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Sez. 1, Sentenza n. 22 del 03/01/1986 (Rv. 443660 - 01)

ARBITRATO - LODO (SENTENZA ARBITRALE) - DEPOSITO - TARDIVITÀ - NOMINA DI CONSULENTE TECNICO - RICHIESTA DEL CONSULENTE DI PROROGA DEL TERMINE FISSATOGLI - ACQUIESCENZA DEGLI ARBITRI - TARDIVITÀ DEL LODO - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1986-01-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/443660-01

ARBITRATO - LODO (SENTENZA ARBITRALE) - DEPOSITO - TARDIVITÀ - NOMINA DI CONSULENTE TECNICO - RICHIESTA DEL CONSULENTE DI PROROGA DEL TERMINE FISSATOGLI - ACQUIESCENZA DEGLI ARBITRI - TARDIVITÀ DEL LODO - SUSSISTENZA.*

La tardività del lodo arbitrale, ai sensi ed agli effetti degli artt. 820, 821 ed 829 n. 6 cod. proc. civ., perché pronunciato dopo la scadenza del termine all'uopo assegnato, non può essere esclusa in relazione alla mera circostanza che gli arbitri, nominato un consulente tecnico, abbiano mantenuto un comportamento acquiescente a fronte di una richiesta del consulente di proroga del termine a lui fissato, tenuto conto che gli arbitri medesimi devono pronunciare sulle questioni che insorgano nel corso del procedimento in modo formale, con ordinanza (art. 816 ultimo comma cod. proc. civ.), e che, pertanto, in difetto di un loro specifico provvedimento, deve negarsi la configurabilità sia di una proroga del termine per la consulenza, sia di una proroga del termine per il lodo.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 816 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 820 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 821 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 829 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)