di finanziamento misto dell’MCE.
Lo scopo dei meccanismi di finanziamento misto dell’MCE dovrebbe essere quello di facilitare e razionalizzare la presentazione di una sola domanda per tutte le forme di sostegno, compresi le sovvenzioni dell’Unione a titolo dell’MCE e i finanziamenti del settore privato. Tali meccanismi di finanziamento misto dovrebbero mirare a ottimizzare la procedura di presentazione delle domande per i promotori del progetto prevedendo un unico processo di valutazione dal punto di vista tecnico e finanziario.
I meccanismi di finanziamento misto dell’MCE dovrebbero aumentare la flessibilità per la presentazione dei progetti, nonché semplificare e razionalizzare il loro processo di identificazione e finanziamento. Dovrebbero inoltre accrescere la titolarità e l’impegno delle istituzioni finanziare coinvolte e ridurre pertanto i rischi associati ai progetti.
I meccanismi di finanziamento misto dell’MCE dovrebbero migliorare il coordinamento, lo scambio di informazioni e la cooperazione tra gli Stati membri, la Commissione, la BEI, le banche di promozione nazionali e gli investitori privati, allo scopo di generare e sostenere un portafoglio di progetti sano che persegua gli obiettivi della politica dell’MCE.
I meccanismi di finanziamento misto dell’MCE dovrebbero prefiggersi di potenziare l’effetto moltiplicatore della spesa dell’Unione, attraendo risorse aggiuntive da investitori privati, così da garantire il massimo coinvolgimento di tali investitori. Inoltre, dovrebbero assicurare la sostenibilità economica e finanziaria delle azioni sostenute e contribuire a evitare una carenza nell’effetto leva sugli investimenti. Dovrebbero contribuire al conseguimento degli obiettivi dell’Unione per la realizzazione degli obiettivi fissati alla Conferenza di Parigi sui cambiamenti climatici (COP 21), la creazione di posti di lavoro e la connettività transfrontaliera. Nel caso in cui sia l’MCE che il FEIS siano utilizzati per finanziare azioni, è importante che la Corte dei conti accerti la sana gestione finanziaria conformemente all’articolo 287 TFUE e all’articolo 24, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1316/2013.
Nella maggior parte dei casi le sovvenzioni nel settore dei trasporti dovrebbero rimanere il mezzo principale per sostenere gli obiettivi strategici dell’Unione. L’applicazione di meccanismi di finanziamento dell’MCE non dovrebbe pertanto ridurre la disponibilità di tali sovvenzioni.
La partecipazione di coinvestitori privati ai progetti nel settore dei trasporti potrebbe essere agevolata riducendo il rischio finanziario. Le garanzie di prima perdita fornite dalla BEI nell’ambito dei meccanismi di finanziamento congiunto sostenuti a titolo del bilancio, come i meccanismi di finanziamento misto, possono risultare idonee a tal fine.
I finanziamenti provenienti dall’MCE dovrebbero essere basati sui criteri di selezione e aggiudicazione stabiliti nei programmi di lavoro pluriennali e annuali ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1316/2013 indipendentemente dalla forma di finanziamento utilizzata, o su una loro combinazione.
L’esperienza acquisita con i meccanismi di finanziamento misto dovrebbe essere presa in considerazione nelle valutazioni del regolamento (UE) n. 1316/2013.
L’introduzione dei meccanismi di finanziamento misto dell’MCE mediante il presente regolamento non dovrebbe essere intesa in modo tale da pregiudicare il risultato della negoziazione relativa al quadro finanziario pluriennale post 2020.
Considerato il tasso di esecuzione molto elevato dell’MCE nel settore dei trasporti, e per sostenere l’attuazione dei progetti con il maggior valore aggiunto per la rete transeuropea di trasporto riguardanti i corridoi della rete centrale, i progetti transfrontalieri, i progetti riguardanti l’altra tratta della rete centrale e i progetti ammissibili nell’ambito delle priorità orizzontali elencate nell’allegato I del regolamento (UE) n. 1316/2013, è necessario accordare, in via eccezionale, maggiore flessibilità nell’utilizzazione del programma di lavoro pluriennale, consentendo che l’importo della dotazione finanziaria sia speso fino al 95 % delle risorse finanziarie di bilancio di cui al regolamento (UE) n. 1316/2013. È tuttavia importante fornire ulteriore sostegno, nel rimanente periodo di attuazione dell’MCE, alle priorità previste dai programmi di lavoro annuali.
In considerazione della diversa natura del settore delle telecomunicazioni dell’MCE rispetto ai settori dell’energia e dei trasporti nell’ambito dell’MCE, vale a dire l’importo medio inferiore delle sovvenzioni e le differenze nel tipo di costi e nel tipo di progetti, dovrebbero essere evitati oneri superflui per i beneficiari e gli Stati membri partecipanti alle relative azioni, riducendo gli oneri amministrativi dell’obbligo di certificazione, senza indebolire il principio della sana gestione finanziaria.
A norma del regolamento (UE) n. 283/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio31, per finanziare le azioni nel settore delle infrastrutture di servizi digitali è attualmente possibile utilizzare soltanto le sovvenzioni e gli appalti. Al fine di garantire che le infrastrutture di servizi digitali funzionino con la massima efficienza possibile, per sostenere tali azioni dovrebbero essere messi a disposizione anche altri strumenti finanziari attualmente utilizzati nell’ambito dell’MCE, compresi gli strumenti finanziari innovativi.
Per evitare alle autorità di gestione un onere amministrativo superfluo, che potrebbe ostacolare l’attuazione efficiente del FEAD, è opportuno semplificare e agevolare la procedura di modifica degli elementi non essenziali dei programmi operativi.
Per semplificare ulteriormente il ricorso al FEAD, è opportuno stabilire disposizioni supplementari relative all’ammissibilità della spesa, in particolare per quanto riguarda l’uso obbligatorio di tabelle standard di costi unitari, somme forfettarie e tassi fissi.
Per evitare il trattamento iniquo delle organizzazioni partner, le irregolarità che sono ascrivibili soltanto all’organismo incaricato di acquistare l’assistenza non dovrebbero incidere sull’ammissibilità della spesa delle organizzazioni partner.
Per semplificare l’attuazione dei fondi SIE e del FEAD ed evitare l’incertezza giuridica, è opportuno chiarire talune responsabilità degli Stati membri con riferimento alla gestione e al controllo.
Tenuto conto della necessità di applicare in modo coerente le pertinenti regole finanziarie nel corso di un esercizio, è in linea di massima opportuno che la parte uno del presente regolamento (regolamento finanziario) cominciasse ad applicarsi all’inizio di un esercizio. Tuttavia, affinché l’importante semplificazione prevista nel presente regolamento, con riguardo sia al regolamento finanziario che alle modifiche delle norme settoriali specifiche, vada a vantaggio dei destinatari dei fondi dell’Unione quanto prima possibile, è opportuno prevedere, in via eccezionale, l’applicazione del presente regolamento a decorrere dalla sua entrata in vigore. Contemporaneamente, onde concedere più tempo per l’adattamento alle nuove regole, le istituzioni dell’Unione dovrebbero continuare ad applicare il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 fino alla fine dell’esercizio 2018 con riguardo all’esecuzione dei rispettivi stanziamenti amministrativi.
Alcune modifiche riguardanti gli strumenti finanziari, le garanzie di bilancio e l’assistenza finanziaria dovrebbero applicarsi solo a decorrere dalla data di applicazione del quadro finanziario pluriennale post 2020, affinché vi sia tempo sufficiente per adattare le basi giuridiche applicabili e i programmi alle nuove regole.
Le informazioni relative alla media annuale di equivalenti a tempo pieno e all’importo stimato delle entrate con destinazione specifica riportate dagli esercizi precedenti dovrebbero essere fornite per la prima volta unitamente al progetto di bilancio che sarà presentato nel 2021 al fine di concedere alla Commissione il tempo sufficiente per adattarsi al nuovo obbligo,
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 18 luglio 2018 Per il Parlamento europeo Il presidente A. TAJANI Per il Consiglio Il presidente J. BOGNER-STRAUSS