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Sez. 2, Ordinanza n. 4818 del 03/03/2026 (Rv. 677313-01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - IN GENERE | Spese processuali - Liquidazione - Giudizio di rinvio - Principio della soccombenza in relazione all'esito globale del giudizio - Applicazione - Modalità - Fattispecie. SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DI CASSAZIONE - GIUDIZIO DI RINVIO - In genere.
Stato
decisa il 2026-03-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/677313-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - IN GENERE

In tema di spese processuali, il giudice del rinvio, cui la causa sia stata rimessa anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, si deve attenere al principio della soccombenza applicato all'esito globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio ed al loro risultato, sicché non deve liquidare le spese con riferimento a ciascuna fase del giudizio, ma, in relazione all'esito finale della lite, può legittimamente pervenire a un provvedimento di compensazione delle spese, totale o parziale, ovvero, addirittura, condannare la parte vittoriosa nel giudizio di cassazione - e, tuttavia, complessivamente soccombente - al rimborso delle stesse in favore della controparte. (Nella specie, in un giudizio di equa riparazione derivato anche dalla durata del giudizio di ottemperanza, la S.C. ha confermato la decisione del giudice del rinvio di compensazione integrale delle spese, con correzione della motivazione, ravvisando gravi ed eccezionali ragioni ex art. 92 c.p.c. nel fatto che la domanda, inizialmente proposta contro il solo Ministero della giustizia, aveva imposto in sede di rinvio, l'integrazione del contraddittorio nei confronti del Ministero dell'economia e delle finanze).

Cod. Proc. Civ. art. 92 com. 2 CORTE COST., Legge 24/03/2001 num. 89 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)