Sez. 2, Sentenza n. 210 del 07/01/2025 (Rv. 673476-01)
DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - IN GENERE | Transazione divisoria - Portata novativa - Requisito - Consapevolezza delle parti circa la differenza delle attribuzioni patrimoniali o delle quote - Volontà diretta all'instaurazione di un nuovo rapporto con estinzione dell'originario - Necessità - Esclusione.
DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - IN GENERE
In tema di transazione divisoria novativa, è indispensabile che l'accordo si fondi sullo scioglimento della comunione nella consapevolezza delle parti circa la differenza delle attribuzioni patrimoniali o delle quote, senza che esse procedano al calcolo delle proporzioni corrispondenti, onde evitare le liti che potrebbero insorgere o porre termine a quelle già sorte, mentre non occorre che esse manifestino la volontà di instaurare, tra loro, un nuovo rapporto, estinguendo quello originario.
Cod. Civ. art. 763, Cod. Civ. art. 764, Cod. Civ. art. 1965, Cod. Civ. art. 1970
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)